Dalla modifica dei criteri per determinare la residenza fiscale di persone fisiche e giuridiche, ai regimi agevolativi per i lavoratori impatriati, fino alle nuove regole sul reshoring ed il recepimento della Global Minimum Tax: ecco cosa prevede la riforma in materia di fiscalità internazionale.
Nella riunione del 19 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo attuativo della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale già approvato, in esame preliminare, lo scorso 16 ottobre.
Le novità introdotte dal governo al fine di favorire la competitività internazionale del Paese sono diverse. Vediamole insieme.
Residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche
Per quanto riguarda le persone fisiche, la normativa attuale considera fiscalmente residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza: domicilio e residenza intesi entrambi nell’accezione adottata dal codice civile, vale a dire, rispettivamente sede principale dei propri affari e interessi e luogo di dimora abituale.
Nel nuovo regime, in vigore dal periodo d’imposta 2024:
- l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente per la maggior parte del periodo di imposta diventa elemento presuntivo, soggetto a prova contraria;
- la mera presenza nel territorio dello stato è equiparata, quale criterio di radicamento, al domicilio e alla residenza;
- per la determinazione della prevalenza temporale nell’anno divengono rilevanti “anche le frazioni di giorno”;
- la nozione di domicilio viene espressamente svincolata da quella dettata dal codice civile e identificata, invece, nel luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.
In merito alla residenza delle persone giuridiche, questa viene attualmente determinata in base a tre criteri alternativi: la sussistenza nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo di imposta o della sede legale o della sede dell’amministrazione o dell’oggetto principale nel territorio dello Stato.
La nuova legge elimina i riferimenti al criterio dell’”oggetto principale”, che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione, e al criterio della sede dell’amministrazione, che vengono sostituiti da quelli di “sede di direzione effettiva” e di “gestione ordinaria in via principale”, che presentano aspetti innovativi e hanno natura sostanziale in quanto riguardano rispettivamente il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche riguardanti la società e quello in cui si svolgono concretamente le attività di gestione della società o dell’ente.
Per cui, i tre criteri utili a determinare la residenza fiscale di una società o di un ente saranno, alternativamente tra loro:
- la sede legale;
- la sede di direzione effettiva;
- la sede di gestione ordinaria in via principale.
Regime agevolato a favore degli impatriati
Ai lavoratori dipendenti o autonomi che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia sarà riconosciuto, dal 2024, un nuovo regime agevolato per un massimo di 5 anni.
Potranno beneficiare di una riduzione della tassazione del 50%, entro un limite di reddito agevolabile pari a 600.000 euro, i lavoratori in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione che non risultano essere già stati residenti nel nostro Paese nei tre periodi d’imposta precedenti al conseguimento della residenza.
I lavoratori impatriati dovranno restituire le agevolazioni, pagando gli interessi, se non mantengono la residenza fiscale nei cinque anni successivi. Invariate le disposizioni per i ricercatori, professori universitari e lavoratori dello sport già previste.
Reshoring
Viene introdotto un regime di favore per alcune attività economiche oggetto di trasferimento in Italia da un Paese estero non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, purché non si tratti di attività già esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento. Tale limitazione è volta ad evitare che siano agevolate attività già in precedenza esercitate in Italia e trasferite all’estero per poi essere nuovamente trasferite nel territorio dello Stato al solo fine di beneficiare del vantaggio fiscale.
L’incentivo fiscale, che si applicherà a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di approvazione del decreto e previa autorizzazione della Commissione europea, consiste nell’abbattimento al 50% del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Il regime – che comporta l’obbligo di mantenere separate evidenze contabili idonee a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta agevolabili – è valido per sei periodi d’imposta (quello in corso al momento del trasferimento e per i cinque successivi), ma è soggetto a decadenza se, prima del quinto periodo d’imposta successivo alla scadenza del beneficio, il soggetto che ne ha usufruito trasferisce, in uno Stato non appartenente all’Unione europea e allo Spazio economico europeo, anche parzialmente, le attività oggetto di precedente trasferimento nel territorio dello Stato. Decadenza alla quale consegue il recupero di imposte e interessi, mentre il testo normativo esclude sanzioni, non essendo previsto un impegno del beneficiario a mantenere In Italia le attività economiche in questione per i dieci periodi d’imposta successivi a quello in cui è intervenuto il trasferimento.
Global Minimum Tax
La bozza di decreto sulla fiscalità internazionale opera il recepimento della direttiva UE n. 2022/2523 la quale integra nel mercato unico il nucleo principale dell’accordo globale sul cosiddetto “secondo pilastro” o “Pillar 2” raggiunto in sede OCSE/G20, che mira a garantire un livello di imposizione fiscale minimo a livello globale (Global Minimum Tax) per i grandi gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali di rilevanti dimensioni, prevedendo l’assoggettamento degli stessi a un livello impositivo minimo pari almeno al 15% in relazione ai redditi prodotti in ogni Paese in cui operano, attraverso l’introduzione di una “aliquota di imposizione integrativa” che, in ciascun Paese e in relazione a ciascun esercizio, è data dalla differenza tra l’aliquota minima d’imposta del 15% e l’aliquota d’imposizione effettiva.
Il decreto introduce un’imposizione integrativa, consistente in:
- un’imposta minima integrativa, dovuta da controllanti localizzate in Italia di gruppi multinazionali o nazionali in relazione alle imprese soggette ad una bassa imposizione facenti parte del gruppo;
- un’imposta minima suppletiva, dovuta da una o più imprese di un gruppo multinazionale localizzate in Italia in relazione alle imprese facenti parte del gruppo soggette ad una bassa imposizione quando non è stata applicata, in tutto o in parte, l’imposta minima integrativa equivalente in altri Paesi;
- un’imposta minima nazionale, dovuta in relazione alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale soggette ad una bassa imposizione localizzate in Italia.
Inoltre, viene definito anche un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l’imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi.
Aiuti di Stato
La bozza di decreto prevede una disposizione quadro che, per esigenze di armonizzazione con la disciplina degli aiuti di Stato statuita dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (articoli 107 e 108), fissa le tassative condizioni che devono essere rispettate dagli incentivi di natura fiscale domestici – già riconosciuti o di futura previsione – in favore di soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa che abbiano una sede o una stabile organizzazione in Italia. Tali incentivi sono ammessi esclusivamente laddove siano autorizzati dalla Commissione europea o previsti nel rispetto delle condizioni e dei limiti della normativa unione di riferimento.
Fonte: a cura della Redazione di Exportiamo, redazione@exportiamo.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA