BTOM: Nuove Regole per le Importazioni Agroalimentari nel Regno Unito

BTOM: Nuove Regole per le Importazioni Agroalimentari nel Regno Unito

23 Maggio 2024 Categoria: Food & Beverage

L’introduzione del BTOM nel Regno Unito rappresenta un cambiamento significativo per le imprese agroalimentari italiane che esportano verso questo mercato. La nuova normativa comporta nuovi obblighi e adempimenti per gli operatori, a cui è necessario conformarsi per continuare ad esportare.

A partire da quest’anno il Regno Unito ha adottato un nuovo sistema di controlli alle frontiere sui prodotti agri-food provenienti dalla UE e dai Paesi facenti parte dell’EFTA. Il nuovo modello, il Border Target Operating Model (BTOM), che sostituisce il Border Operating Model (BOM) precedentemente in vigore, è stato pubblicato ad agosto 2023 ed introduce una classificazione dei prodotti  in categorie ad alto, medio e basso rischio, da cui dipende l’intensità dei controlli alle frontiere nonché l’obbligo di certificati sanitari e di altra documentazione.

Prodotti coinvolti

La nuova normativa riguarda essenzialmente due categorie di prodotti:

ANIMALI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE 

  • animali vivi– come il bestiame (bovini, pollo, tacchino, pecore, suini, cavalli), pesci o pesci ornamentali (non destinati al consumo);
  • prodotti di origine animale (POAO)– come i prodotti lattiero-caseari (formaggio, latte, yogurt), uova, carne, pesce e prodotti che li contengono;
  • prodotti alimentari composti– come pizza, torte e lasagne – ossia che contengono sia prodotti di origine animale che vegetale e non sono esenti dai controlli all’importazione;
  • materiale germinale– come sperma, ovociti ed embrioni per l’inseminazione artificiale, uova da cova;
  • sottoprodotti di origine animale (ABP)– sono prodotti di origine animale non destinati al consumo umano come prodotti per l’alimentazione animale, piume, pellame, lana, ossa, sangue, grasso e frattaglie per la produzione di fertilizzanti organici;
  • alimenti e mangimi ad alto rischio non di origine animale (HRFNAO)– come le arachidi, uvetta ed erbe di alcuni Paesi.

Tali prodotti subiranno controlli proporzionati alla categoria di rischio alto, medio e basso cui appartengono (qui la categorizzazione).

PIANTE E PRODOTTI VEGETALI

  • Piante ad alto rischio: sono incluse tutte le piante da impianto, le patate, le macchine agricole usate, alcuni semi ed il legno;
  • Piante a medio rischio: riguardano le parti di piante, esclusi frutti e semi, di determinate specie (Cryptocoryne, Hygrophila, Vallisneria, Prunus, Solanum lycopersicum, Solanum melongena, Zea mays, Conifers (Pinales) sotto i 3m), alcuni fiori recisi (Orchidaceae, Dendranthema, Dianthus, Gypsophila, Solidago) ed i semi di determinate specie (Prunus, Rubus, Zea Mays);
  • Piante a basso rischio: tutte le piante che non ricadono nelle due precedenti classi di rischio.

Sul sito del Department for Environment Food & Rural Affairs (DEFRA) è possibile visualizzare la categorizzazione in base al rischio delle piante e dei prodotti vegetali.  

Le tre fasi del BTOM

Il BTOM prevede un meccanismo di entrata in vigore in tre fasi nel corso del 2024.

  1. FASE 1 – 31/01/2024

La prima fase è stata implementata a partire dallo scorso 31 gennaio, data da alla quale, per l’importazione di prodotti agroalimentari provenienti dalla UE nel mercato della Gran Bretagna, sono richiesti:

  • notifica di pre-importazione,ossia il Common Health Entry Document (CHED), un documento  a cura dell’importatore da produrre tramite l’Import of products, animals, food and feed system (IPAFFS), per i prodotti animali e vegetali di tutte e tre le categorie di rischio (ad eccezione delle piante e prodotti delle piante classificate a basso rischio che non subiscono nessun controllo, non richiedono alcun certificato fitosanitario e nemmeno la pre-notifica ma solo la documentazione commerciale ai fini della tracciabilità);
  • certificato sanitario o fitosanitario, a cura dell’esportatore, che lo richiede all’autorità sanitaria del Paese di partenza, per i prodotti animali e vegetali a medio rischio e gli alimenti e mangimi (non di origine animale) ad alto rischio. Per i prodotti animali e vegetali ad alto rischio sia l’obbligo di certificazione sia i controlli all’ingresso nel Regno Unito erano già in essere.
  1. FASE 2 – 30/04/2024

A partire dal 30 aprile sono stati introdotti:

  • controlli, sia documentali che di identità e fisici, con frequenza risk-based, al momento dell’arrivo alla frontiera. La frequenza dei controlli prevista sarà:
    • per i prodotti di origine animale a medio rischio e alimenti e mangimi ad alto rischio non di origine animale: controlli documentali nel 100% dei casi e controlli di identità e fisici in una percentuale variabile tra l’1% ed il 30%, seguendo una categorizzazione del rischio più specifica, M1, M2 e M3, sulla base del tipo di merce e del Paese di provenienza ;
    • piante e prodotti vegetali a medio rischio: controlli documentali, d’identità e fisici intorno al 3%, salvo diversa valutazione del rischio da parte delle autorità preposte. La frequenza delle ispezioni può essere modificata, su decisione del UK Plant health risk group, se emergono minacce alla biosicurezza e alla salute pubblica, a seguito dell’azione continua di monitoraggio e sorveglianza sui prodotti importati;
  • ingresso delle merci attraverso BCP o CP: tutte le merci, indipendentemente dal livello di rischio, dovranno accedere attraverso i posti di controllo frontalieri (Border Control Post o BCP) designati, o, nel caso delle piante e prodotti delle piante, attraverso i punti di controllo autorizzati (Control Posts o CP), dove avverranno anche le eventuali ispezioni. Nel primo caso l’ispezione viene effettuata da un addetto della Animal and Plant Health Agency (APHA) alla frontiera; i CP, invece, sono punti di controllo in zone interne, dove le merci vengono spostate sotto controllo doganale e l’ispezione viene effettuata da un addetto della APHA. Gli importatori possono fare richiesta per essere autorizzati come punti di controllo in modo che le ispezioni siano effettuate presso le proprie strutture. Devono dimostrare di essere dotati di strutture e attrezzature adeguate a garantire la biosicurezza, consentire i controlli e soddisfare i requisiti di salute e sicurezza in linea con la legislazione britannica.

Sia i BCP che i CP operano sotto supervisione della Custom agency. Ai seguenti link è possibile accedere alla mappa e alla lista dei BCPs e dei CPs per le importazioni di piante e prodotti vegetali.

  • Introduzione del CUC: è stata introdotta una tariffa (Common User Charge o CUC) a copertura dei costi di ispezione e controllo, a prescindere dalla loro effettiva esecuzione, per le merci che arrivano in Gran Bretagna o vi transitano, attraverso il porto di Dover e l’Eurotunnel. La tariffa varia da un minimo di 10 sterline ad un massimo di 29 sterline, per ogni prodotto del CHED (notifica di importazione) fino ad un massimo di 5 codici

Il costo totale sarà composto da due parti:

  • la tariffa applicata dal BCP gestito dal governo britannico, laddove prevista;
  • la tariffa applicata dall’Autorità sanitaria portuale (per i prodotti di origine animale) o dall’Animal and Plant health agency (per piante e prodotti delle piante).

Laddove le merci non transiteranno per un BCP di gestione governativa ma attraverso un BCP gestito privatamente le tariffe saranno stabilite in autonomia.

  1. FASE 3 – 31/10/2024

La terza fase sarà operativa dal 31 ottobre 2024, data a partire dalla quale sarà obbligatorio presentare una dichiarazione sulla sicurezza dei prodotti importati in UK e verrà introdotto un sistema per evitare la duplicazione di documenti già presentati.

Gli adempimenti degli operatori

COSA DEVE FARE L’ESPORTATORE?

  • Classificazione delle merci: per chi esporta il primo passo consiste nel classificare correttamente il bene, inserendo la relativa voce di classifica doganale all’interno della banca dati Trade tariff del Regno Unito, la quale distingue le merci in relazione a diversi livelli di rischio. Effettuare una corretta classificazione doganale delle merci destinate al Regno Unito è di cruciale importanza, in quanto da essa deriveranno i necessari adempimenti da adottare;
  • Certificati sanitari: dopodiché sarà necessario richiedere il certificato sanitario o fitosanitario per la merce da spedire e trasmetterlo all’importatore responsabile del carico. Le autorità della Gran Bretagna incoraggiano l’uso dei certificati sanitari verificabili e firmati digitalmente, ossia in formato PDF verificabile, scaricato dal TRAde Control and Export System (TRACES), o da altri sistemi adottati dai singoli Paesi membri, che l’autorità sanitaria ha firmato digitalmente. Qualora non venga utilizzato tale sistema, viene comunque accettato il normale certificato sanitario cartaceo di cui una copia scannerizzata va inviata all’importatore affinché’ l’accluda alla pre-notifica IPAFFS, mentre l’originale cartaceo scorta la merce durante il trasporto.

COSA DEVE FARE L’IMPORTATORE O PERSONA RESPONSABILE DEL CARICO?

  • effettuare la pre-notifica con il sistema IPAFFS almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo della merce ed assicurarsi che i dati forniti nella notifica di importazione CHED effettuata con il sistema IPAFFS, gestito dal DEFRA, e la dichiarazione doganale con il sistema Custom Declaration Service (CDS), gestito da HS Revenues & Customs (HMRC) siano. Dal 30 aprile 2024, infatti, è iniziato un controllo incrociato tra i due sistemi e di conseguenza, i dati inseriti nelel due dichiarazioni devono corrispondere perfettamente per evitare che la spedizione venga inutilmente fermata ad un BCP;
  • individuare il punto di ingresso della merce, dotato di un BCP designato per la tipologia di merce;
  • caricare nel sistema IPAFFS il certificato sanitario/fitosanitario spedito dall’esportatore;
  • comunicare un contatto (il proprio o di persone delegate) cui le autorità possano trasmettere, tramite email o sms, l’eventuale avviso che la merce sarà fermata al BCP per l’ispezione.

L’export di prodotti agroalimentari verso il Regno Unito rappresenta un segmento di mercato strategico per l’economia italiana. Adattarsi alle nuove normative del BTOM con flessibilità e lungimiranza sarà fondamentale per continuare a cogliere le opportunità offerte da questo mercato e per rafforzare la presenza dei prodotti italiani nel panorama agroalimentare britannico.

Fonte: a cura di Exportiamo, di Miriam Castelli, redazione@exportiamo.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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