Esportare Prodotti di Origine Animale nel Regno Unito: Ultimi Aggiornamenti

Esportare Prodotti di Origine Animale nel Regno Unito: Ultimi Aggiornamenti

05 Agosto 2021 Categoria: Food & Beverage Paese:  Regno Unito

Il Ministero della Salute ha diffuso degli importanti aggiornamenti riguardanti l’esportazione di prodotti e sottoprodotti di origine animale, oltre che animali vivi e prodotti animali nel Regno Unito. Scopriamo insieme cosa cambierà a partire dal 1° ottobre e come organizzarsi per non farsi cogliere impreparati.

Com’è noto, il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato la sua volontà di recedere dall’Unione Europea e, dal 31 gennaio 2020, è diventato un Paese terzo. L’entrata in vigore della Brexit ha portato ad inevitabili ripercussioni sul partenariato tra l’UE e il Regno Unito, esplicitate sia dal governo britannico tramite il Border Operating Model, una guida su come gestire le frontiere durante e dopo il recesso, sia dalla stessa Unione Europea.

Dopo una serie di negoziati, il 24 dicembre 2020 è stato raggiunto l’Accordo sugli scambi e la cooperazione tra le Parti, che regolamenta i rapporti commerciali riguardo determinate categorie di merci, tra cui i prodotti di origine animale. Dal documento si evince che la legislazione britannica ha mantenuto gli stessi principi già attuati da quella europea prima del 01.01.2021, fatta eccezione per alcune condizioni e procedure di importazione ed esportazione da ambo le parti, al fine di tutelare il libero scambio e a salvaguardia dello standard di sicurezza del Paese che introduce nel proprio mercato i prodotti dell’Altro.

A tal proposito, il Ministero della Salute italiano ha reso noto che dal 1° ottobre 2021, per l’esportazione di prodotti di origine animale (Products of Animal Origin - POAO) in UK, sarà necessario presentare una certificazione sanitaria ed informazioni riguardo il luogo d’origine delle materie prime. I requisiti sanitari e i controlli alle merci richiesti dal governo britannico ricalcheranno il modello europeo utilizzato per i prodotti importati in territorio comunitario da Paesi Terzi. Tuttavia, nel compilare le certificazioni si potrebbe manifestare la necessità di esplicitare informazioni riguardo il luogo d’origine di alcune materie prime, come, per esempio, nel caso dei prodotti composti. I modelli di certificato sono reperibili attualmente sul sistema TRACES CLASSIC.

La nota integrativa pubblicata dal Ministero il 24 giugno informa inoltre che, entro la stessa data, gli stabilimenti produttori di alimenti composti dovranno registrarsi sul sistema informativo comunitario TRACES NT.

La ASL pertanto, dopo aver emesso il certificato sanitario previsto per la tipologia di prodotto tramite Traces Classic, dovrà accedere a Traces NT e verificare che lo stabilimento sia presente nel sistema e sia definito come esportatore (exporter). Nel caso in cui quest’ultimo non sia registrato o che la sua registrazione non sia corretta, si dovrà provvedere a regolarizzare la situazione.

Si fa presente che l’esecuzione di tale procedura è necessaria in quanto l’assenza degli esportatori nei relativi elenchi del Traces NT, comporta il blocco delle partite in dogana da parte delle autorità britanniche.

TRACES (TRAde Control and Export System) è una piattaforma utile alla segnalazione, la certificazione e il controllo delle importazioni, delle esportazioni e degli scambi di animali e prodotti di origine animale. Si tratta di un nuovo sistema informativo che consente a ogni Stato Membro di disporre di dati su importazioni delle merci ad esso destinate, in particolare animali vivi e prodotti di origine animale importati da Paesi Terzi. Le integrazioni alla nota del 24 giugno fanno riferimento al Regolamento 853/2004, una disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, datato 29 aprile 2004, volto a garantire un alto livello di sicurezza alimentare e salute pubblica.

Si applica ai prodotti di origine animale trasformati o non trasformati, ma non ad alimenti che contengono prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale, salvo indicazione contraria.

Tornando alle integrazioni, esse sostanzialmente impongono che:

  • Se gli ingredienti di origine animale sono trasformati nello stesso stabilimento in cui è processato il prodotto composto finale, tale stabilimento deve essere riconosciuto ai sensi del sopracitato Regolamento 853/2004.
  • Se gli ingredienti di origine animale e il prodotto composto finale sono fabbricati in stabilimenti diversi, l’ingrediente di origine animale trasformato deve provenire da stabilimenti riconosciuti secondo il Regolamento 853/2004; tuttavia, il prodotto composto finale non deve necessariamente essere fabbricato in uno stabilimento riconosciuto ai sensi del Regolamento 853/2004.
  • Gli ingredienti di origine animale trasformati e destinati ad essere inclusi nel prodotto composto, devono provenire da stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento 853/2004. Per prodotto composto, più precisamente, s’intende: qualsiasi prodotto a base di carne, qualsiasi prodotto lattiero-caseario trasformato se costituisce la metà o più del prodotto composto e qualsiasi prodotto lattiero-caseario trasformato, se esso costituisce meno della metà del prodotto composto e se quest’ultimo non soddisfa i requisiti dell’articolo 6 della decisione 2007/275/ CE della Commissione. L’articolo 6 è la deroga all’articolo 3 della stessa regolamentazione “Controlli ufficiali dei prodotti composti” e stabilisce che non sono soggetti a controlli ufficiali i prodotti composti che non contengono alcun prodotto a base di carne, in particolare: i prodotti composti formati per meno della metà da un qualsiasi altro prodotto trasformato e che si possano conservare a temperatura ambiente o abbiano subito un processo di trattamento termico o di cottura completo; che siano destinati al consumo umano; che siano sigillati in contenitori puliti e che siano corredati di un documento commerciale ed etichettati in una lingua ufficiale di uno Stato membro, in modo tale da fornire informazioni su natura, quantità e numero di confezioni dei prodotti composti, sul paese di origine, sul fabbricante e sull’ingrediente. Eventuali prodotti a base di latte, inoltre, vengono trattati come indicato nel Regolamento.

Le integrazioni alla nota del 24 giugno parlano anche di prodotti della pesca trasformati o ovoprodotti trasformati in cui l’ingrediente di origine animale costituisce la metà o più del prodotto composto e qualsiasi altro prodotto trasformato di origine animale (diverso da quelli sopra menzionati) in cui l’ingrediente di origine animale costituisce la metà o più della sostanza del prodotto composto; aggiungono anche che la registrazione in TRACES NT non è necessaria per gli stabilimenti che, ai sensi del Regolamento 853/2004, non sono soggetti a riconoscimento.

Trovandoci in un periodo di forte cambiamento e dinamismo, è importante essere aggiornati sulle disposizioni dei vari governi e sulle regolamentazioni alla base dei rapporti economici, in modo tale da sapersi districare in un sistema reso ancora più complesso da clausole e cavilli di difficile interpretazione.

Fonte: a cura di Exportiamo, di Roberta Russo, redazione@exportiamo.it

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