Torna il Bonus Pubblicità anche nel 2023, ma viene ripristinato il “regime ordinario” sospeso nel triennio 2020-2022. Scopriamo insieme cosa cambia, chi può richiederlo e come e quando presentare la domanda.
Istituito nel 2018, e destinato alle imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che intendono effettuare investimenti pubblicitari per la propria attività, il Bonus Pubblicità consiste nella concessione di un credito d’imposta da fruire in compensazione con la presentazione del modello F24.
Quest’anno torna in vigore il regime ordinario, che era quello originariamente previsto e poi sospeso nel triennio 2020-2022 in pieno periodo pandemico, quando è stato sostituito da un regime straordinario che prevedeva un credito d’imposta pari al 50% del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, senza il requisito dell’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti effettuati l’anno precedente.
Con il regime ordinario, invece, il credito dell’imposta è previsto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line. Ciò significa che per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.
Come funziona?
Ricapitolando, quindi, rispetto all’anno scorso:
- il credito d’imposta è concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati con il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente;
- non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
L’agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
Chi può richiederlo?
Possono beneficiare del credito d’imposta imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali. Non sono ammesse le imprese costituite nel corso dell’anno o le imprese che nell’anno precedente non hanno effettuato investimenti pubblicitari.
Investimenti ammessi
Il credito di imposta è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC (Registro degli Operatori di Comunicazione) e dotati del Direttore responsabile.
Investimenti esclusi
Il credito di imposta non spetta per tutte le forme di pubblicità su canali di informazione diversi da quelli ammissibili, come ad esempio (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
- grafica pubblicitaria su cartelloni fisici;
- volantini cartacei periodici;
- pubblicità su cartellonistica;
- su vetture o apparecchiature;
- mediante affissioni e display;
- su schermi di sale cinematografiche;
- tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, etc.
Come e quando presentare la domanda
1) Comunicazione per l’accesso
La richiesta del bonus si articola in due step: il primo è la presentazione telematica di una “Comunicazione per l’accesso”, che è una sorta di “prenotazione” delle risorse, nella quale debbono essere indicati i dati degli investimenti che si prevede di effettuare nell’anno agevolato (investimenti già effettuati e/o da effettuare).
La “comunicazione per l’accesso” potrà essere presentata telematicamente dal 1° al 31 marzo tramite i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Dopodiché il Dipartimento per l’informazione e l’editoria pubblicherà sul proprio sito l’elenco dei soggetti beneficiari con l’indicazione del credito d’imposta potenzialmente fruibile da ciascun di essi. L’ordine cronologico di arrivo non determina priorità nella concessione del bonus. Quindi, nessun click day: il credito riconosciuto a ciascun soggetto beneficiario sarà determinato mediante ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.
Successivamente verrà pubblicato l’elenco definitivo dei beneficiari e il credito spettante sarà utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
2) Dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati”
La procedura prevede poi un secondo step, ovvero la presentazione della “Dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati” dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo a quello agevolato.
Il Ministero poi seleziona gli aventi diritto e distribuisce le risorse (pubblicando apposito decreto). Solo dopo che è terminato questo iter è possibile utilizzare il credito d’imposta.
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Fonte: a cura della Redazione di Exportiamo, redazione@exportiamo.it
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