Dal 1° gennaio 2020, a seguito della modifica dell’art. 103 del Codice della Strada, la radiazione del veicolo per definitiva esportazione all’estero deve essere effettuata, prima dell’effettiva esportazione, a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di richiesta della cancellazione.

Con Nota 2173 pubblicata in data 22 gennaio 2020 il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti (MIT) si è espresso in merito alla nuova disciplina dettata dall’articolo 5 del D.Lvo n.98/2017, che ha introdotto nuove modalità per esportare definitivamente all’estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi.

Importanti i chiarimenti che sono stati forniti sulle modalità da adottare per procedere all’esportazione dei veicoli, sia verso i Paesi UE sia verso Stati Extra-UE, prevedendo un nuovo iter anche nel caso in cui il veicolo venga condotto oltre confine mediante trasporto con altro mezzo idoneo, a titolo di esempio tramite una bisarca o un carrello per trasporto auto. Dall’entrata in vigore il 1° gennaio 2020, la radiazione deve infatti necessariamente essere richiesta anteriormente all’esportazione del veicolo, in modo da consentire il controllo dell’avvenuta revisione nei tempi stabiliti dalla legge.

La precedente disciplina di Esportazione

Il regime applicabile ai veicoli esportati sino al 31.12.2019 prevedeva il principio secondo cui, prima di radiare un veicolo per l’esportazione, bisognava dimostrare che il veicolo fosse stato immatricolato o quantomeno esportato all’estero, verso paesi extra-UE per tramite della Dichiarazione Doganale.

La normativa vigente in questi ultimi anni, tra l’altro, prevedeva che l’esportatore, intestatario di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l’avente titolo dovessero comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni la distruzione, la demolizione o la definitiva esportazione all’estero del veicolo stesso. Per paesi Extra-UE l’esportazione era da dimostrarsi attraverso la presentazione della relativa Bolletta Doganale di Esportazione definitiva, con apposto visto uscire da parte dell’Ufficio doganale di uscita, o Fattura con vidimazione della Dogana. Il soggetto interessato a tal punto si occupava di restituire il certificato di proprietà e la carta di circolazione. Solo a conclusione dal suddetto iter l’ufficio del P.R.A. dava immediata comunicazione all’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe.

Nel caso in cui venisse presentata una copia del DAE con l’indicazione dell’MRN e degli elementi identificativi del veicolo – di norma il Numero di Telaio da riportarsi al campo 31 del DAE – , era necessario allegare anche una stampa della notifica di esportazione con esito “uscita conclusa” ottenuta consultando l’apposito link “Tracciamento movimento di esportazione o di transito (MRN)”. In alternativa al messaggio di appuramento dell’MRN era altresì possibile per l’interessato produrre idonea documentazione rilasciata dagli Uffici di esportazione comprovante l’avvenuta uscita del veicolo dal territorio UE.

Le nuove disposizioni

Si tratta a ben vedere di un ritorno al passato, infatti, reintroducendo la disciplina vigente ante 2016, la nuova formulazione dell’art. 103, comma 1, c.d.s., (istitutivo del documento unico di circolazione e di proprietà) prevede a partire dal 2020 che, per la definitiva esportazione all’estero di veicoli, l’intestatario o l’avente titolo sia tenuto a chiederne preventivamente la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli (ANV) e dal P.R.A., restituendo le targhe e la carta di circolazione. Con la nuova procedura viene inoltre introdotta un’ulteriore incombenza, in quanto la cancellazione può essere disposta solo a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione.

Solo e soltanto a seguito di tali attività risulta ora possibile esportare il veicolo all’estero e procedere all’emissione della Bolla Doganale, corredata degli estremi identificativi del veicolo – di norma il Numero di Telaio da riportarsi al campo 31 del DAE.

In aggiunta, è stato chiarito che se il veicolo risulta essere stato sottoposto a revisione da oltre sei mesi, lo stesso andrà nuovamente sottoposto a controllo tecnico, ancorché la revisione precedente sia ancora in corso di validità.

Il veicolo da esportare potrà, a questo punto, raggiungere il confine munito di apposito foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’art.99 CdS. Torna utile ricordare come il foglio di via debba indicare il percorso, la durata e le eventuali prescrizioni tecniche, la cui durata non può comunque eccedere i 60 giorni.

In conclusione ne deriva che non risulta più possibile esportare veicoli all’estero senza la preventiva radiazione e con revisione più vecchia di 6 mesi alla data di richiesta di radiazione. Per la re-immatricolazione di tali veicoli in altri Stati, inoltre, risulterà necessaria la carta di circolazione originale annullata per esportazione e non valida per la circolazione; inoltre non sarà più possibile chiedere la radiazione per esportazione tramite i Consolati, ad eccezione dei veicoli esportati e reimmatricolati all’estero in data anteriore al 1° gennaio 2020.

La Nota del MIT infine chiarisce come sul veicolo non debbano essere pendenti segnalazioni da parte degli organi di polizia stradale circa la sicurezza del veicolo alla circolazione, avendo ad esempio subito gravi danni nel corso di un incidente, né un provvedimento di revisione singola adottato da un Ufficio della Motorizzazione Civile. In quest’ultima ipotesi, infatti, la cancellazione potrà essere disposta solo a condizione che la revisione singola abbia avuto esito regolare.

Fonte: a cura di Exportiamo, di dott. Marco Sella – Customs & Global Trade Advisor, redazione@exportiamo.it

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