L’Agenzia delle Dogane ha definito nuove regole per gli scambi con le zone di guerra in Russia e Ucraina, specificando in quali casi scattano i divieti e le restrizioni previste in base alle sanzioni UE inflitte alla Russia, ed in quali casi invece sono previste deroghe.
Il Provvedimento n. 99410 del 2 marzo 2022 emanato dall’ADM, oltre a specificare merci e casistiche per i quali si applicano le nuove misure, aggiorna anche le regole per importazione ed esportazione di merci a rischio, con i relativi obblighi per gli operatori economici.
Vediamo in dettaglio cosa stabilisce.
Restrizioni e deroghe da e per Donetsk e Luhansk
Il Regolamento del Consiglio (UE) n. 2022/263 del 23 febbraio 2022, pubblicato in G.U. dell’Unione Europea L 42 del 23 febbraio 2022, ha istituito, a decorrere dal 24 febbraio 2022, misure restrittive nei confronti dei territori Donetsk e Luhansk, non più controllati dal governo ucraino ed invasi militarmente dalla Russia, vietando l’importazione nell’Unione Europea di qualsiasi merce originaria di tali territori.
Ci sono però delle deroghe. Il divieto infatti non si applica:
- a merci originarie dell’Ucraina ma non dei summenzionati territori;
- all’esecuzione (fino al 24 maggio 2022) di contratti commerciali conclusi prima del 23 febbraio o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti;
- a merci originarie dei territori sopra specificati che sono state presentate all’esame delle autorità ucraine, per le quali sono state verificate le condizioni per il riconoscimento dell’origine preferenziale e per le quali è stato emesso un certificato d’origine a norma dell’accordo di associazione UE-Ucraina.
Per quanto riguarda invece le esportazioni, è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare beni e tecnologie elencati nell’allegato II[1] al Reg. 2022/263 quando sono destinati a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi nei territori specificati, oppure all’utilizzo nei territori specificati.
Anche in questo caso sono previste delle deroghe:
- sono ammesse le esportazioni di merci destinate all’Ucraina ma non ai summenzionati territori;
- non è pregiudicata l’esecuzione, fino al 24 agosto 2022, degli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del 23 febbraio 2022, o da contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti;
- le autorità competenti possono concedere, un’autorizzazione in relazione a quei beni e tecnologie che siano necessari per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, ubicate nei territori specificati; − siano connessi a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali o di altri organismi sanitari pubblici che forniscono servizi medici o istituti d’insegnamento pubblici ubicati nei territori specificati; − siano apparecchi o attrezzature per uso medico; − siano necessari per la prevenzione o la mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone, inclusa la sicurezza delle infrastrutture esistenti, o sull’ambiente.
Restrizioni e deroghe da e per la Russia
Il 25 febbraio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento UE 2022/328, preceduto dalla Decisione PESC 2022/327, che modifica il Regolamento UE 833/2014 concernente misure sanzionatorie adottate in seguito ad azioni di destabilizzazione verso l’Ucraina da parte della Federazione Russa.
Decisione e Regolamento estendono le sanzioni UE, già previste fin dal 2014, destinate a banche, istituti di credito, persone, esportazioni e riguardante la raffinazione del petrolio.
Il Regolamento, in particolare, vieta l’esportazione, la fornitura, la vendita o il trasferimento verso la Russia di:
- beni e tecnologie a duplice uso,
- beni che potrebbero contribuire al potenziamento militare e tecnologico, o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia
- beni e tecnologie adatti all’uso nella raffinazione del petrolio,
- beni e tecnologie adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale.
Restano libere le operazioni aventi a oggetto merci non rientranti negli elenchi o per merci legate a contratti pregressi oppure per alcuni specifici scopi che restano consentiti.
In particolare, in tutti i casi è fatta eccezione per le esportazioni verso persone o utenti non militari purché i beni siano destinati, tra gli altri, a scopi umanitari, emergenze sanitarie, risposte a catastrofi naturali o per l’utilizzo concernente i mezzi di informazione.
Inoltre, potrà essere autorizzata la vendita di beni a duplice uso e l’assistenza tecnica quando venga accertato che tali beni siano destinati alla cooperazione tra l’UE e il governo russo in ambito civile, la cooperazione nei programmi spaziali, al trattamento del combustile e alla sicurezza delle capacità nucleari ad uso civile, alla sicurezza marittima, alle reti di telecomunicazione civile (compresa la fornitura di servizi internet), per uso esclusivo da parte di entità sotto il controllo di persone giuridiche o entità costituite conformemente al diritto di uno SM o un paese partner o destinati alla rappresentanza diplomatica. Le autorità competenti possono comunque autorizzare la vendita, fornitura ed esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la relativa assistenza tecnica per i contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 (normati dal Regolamento UE 2021/821), purché l’autorizzazione venga richiesta prima del 1° maggio 2022.
Le medesime eccezioni si applicano a quei beni che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia.
Al divieto di esportazione dei beni adatti all’uso nella raffinazione del petrolio fanno eccezione i casi in cui l’esportazione di tali beni sia fondamentale per la prevenzione o mitigazione di un evento che possa avere grave impatto sulla salute e sicurezza umana e dell’ambiente. In tal caso, i beni possono essere esportati anche senza autorizzazione preventiva purché l’esportatore informi l’autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di vendita.
Per quanto riguarda infine il divieto di esportazione di beni e tecnologie di prodotti adatti all’uso nei settori di aviazione e nell’industria, fanno eccezione i contratti conclusi entro il 26 febbraio 2022 ed eseguiti entro il 28 marzo 2022.
Le Dogane specificano che il mancato rispetto delle misure restrittive sopra descritte è sanzionato dall’art. 20 del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 221, che prevede, per le diverse condotte, la reclusione da un minimo di un anno a un massimo di sei anni, la multa da un minimo di 15.000€ a un massimo di 250.000€ oltre la confisca dei beni oggetto del reato.
Aggiornamento Banca dati codici TARIC
Nel documento del 2 marzo le Dogane riportano anche i nuovi codici TARIC introdotti dalla Commissione europea allo scopo di creare nuovi “certificati” per l’attestazione della deroga che si applica alle merci tramite un codice da inserire in dichiarazione doganale.
L’ente, infine, raccomanda di consultare la banca dati TARIC e di attenersi puntualmente alle indicazioni fornite, monitorando costantemente il portale ADM per seguire l’aggiornamento delle disposizioni emanate in ragione dell’evolversi della crisi in corso.
Fonte: a cura della Redazione di Exportiamo, redazione@exportiamo.it
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