Il Patent Box è un regime fiscale agevolato opzionale introdotto in Italia nel 2015, e poi riformato nel 2021, con l’obiettivo di incentivare la ricerca e lo sviluppo e di valorizzare le invenzioni delle imprese italiane. Vediamo insieme come funziona.

Il regime “Patent Box” è nato nel 2015 con l’intento di incentivare lo sviluppo, la collocazione, nonché il mantenimento in Italia dei beni immateriali e di favorire gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Originariamente, l’adesione al regime Patent Box consentiva ai titolari di reddito d’impresa di beneficiare, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, di una detassazione pari al 50% del reddito derivante dall’utilizzo (diretto e/o indiretto) di beni immateriali oggetto dell’agevolazione (ossia software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli e il c.d. know-how) e/o la detassazione delle plusvalenze realizzate con la vendita dei medesimi beni.

Tuttavia, l’originario regime di Patent Box ha mostrato, sin da subito, diverse criticità che hanno indotto il Legislatore ad apportare modifiche sostanziali all’agevolazione, conducendo all’introduzione di una nuova disciplina operativa dal 2021.

Come funziona il “nuovo” Patent Box?

L’articolo 6 del D.l. n. 146/2021 ha introdotto un nuovo regime agevolativo che prevede una deducibilità fiscale maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo riferibili a determinate tipologie di beni immateriali.

Nella sostanza, viene prevista una deduzione fiscale maggiorata del 110% delle spese finalizzate allo sviluppo, accrescimento, mantenimento, protezione e sfruttamento dei seguenti beni immateriali agevolabili:

  1. software protetto da copyright (attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentaleai sensi dell’articolo 2 del decreto MIMIT 26 maggio 2020;
  2. brevetti industriali, inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione ed i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori (attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell’articolo 3 del decreto MIMIT 26 maggio 2020);
  3. disegni e modelli giuridicamente tutelati (classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell’articolo 4 del decreto MIMIT 26 maggio 2020);
  4. due o più beni immateriali tra quelli indicati precedentemente e collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi;
  5. attività di tutela legaledei diritti sui beni immateriali.

Tra i beni agevolabili non rientrano i marchi di impresa e il know how.

La norma prevede, inoltre, che nel periodo di imposta in cui un bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, sono agevolate le spese di R&S, che hanno contribuito alla sua creazione, sostenute negli 8 periodi di imposta precedenti (c.d. meccanismo di recapture).

L’opzione deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa, è valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.

Chi può farne richiesta?

L’agevolazione è rivolta a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa che siano titolari del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza, incluse le stabili organizzazioni in Italia di residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo.

Le attività rilevanti possono essere svolte anche mediante contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con società diverse da quelle che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. In questi casi le attività rilevanti devono essere svolte sotto la direzione tecnica dell’azienda attraverso il proprio personale, ed il contratto stipulato per lo svolgimento delle attività rilevanti deve prevedere che il rischio, tecnico e finanziario, di insuccesso sia posto a carico dell’azienda.

Sono escluse le imprese che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o soggette ad altre procedure concorsuali.

Spese ammissibili

Ai fini della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110%, rilevano le seguenti spese:

  • spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti;
  • quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività rilevanti;
  • spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività rilevanti;
  • spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività rilevanti;
  • spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.

Aderire al Patent Box può offrire numerosi vantaggi, tra cui una riduzione della tassazione, una maggiore competitività, anche sui mercati internazionali, oltre a costituire un importante incentivo ad investire in ricerca e sviluppo, favorendo l’innovazione e la creazione di nuovi prodotti e servizi. Ecco perché è un’opzione che non andrebbe assolutamente sottovalutata.

Fonte: a cura della Redazione di Exportiamo, redazione@exportiamo.it

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