Dal 1° aprile 2014 è in vigore anche in Brasile la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili, classificandosi come 79esimo Stato ad aderire.
E’ un passo importante, in particolare per le relazioni commerciali tra Italia e Brasile, perchè significa che, d’ora in poi, i contratti di vendita tra la parte italiana e quella brasiliana saranno regolati da tale Convenzione. In tal modo gli ostacoli, quali barriere giuridiche, costi di transazione e rischi connessi all’applicazione di normative differenti, si ridurranno notevolmente.
Siccome la legge brasiliana sulla vendita presenta delle differenze consistenti, rispetto alla disciplina europea, con la ratifica di tale convenzione, anche l’investitore italiano potrà sentirsi più al sicuro, nell’applicare una disciplina che già conosce.
Di particolare importanza, nella Convenzione di Vienna, l’aspetto riguardante i vizi di conformità della merce e la denuncia degli stessi. Il venditore si impegna infatti a consegnare la merce nella quantità e qualità conforme alla richiesta dellacquirente. Nel caso in cui i beni risultassero difettosi, lacquirente potrà denunciare tali difetti al venditore entro un termine ragionevole (in ogni caso due anni è il limite massimo dalla presa in consegna della merce).
Questo appena descritto è solo un caso che viene contemplato dalla Convenzione di Vienna (art.35) e per cui si potrà comprendere quanto la conformità normativa in questambito, alquanto delicato, sia di fondamentale importanza. In ogni caso saranno comunque le parti a decidere se applicare o meno la Convenzione di Vienna al proprio contratto internazionale di compravendita, o anche, derogare determinate disposizioni.
È ragionevole anche pensare che ogni contratto, ogni vendita, avrà una sua storia a sé, che va studiata singolarmente e alla luce della quale si sceglierà lapplicazione legale più idonea.
Fonte: rielaborazione dati da Newsmercati