A partire dal 1° gennaio 2024 sono entrate in vigore le nuove normative post-Brexit per esportare prodotti agroalimentari in Gran Bretagna. Ecco quali sono le principali novità a cui adeguarsi per garantire la conformità ai requisiti britannici.
Il 12 ottobre 2020 il governo del Regno Unito ha aggiornato le proprie linee guida in materia di etichettatura di alimenti e bevande, richiedendo, di conseguenza, agli operatori del settore alimentare che esportano alimenti e bevande confezionati in Gran Bretagna, di conformarvisi.
Le principali modifiche riguardano i requisiti di confezionamento e le informazioni da includere nell’etichetta dei prodotti alimentari prima che vengano esportati.
Prima di esaminare in dettaglio le principali novità, è opportuno specificare che per le merci vendute in Irlanda del Nord si continueranno ad applicare le norme europee per l’etichettatura, mentre per quelle vendute in Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles) sarà necessario adeguarsi alle nuove regole entro il 1° gennaio 2024 (termine inizialmente fissato al 1° ottobre 2022 e poi prorogato).
Attualmente, fatta eccezione per alcuni aspetti, le due regolamentazioni sono simili e la legislazione Europea è stata recepita dal diritto interno britannico. In caso di dubbio su quali regolamenti si applichino ad un determinato prodotto, è possibile contattare il Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) o la Food Standards Agency.
I nuovi requisiti in etichetta
Il regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce che le seguenti informazioni sono obbligatorie su tutti gli alimenti preconfezionati (ovvero qualsiasi alimento che viene inserito nella confezione prima di essere messo in vendita e che non può essere modificato senza aprire o sostituire la confezione):
- la denominazione di vendita del prodotto alimentare;
- la dichiarazione quantitativa degli ingredienti (QUID), ove necessaria;
- l’elenco degli ingredienti (compresi gli allergeni);
- il peso o il volume dell’alimento (quantità netta);
- la data di scadenza o di scadenza preferibile;
- informazioni nutrizionali;
- il titolo alcolometrico volumico (in percentuale) delle bevande contenenti oltre I’1,2% di alcol in volume;
- il nome e l’indirizzo del Food Business Operator (FBO).
Il ruolo del Food Business Operator (FBO)
Tra le varie novità spicca l’introduzione di una nuova figura professionale, il Food Business Operator (FBO), termine che si riferisce a chiunque venda, conservi, maneggi, prepari o distribuisca food sul territorio anglosassone, ed il cui indirizzo deve ora essere riportato obbligatoriamente in etichetta.
L’FBO deve avere sede in UK ed essere registrato presso le autorità locali. Il suo compito è quello di garantire il rispetto dei requisiti normativi nel settore, assicurando la precisione delle informazioni riportate sull’etichetta del prodotto destinato ai consumatori britannici.
L’indirizzo fisico dell’operatore del settore alimentare fornito in etichetta è essenziale per gestire la conformità nel mercato britannico e affrontare eventuali reclami, contestazioni e richiami e deve essere valido per il contatto diretto, immediato ed efficace, e per ricevere avvisi dalle autorità competenti.
Secondo la normativa vigente, è consentito riportare in etichetta sia l’indirizzo di un FBO responsabile delle informazioni con sede nel Regno Unito sia di uno con sede nell’UE, garantendo così il soddisfacimento dei requisiti di indirizzo per entrambi i mercati e consentendo la commercializzazione del prodotto sia nell’UE che nel Regno Unito.
Denominazione di vendita del prodotto
La denominazione legale (il cosiddetto “legal name”) è quella denominazione di vendita che è conforme alla legislazione pertinente in materia.
In assenza di una denominazione legale, può essere utilizzato un nome consueto nella denominazione merceologica, o consacrato da usi e da consuetudini dai consumatori britannici, ad esempio “Spaghetti”, unitamente alla descrizione dell’alimento in lingua inglese: “durum wheat flour pasta” o “Spicy tomato and chilli sauce” (per una salsa dal nome “Arrabbiata”).
La denominazione di vendita non può essere sostituita da marchi di fabbrica o di commercio né da denominazioni di fantasia che non forniscano informazioni sulla composizione del cibo o su come sia stato processato.
Deve altresì includere un’indicazione relativa allo stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o al trattamento specifico da esso subito (ad esempio: in polvere, concentrato, liofilizzato, surgelato, affumicato) qualora l’omissione di tale indicazione possa risultare ingannevole.
Occorre fare attenzione alle immagini, poiché queste devono fornire una rappresentazione reale del prodotto. Per garantire una rappresentazione accurata è necessario valutare dimensione fisica, colore e proporzione degli ingredienti e i riferimenti ad indicazioni geografiche.
Denominazioni protette
Se il prodotto è soggetto a protezione, come denominazioni DOP, IGP, AOP o STG, si potranno utilizzare i corrispettivi loghi. Tuttavia, a partire dal 1º gennaio 2024 tali simboli dovranno essere accompagnati dai nuovi simboli, adottati nel Regno Unito, per i quali è opportuno contattare il Defra al seguente indirizzo: protectedfoodnames@defra.gov.uk.
Se il nome del prodotto contiene un marchio registrato, questo può essere indicato.
Per alcuni alimenti è obbligatorio utilizzare denominazioni legali specifiche (”reserved descriptions”) che li identificano in base ai soddisfacimento di determinati standard sulla composizione o fabbricazione: caffè, cioccolato, marmellata, miele, zucchero, farina etc. sono tutti alimenti con specifiche denominazioni legali oltre che denominazioni di vendita conosciute sul mercato rritannico. Per dare un’idea di cosa si intenda per standard sugli ingredienti, la reserved description “Marmalade” piuttosto che “Jam” si utilizza per una confettura fatta impiegando solo agrumi e secondo determinati criteri e proporzioni.
In generale, se si utilizza un ingrediente diverso da quello che i consumatori si aspettano in un prodotto, è necessario chiarire questo aspetto includendo l’ingrediente come parte del nome del prodotto oppure indicando l’ingrediente vicino al nome del prodotto sull’etichetta. È necessario fornire queste informazioni utilizzando un carattere che sia almeno il 75°% dell’altezza del nome dell’alimento e in nessun caso meno di 1,2 mm di altezza.
Termini che si riferiscono al gusto sono talvolta utilizzati nella denominazione di vendita e in testi di marketing per identificare il gusto dominante. Ad esempio, la descrizione “chocolate” (cioccolato), senza qualifica, può essere incorporata solo nel nome di un prodotto se l’aroma di cioccolato è derivato interamente o prevalentemente dal cioccolato, o se l’aroma di cioccolato è derivato esclusivamente o prevalentemente da solidi di cacao non grassi e se, al momento della produzione, è implicito che l’alimento abbia il gusto del cioccolato e la descrizione non sia ingannevole. Immagini di pezzi di cioccolato possono essere incluse solo su prodotti che sono fatti di/contengono vero cioccolato come ingrediente. In caso contrario, per evitare che la parola “chocolate” (cioccolato) possa indurre in errore gli acquirenti e tradire le Ioro aspettative, è consigliato utilizzare espressioni come “chocolate flavoured” (al gusto di cioccolato).
In generale le espressioni come “flavoured/flavour” (al gusto/all’aroma di) devono essere accompagnate dalla descrizione e dalla fonte del gusto se non è derivata esclusivamente o principalmente dall’ingrediente caratterizzante o con aroma naturale dello stesso. Questa fonte figurerà anche nell’elenco degli ingredienti, interamente o prevalentemente dal particolare alimento o come aroma naturale se da un derivato naturale.
Quanto alle dichiarazioni circa la provenienza e le dichiarazioni di qualità, qualsiasi dichiarazione deve essere ragionevole e sufficiente senza possibilità di essere ingannevole. Tutte le affermazioni devono essere lecite, rispettabili, oneste e veritiere. Ciò include riferimenti a parole descrittive come: Fresh, Natural, Pure, Traditional, Original, Authentic etc..
Si consiglia di consultare la Food Standards Agency circa i requisiti per l’uso di questi termini e similari o il Defra riguardo le “reserved descriptions” (denominazioni legali specifiche).
Precisazioni sull’aspetto grafico
La denominazione di vendita, quantità, data di scadenza e titolo alcolometrico effettivo per volume devono apparire nello stesso campo visivo dell’etichetta, in modo che queste informazioni possano essere lette a colpo d’occhio.
Le informazioni presenti sull’etichetta devono essere scritte o tradotte in una lingua comprensibile ai consumatori dei Paese nel quale l’alimento è commercializzato. Pertanto le informazioni obbligatorie devono essere tradotte nelle lingue dei Paesi in cui il prodotto è venduto (inclusi i saggi di merci e i campioni omaggio al consumatore) e, nel caso in cui il medesimo prodotto sia commercializzato in Italia e in Inghilterra, è consigliabile che tutte le informazioni siano fornite in italiano e inglese.
È necessario stampare tutte le informazioni obbligatorie utilizzando un font con un’altezza minima di 1,2 millimetri. Nel caso di contenitori o di imballaggi la cui superficie maggiore misuri meno di 80 cm2, la dimensione dei caratteri deve essere pari o superiore a 0,9 mm.
Le autorità britanniche hanno specificato che i prodotti etichettati anteriormente al 31 dicembre 2023 potranno continuare a circolare sul mercato britannico, ma non è escluso che le autorità locali di controllo possano chiedere alle autorità omologhe del paese di provenienza conferma che le operazioni di etichettatura e la messa in commercio siano avvenute anteriormente alla deadline.
Fonte: a cura della Redazione di Exportiamo, redazione@exportiamo.it
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