Negli Stati Uniti, il commercio dei prodotti agroalimentari biologici viene regolamentato dalla USDA, ossia dal Dipartimento di Agricoltura Americano (U.S. Department of Agricolture). Generalmente, i produttori che appartengono a tale settore vanno incontro alla procedura standard di certificazione prevista dalla USDA che prevede la scelta dell’agente certificatore accreditato dalla USDA, una ispezione dello stabilimento di produzione da parte di un soggetto designato ed il pagamento di una fee di certificazione. Per i produttori esteri, tuttavia, ci sono dei processi ben più semplificati. Vediamoli insieme.
Secondo recenti statistiche, poco meno di 98 milioni di americani hanno consumato alimenti biologici nel 2018 e questo dato è destinato a crescere sfondando il “muro” dei 100 milioni già nel 2020 (aumento previsto del 3%). In effetti i prodotti bio sono passati dall’essere parte di uno stile di vita di una piccola fetta di popolazione all’essere consumati almeno una volta all’anno dalla maggior parte degli americani. Negli ultimi due anni, quindi, i cittadini a stelle e strisce stanno dimostrando di essere più attenti alla salute, all’ambiente ed al benessere animale e, allo stesso tempo sono disposti a pagare un prezzo maggiore per prodotti bio.
Per tutte quelle realtà aziendali che hanno la propria sede e svolgono operazioni al di fuori degli Stati Uniti, esistono degli accordi di equivalenza tra gli Stati Uniti ed altri Paesi esteri (Europa inclusa), secondo cui vengono riconosciute e validate le reciproche procedure di produzione biologica.
Nello specifico, l’accordo di equivalenza tra l’Europa e gli USA, divenuto effettivo a partire dal 1° giugno del 2012, garantisce che le operazioni e i prodotti certificati secondo le regolamentazioni USDA o secondo gli standard biologici europei possano essere nominati biologici e venduti come tali in entrambi i Paesi, e, pertanto, le aziende non hanno bisogno di avvalersi di una doppia certificazione. Da questo punto di vista l’accordo di equivalenza rappresenta una partnership consolidata che facilita e rafforza in maniera significativa il commercio internazionale tra Europa e gli Stati Uniti aumentando non solo l’accesso ai reciproci mercati da parte dei produttori ma anche le opportunità di scelta per i consumatori.
Tuttavia, è fondamentale rispettare i seguenti parametri previsti nell’accordo:
1. I beni europei devono essere prodotti o essere sottoposti ad un’ultima fase di lavorazione o confezionamento in Europa;
2. Durante la procedura di importazione, i prodotti devono essere accompagnati elettronicamente o fisicamente da un Certificato di importazione, chiamato NOP 2110-1 (National Organic Program Import Certificate), e da un certificato di produzione biologica rilasciati da uno degli organismi europei autorizzati e riconosciuti nell’accordo.
Come si può vedere dalla figura 1, il NOP è un documento che affianca il prodotto nelle operazioni logistiche e doganali poiché contiene informazioni relative al luogo di produzione, all’esportatore, all’agente certificatore, nonché specifiche relative al trasporto (ad esempio numero della nave o del container). E’ da notare la voce n.14 “Final Handler” che può essere compilata solo se il produttore è diverso dal soggetto esportatore (inserito nella voce n.5).
Infine, come si nota dalla figura 2. Il NOP deve essere compilato e firmato da uno degli organismi europei riconosciuti dall’accordo, il quale garantisce che i prodotti agroalimentari presenti nella lista siano stati realizzati secondo programmi di certificazione biologica riconosciuti, e che siano privi di sostanze vietate dalla regolamentazione americana.
Per un ulteriore approfondimento sull’elenco degli organismi europei autorizzati e riconosciuti dall’accordo, si consiglia di consultare questa lista.
Inoltre, a seconda del tipo di categorie prodotto, ci sono ulteriori condizioni da rispettare: ad esempio, nel caso di prodotti o ingredienti che derivano da allevamenti biologici, le aziende certificate non devono usare antibiotici; nel caso di produttori di vino, ci sono specifiche aggiuntive di cui tener conto; gli animali acquatici (ad esempio, pesce e molluschi) sono esclusi da tale accordo di equivalenza.
Infine, è opportuno ricordare che, oltre ai requisiti previsti dall’accordo di equivalenza, tutti i prodotti agroalimentari devono rispettare i requisiti generali previsti per l’esportazione:
- Identificare uno specifico codice doganale per la versione biologica del prodotto, dal momento che ad esso potrebbe essere riconosciuto un dazio differente;
- Classificare il prodotto (nello specifico, materie prime agricole) sulla base di alcune condizioni che riguardano dimensioni, qualità e grado di maturità;
- Presentare in fase di trasporto permessi, certificazioni sanitarie (prodotti di origine animale) o certificati fitosanitari (prodotti di origine vegetale), per garantire che il prodotto non sia pericoloso e non contenga pesticidi;
- Assicurarsi che i prodotti a base di carne, il pollame e prodotti trasformati a base di uova siano stati sottoposti ad ispezioni equivalenti agli standard statunitensi.
Nel prossimo articolo, si parlerà invece delle modalità di creazione dell’etichetta dei prodotti biologici e delle modalità di denominazione degli stessi. A presto!
Fonte: a cura di Exportiamo, di Maria Chiara Migliaro, redazione@exportiamo.it
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