La sovrapposizione tra trasporto e spedizione è talmente comune che spesso, anche tra gli addetti ai lavori, i due termini vengono usati senza distinzione perché, in relazione agli aspetti operativi della movimentazione delle merci, di fatto, non ci sono grandi differenze. In realtà, dal punto di vista contrattualistico, le differenze sono significative. Scopriamole insieme.

I contratti di spedizione e di trasporto si collocano all’interno dei servizi di logistica (supply chain) costituiti da un complesso di operazioni fra loro coordinate che sono svolte da un unico operatore con continuità fisica, operativa, informativa e di responsabilità di risultati.

Nella contrattualistica occorre distinguere tra i due diversi tipo di contratto, in quanto si tratta di due strumenti diversi dello stesso servizio da cui conseguono diritti e doveri differenti.

Il contratto di trasporto

Con il contratto di trasporto un soggetto denominato vettore si obbliga, a fronte di un determinato corrispettivo, a trasportare persone o cose da un luogo a un altro, per conto di un altro soggetto denominato mittente, con mezzi propri o con mezzi altrui, assumendosi in ogni caso, il rischio inerente all’esecuzione del servizio.

Normalmente il contratto di trasporto viene sottoscritto da soggetti imprenditori. Nei rapporti comunitari è indispensabile controllare che i sottoscrittori di tali contratti risultino non solo in possesso della partita IVA nel proprio Paese, ma anche la condizione che tale codice risulti conosciuto dal sistema comunitario VIES. In caso contrario non è applicabile la normativa comunitaria IVA.

Il contratto di spedizione

Con il contratto di spedizione, invece, lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto di colui che l’ha incaricato (mandante o committente), un contratto di trasporto e di espletare tutte le operazioni accessorie richieste, come ad esempio l’eventuale espletamento di pratiche doganali o amministrative per il rilascio di autorizzazioni o certificati, la prenotazione dello spazio di bordo, la pesatura, pulitura e catalogazione della merce sia in arrivo che in uscita, l’imballaggio, etichettatura e pezzatura della merce, la preparazione della packing list, la consegna/ritiro della merce dal vettore e l’emissione dei documenti. A queste va aggiunto l’obbligo di deposito e custodia della merce, che grava temporaneamente sullo spedizioniere sino al momento della consegna della stessa al vettore. Non rientra invece tra gli obblighi accessori la stipula di una polizza assicurativa per coprire la merce da ogni eventuale rischio legato al trasporto, che potrà tutt’al più essere specificatamente richiesta nel contratto.

Le differenze

La differenza tra le due tipologie è che nel primo caso è il vettore che assume in proprio i rischi dell’esecuzione, mentre il contratto di spedizione prevede che sia lo stesso spedizioniere ad impegnarsi a concludere con altri soggetti, in nome proprio ma per conto di altri, il contratto di trasporto, ricoprendo quindi un ruolo di intermediario tra le parti.

Le ragioni economiche che hanno indotto il legislatore alla previsione della figura contrattuale della spedizione sono rintracciabili nella necessità di interporre tra clienti e vettori un soggetto che riuscisse ad organizzare il trasferimento della merce, secondo modalità, costi e conoscenze tecniche di natura doganale, valutaria, fiscale o merceologica, tali da garantire un servizio altrimenti difficilmente realizzabile. L’organizzazione di un trasporto di merci, infatti, non si limita alla scelta del vettore adeguato ed alla conseguente conclusione del contratto, ma implica anche lo svolgimento di tutta una serie di operazioni (come quelle menzionate sopra) più o meno complesse, a seconda del viaggio e della merce.

Quale scegliere?

Affidarsi a un trasportatore per un’impresa significa dover curare tutti gli aspetti accessori alla stipula del contratto di trasporto, cosa che non sempre è facile ed immediata.

Per questo motivo, oggi sempre più imprese scelgono di affidarsi agli spedizionieri per svariati motivi: in primis, questi sono in grado di negoziare condizioni migliori grazie all’elevato volume di container e merci che spostano, e quindi sono in grado di assicurare un maggiore risparmio. Un altro vantaggio è dato dal fatto che quando si sposta il proprio carico all’estero, si potrebbe aver bisogno di lavorare con una compagnia di trasporto aereo, una compagnia di trasporto marittimo e una compagnia di trasporto su strada: invece di firmare tre diversi contratti con tre diverse società, se ne può firmare solo uno con lo spedizioniere che si occuperà dei rapporti con i singoli vettori.

Inoltre, gli stessi spedizionieri offrono alle imprese soluzioni alternative o ibride al classico contratto di spedizione:

  • lo spedizioniere può assumere su di sé l’incarico di eseguire il trasporto, in tutto o in parte, con mezzi propri o di terzi, offrendo così le stesse garanzie di un trasportatore in termini di responsabilità.
  • lo spedizioniere può incaricarsi di compiere le sole obbligazioni accessorie utili al buon esito del trasporto e lasciare all’impresa mandante la stipula del contratto con il trasportatore. In questo modo è l’impresa la parte contrattuale nei confronti dell’ultimo, mantenendo il potere di agire nei suoi confronti.
  • lo stesso risultato si può ottenere rilasciando procura allo spedizioniere. Questi, in tal modo, concluderà il contratto di trasporto in nome del suo mandante.
  • infine è possibile inserire nel contratto di spedizione il diritto dell’impresa di surrogarsi allo spedizioniere relativamente all’azione per il risarcimento dei danni nei confronti del trasportatore.

Chiaramente, ogni azienda però sceglierà la tipologia di contratto più adatta alle proprie esigenze.

Fonte: a cura della Redazione di Exportiamo, redazione@exportiamo.it

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