Se si decide di esportare i propri prodotti in Canada attraverso l’intermediazione di partner locali potrebbe essere necessario stipulare un contratto di distribuzione o di agenzia. Ma quali sono gli aspetti legali tenere a mente?

Quando ci si appresta a concludere affari con partners canadesi è essenziale considerare, innanzitutto, che il Canada è uno Stato federale composto da dieci province e tre territori. Ne deriva che la competenza legislativa è ripartita tra giurisdizione federale e provinciale/territoriale.

I contratti in genere ricadono nella competenza legislativa provinciale/territoriale, la quale a sua volta si differenzia da provincia a provincia: nove delle dieci province hanno adottato un sistema di common law di stampo anglosassone, mentre nella sola provincia del Quebec vige un codice di tipo civile.

In via generale, tuttavia, emerge come nessuna delle province canadesi preveda una regolamentazione specifica dei contratti di agenzia e distribuzione internazionale. Per tale ragione, i principi di riferimento nella disciplina di tali contratti si ritrovano all’interno delle pronunce delle corti provinciali canadesi e all’interno di leggi federali, ed in particolare del Competition Act, la normativa che disciplina le restrizioni su prezzo, territorio, clientela, vendite online e accordi di esclusiva e che assume un ruolo di particolare rilievo per quanto riguarda le norme sull’antitrust. Nello specifico, in base a tale normativa, le clausole di non concorrenza devono avere un ambito di applicazione ben delimitato per quanto riguarda la loro durata, l’area geografica e le attività coinvolte. In caso contrario, tali clausole possono essere dichiarate inapplicabili. 

Ecco, dunque, quali sono gli aspetti da considerare con la massima attenzione:

Prezzi

L’imposizione del prezzo di rivendita da parte del fornitore è una condotta di per sé ritenuta lecita. È tuttavia prevista l’applicazione di sanzioni da parte delle autorità della concorrenza nelle ipotesi di fissazione verticale del prezzo da parte del fornitore, oppure qualora l’imposizione del prezzo da parte del fornitore abbia l’effetto di scoraggiare l’eventuale riduzione dei prezzi applicati da parte dei propri clienti o dei suoi concorrenti e qualora il comportamento messo in atto dal fornitore risulti lesivo della concorrenza.

Tali sanzioni non trovano applicazione in riferimento ai rapporti di agenzia commerciale, nei quali l’agente si limita a promuovere e raccogliere ordini per conto del preponente senza essere chiamato ad acquistare e a rivendere tali prodotti.

Ricordiamo, infatti, che la differenza sostanziale tra i due tipi di contratto è che in quello di distribuzione il distributore compra i prodotti e li rivende a suo nome, mentre in quello di agenzia l’agente promuove e vende i prodotti in cambio di una provvigione.

È prassi comune tra i fornitori, comunque, quella di consigliare i prezzi di vendita sulle confezioni e sulle etichette.          

Anche le politiche sui prezzi minimi pubblicizzati sono comunemente utilizzate e, sebbene possano essere soggette a eventuale valutazione da parte delle autorità della concorrenza, sono ritenute problematiche, unicamente, qualora comportino conseguenze negative per la concorrenza. Devono, tuttavia, essere stabilite in maniera unilaterale dal fornitore e applicate in maniera uniforme. Dovrebbero, altresì, espressamente prevedere che i prodotti possano essere rivenduti a prezzi inferiori rispetto al minimo pubblicizzato, garantendo così a distributori e agenti la necessaria flessibilità nell’offrire sul posto eventuali sconti, riduzioni e coupon.  Discriminazioni di prezzo e altre formule o strategie promozionali (tramite, appunto, sconti, riduzioni, tariffe ridotte o altre offerte) a seconda della posizione geografica dei clienti, della loro tipologia, delle quantità di prodotti acquistate, etc. sono, teoricamente, soggette a revisione da parte delle autorità della concorrenza canadesi, ma vengono, di regola, ritenute “problematiche” unicamente qualora riducano considerevolmente la concorrenza.

Restrizioni geografiche e/o di clientela

La previsione, contenuta nei contratti di distribuzione o di agenzia, di una esclusiva territoriale o di specifiche restrizioni relative ad alcuni mercati o ad una specifica clientela, non è ritenuta illecita in Canada, ma può tuttavia essere soggetta a controllo da parte delle locali autorità della concorrenza. Salvo il caso in cui tali restrizioni non comportino limitazioni alla concorrenza, esse non verranno vietate.

Vendite online

Limitare o proibire la vendita online in un contratto di distribuzione o di agenzia non è di per sé vietato, anche se soggetto a specifiche restrizioni contenute nel Competition Act. Tali restrizioni anticoncorrenziali trovano applicazione con espresso riferimento sia ai rivenditori che operano online che a quelli che operano in maniera tradizionale attraverso punti vendita fisici. Conseguentemente, eventuali restrizioni territoriali sulle vendite effettuate online non sono, in linea di principio, proibite, salvo il caso in cui queste ultime non determino una sensibile limitazione alla concorrenza. Un fornitore è, pertanto, libero di prevedere limitazioni parziali o totali alla facoltà dei propri distributori di rivendere i prodotti online in un determinato territorio, a condizione che tali restrizioni non pregiudichino la concorrenza.   

Rifiuto di trattare

Ai sensi delle normative canadesi in materia di concorrenza, “il rifiuto di trattare” è una pratica, per la quale esiste una presunzione di liceità. Pertanto, solo in presenza di un comportamento che, a giudizio del tribunale chiamato a pronunciarsi sul caso concreto, determini una sensibile limitazione della concorrenza, questo può essere dichiarato illecito. Il fornitore è, conseguentemente, libero di decidere con chi concludere i propri affari. Eventuali restrizioni al diritto del distributore di rivendere i prodotti a determinati clienti sono, di regola, consentite.

Accordi di esclusiva

In aggiunta alle restrizioni sul prezzo, sul territorio, sulla clientela e sulle vendite online, anche gli accordi di esclusiva non sono ritenuti di per sé illeciti e non sono, pertanto, di regola, soggetti a specifiche sanzioni, salvo il caso in cui la richiesta al distributore di acquistare i prodotti unicamente da un determinato fornitore non determini in concreto una probabile limitazione alla libera concorrenza.

Consigli utili 

Data la complessità del quadro giuridico è fortemente consigliato affidarsi ad un legale esperto che conosca la normativa locale e che sia in grado di redigere un contratto chiaro e completo che includa tutte le clausole essenziali.

Resta ferma, ad ogni modo, la necessità di prestare particolare attenzione alla provincia in cui il business viene instaurato, poiché in base a questa, alla legge applicabile e alle eventuali pronunce delle corti in materia, vi sarà un diverso approccio all’interpretazione del contratto e sarà pertanto necessario adottare le opportune cautele nell’accordo perfezionato con il proprio partner.

Fonte: a cura di Exportiamo, di Marco Barbieri, redazione@exportiamo.it

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