La guerra tra la Russia ed Ucraina ha reso oggettivamente impossibile, in alcuni casi, il rispetto degli obblighi contrattuali per chi operava in questi paesi, limitando anche la possibilità di tutelarsi. Nella stipula di nuovi contratti, invece, si può e di deve fare attenzione ad alcuni aspetti che consentono maggiori tutele. Vediamoli insieme.
A seguito dell’invasione dell’Ucraina e a fronte delle conseguenti sanzioni emanate contro Russia e Bielorussia, le imprese straniere aventi rapporti commerciali con controparti aventi sede in quell’area geografica si sono trovate costrette ad affrontare uno stravolgimento dello scenario internazionale che rende, in taluni casi, impossibile l’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali: i termini di consegna della merce già pronta sono spesso saltati o, nella migliore delle ipotesi, rinviati a data da destinarsi; l’assistenza post-vendita è di fatto quasi impedita o fortemente rallentata; i pagamenti provenienti dalla Russia non sono regolari e, in alcuni casi, addirittura bloccati.
Cosa possono fare le imprese che avevano già stipulato contratti prima della guerra per tutelarsi?
In primo luogo, possono compiere un’attenta verifica di export control e accertarsi se le sanzioni si riverberano sul rapporto contrattuale, avendo cura di rafforzare le attività di trade compliance e, in particolare, le analisi di due diligence, sia su persone ed entità coinvolte nell’operazione commerciale, sia in ordine ai prodotti e ai servizi oggetto del contratto.
In secondo luogo, è opportuno compiere un’attenta analisi contrattuale per identificare il rischio di un inadempimento proprio o della controparte e, ove possibili, le relative soluzioni. Nei contratti commerciali internazionali due sono i modi per proteggersi da un evento imprevisto:
- invocare l’hardship, qualora la prestazione di una delle parti – seppur teoricamente possibile - sia divenuta talmente onerosa da consentire l’adempimento solamente con un sacrificio smisurato rispetto all’originario equilibrio contrattuale;
- appellarsi alla clausola di forza maggiore (force majeure), che esonera da responsabilità la parte inadempiente quando le circostanze sopravvenute rendono oggettivamente impossibile l’esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
Nel caso di contratti con soggetti operanti in Ucraina e se il contratto è in forma espressa e contiene un articolo sulla forza maggiore, quasi certamente l’impresa italiana troverà il termine “guerra” nella lista degli eventi previsti dalla clausola: è pertanto possibile attivare la clausola stessa per giustificare una mancata consegna di prodotti a destino o la mancata effettuazione dei servizi post-vendita sul suolo ucraino. Parimenti e a maggior ragione, la parte ucraina potrà essere esonerata dai propri obblighi (ad esempio di ritiro dei prodotti messi a disposizione presso la sede del venditore italiano) e quindi non potrà essere ritenuta né inadempiente, né responsabile per eventuali danni.
Diversamente, l’evento “guerra” – quand’anche previsto dalla clausola - non può essere una causa di forza maggiore azionabile nei contratti con imprese operanti in Russia e Bielorussia, perché con questi Paesi non è tecnicamente in atto un conflitto bellico.
Se la “guerra” non è invocabile come causa di forza maggiore, in linea teorica anche i soggetti russi e bielorussi dovranno tener fede ai loro obblighi contrattuali, come ad esempio agli obblighi di pagamento. È noto, tuttavia, che una delle contro-sanzioni russe è proprio quella diretta ad impedire i pagamenti in valuta estera: i trasferimenti di denaro verso l’estero tramite il canale bancario devono essere eseguiti in rubli. Molti Istituti di credito italiani, a tutela della propria clientela, hanno sospeso i bonifici e ogni forma di assistenza finanziaria all’export. Di fatto, quindi, i pagamenti da e verso Russia e Bielorussia sono bloccati. Anche nel caso in cui il canale bancario effettivamente consentisse l’accredito della somma a favore dell’impresa italiana creditrice, quest’ultima potrebbe rifiutare un pagamento in rubli, insistendo per un pagamento in euro solo se nel contratto è presente una clausola sulla valuta.
Per i contratti già stipulati, insomma, molto dipende da quanto è stato pattuito tra le parti in precedenza, ed in alcuni casi è difficile, se non impossibile, riuscire a tutelarsi.
Aspetti da non sottovalutare nella stipula di nuovi contratti
Diverso è il caso in cui, invece, ci si appresta a stipulare un nuovo contratto.
Nell’attuale contesto, dato il prosieguo della guerra, non è possibile escludere il sopravvenire di ulteriori misure di carattere restrittivo tali da impedire o rendere particolarmente oneroso l’adempimento degli obblighi contrattuali. Perciò, il sopravvenire di nuove misure restrittive legate allo scontro Russia-Ucraina potrebbe non costituire più una circostanza imprevedibile dalle parti, e quindi non sarebbe possibile ricorrere alla clausola di forza maggiore.
Pertanto, per non incorrere in incertezze e responsabilità, nei contratti non ancora conclusi sarebbe opportuno inserire apposite clausole (c.d. sanction clauses) volte a regolare, in via autonoma e a prescindere dalle singole leggi nazionali, le possibili conseguenze sul rapporto derivanti dall’adozione di sanzioni internazionali.
In linea con quanto indicato dalla Commissione Ue nell’avviso 2022/C 145 I/01 2, si suggerisce di subordinare la stipula del contratto al rilascio da parte della controparte di una dichiarazione con cui la stessa garantisce, ad esempio, di:
a) non aver violato alcuna disposizione restrittiva internazionale;
b) non essere un soggetto sanzionato e di non controllare o essere controllato e/o amministrato e/o rappresentato da un soggetto sanzionato;
c) non avere rapporti lavorativi e commerciali con soggetti sanzionati (es. fornitori e/o clienti e/o agenti).
È, altresì, opportuno prevedere espressamente nel contratto l’impegno della controparte a:
a) informare tempestivamente l’altra parte in caso di sanzioni disposte nei suoi confronti, dei suoi amministratori, rappresentanti, partner, clienti, fornitori, agenti, lavoratori, pena la risoluzione del contratto e l’obbligo della stessa controparte di risarcire l’altra parte e di manlevarla da ogni danno, costo, spesa, perdita, sanzione e responsabilità di qualsiasi natura derivanti o in connessione con l’applicazione delle predette sanzioni;
b) non violare durante l’esecuzione del contratto le restrizioni vigenti (eventualmente specificando quelle di maggiore impatto nell’ambito del rapporto) e quelle che dovessero essere adottate contro la Russia e la Bielorussia e comunque in considerazione della guerra in Ucraina, pena la risoluzione del contratto e l’obbligo della stessa controparte di risarcire l’altra parte e di manlevarla da ogni danno, costo, spesa, perdita, sanzione e responsabilità di qualsiasi natura derivanti o in connessione con la violazione delle predette restrizioni.
Sarebbe opportuno, infine, inserire un’apposita clausola sulla valuta in modo da prevedere un criterio per riparametrare l’equilibrio contrattuale in caso di sopravvenute forti fluttuazioni della moneta.
Fonte: a cura della Redazione di Exportiamo, redazione@exportiamo.it
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