In seguito all’evento a cui Exportiamo ha partecipato (vedi foto) e alla luce dell’evoluzione del Codice Doganale dell’Unione, é bene forse tracciare un quadro per le nostre imprese italiane.

Conoscere le procedure vigenti in ambito doganale equivale ad una consapevolezza del modo in cui ci si internazionalizza e dunque all’ottenimento di quella chiave di volta che apre le porte verso i mercati esteri.

Anzitutto va chiarito cosa si intende per regime doganale economico, che secondo il Regolamento Comunitario (CDC – Codice Doganale Comunitario) include le seguenti definizioni e serve per facilitare le attività economiche dell’immagazzinamento delle merci:

1- Immissione in libera pratica: la merce non comunitaria acquisisce la posizione doganale di merce comunitaria. In dogana verranno effettuate una serie di attività, quali: verifiche di licenze, controlli sanitari e fitosanitari, la regolare applicazione dei dazi.

2- Transito: é un regime doganale sospensivo per cui le merci circolano tra due punti del territorio doganale comunitario.

3- Deposito doganale: anche in questo caso parliamo di un regime economico sospensivo. Si tratta di strutture che custodiscono la merce in attesa della destinazione finale. Si distinguono diversi tipi di deposito, quello classico é di tipo C, privato, nel Lazio ad esempio ve se sono 64. Il deposito di tipo F, invece, quello pubblico, é gestito direttamente dall’autorità doganale ma presenta un’attività più ridotta. Per aprire un deposito doganale occorrono dei requisiti soggettivi (essere esenti da condanne penali e/o situazioni di illecito) e oggettivi (avere dei contratti in essere a livello internazionale che ne giustifichino l’autorizzazione).

4- Perfezionamento attivo: ha lo scopo di incoraggiare le esportazioni comunitarie consentendo di importare merci per essere perfezionate nella Comunità.

5- Perfezionamento passivo: permette alle imprese europee di effettuare lavorazioni presso imprese extracomunitarie.

6- Trasformazione sotto controllo doganale: permette l’importazione di merci extracomunitarie per la loro lavorazione senza subire dazi.

7- Ammissione temporanea: permette l’importazione temporanea di merci extracomunitarie senza subire dazi, ma deve essere riesportata senza subire modifiche.

8- Esportazione: rientrano in questo caso tutte le merci che lasciano il territorio doganale della Comunità e ovviamente vengono contemplate tutta una serie di procedure.

Chiaramente abbiamo sintetizzato brevemente i vari regimi doganali al fine di fornire delle linee guida sulle diverse ipotesi che sono a disposizione delle imprese nella cassetta degli attrezzi.

Una precisazione va fatta sulle cosiddette zone franche, ovvero quei luoghi in cui le merci mantengono lo stato estero e vengono messe a regime solo quando escono dalla zona. La convenienza non risiede esclusivamente (come molti pensano) nell’evitare costi fiscali, ma nella possibilità di lavorare la merce prima di passarla in dogana. La zona franca si definisce chiusa se é autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico, al contrario, aperta, se autorizzata dall’Autorità doganale.

Infine é doveroso accennare all’AEO – Authorized Economic Operator, l’operatore economico autorizzato (ricordando che già abbiamo trattato dell’argomento in un precedente articolo).

Dal 1° gennaio 2008, infatti, sono entrate in vigore delle novità modificando in parte il Codice Doganale Comunitario, recepite in tutti gli Stati membri. Lo status AEO é concesso agli operatori economici affidabili che soddisfano i requisiti stabiliti dalla legislazione comunitaria e offrono un elevato grado di sicurezza nel rispetto del ruolo da essi assunto nella catena logistica.

Lo status consente di accedere alle:

• Semplificazioni doganali stabilite dalla normativa doganale comunitaria;

• Facilitazioni in materia di controlli doganali.

Ogni Operatore Economico Autorizzato é responsabile del proprio segmento nell’ambito della catena di approvvigionamento delle merci e, dunque, non é tenuto ad esigere dai suoi partner che facciano lo stesso.

 

Per ottenere lo status AEO occorre chiedere all’Agenzia delle Dogane l’attivazione di una specifica azione di audit e l’inter procede come segue:

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È chiaro che l’ottenimento di tale autorizzazione implica dei vantaggi come minori controlli fisici e documentali e la possibilità di scegliere il luogo di effettuazione del controllo. Resta da chiarire se effettivamente tutti gli Stati abbiano recepito in ugual misura tali novità proprio al fine di una maggiore trade facilitation a favore delle imprese. 

 

Fonte: a cura di Exportiamo su dati dal Seminario “Dogane e Internazionalizzazione”, 20 ottobre 2014, di Francesca D’Agostino, redazione@exportiamo.it

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