Dopo la Brexit il Regno Unito ha introdotto l’obbligo del marchio di conformità UKCA per tutti i prodotti destinati ad essere esportati in UK. Ecco cosa c’è da sapere sul marchio, sulle procedure per ottenerlo e le tempistiche per adeguarsi. 

Il marchio UKCA (UK Conformity Assessed) è il nuovo marchio di certificazione di prodotto che il Regno Unito ha introdotto dopo l’uscita dall’Unione Europea.

Il nuovo marchio sarà usato per i beni immessi sul mercato della Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia) e la sua apposizione testimonierà che il prodotto è conforme a tutti i requisiti legislativi del Regno Unito applicabili e che le procedure di valutazione della conformità sono state completate con successo. Esso coprirà molti dei beni sui quali precedentemente era apposto il marchio CE.

Per l’Irlanda del Nord rimane necessaria la marcatura CE. Le merci armonizzate che recano solo il marchio UKCA non saranno consentite in questo mercato. Invece, per l’importazione di prodotti dall’Irlanda del Nord alla Gran Bretagna sarà sempre necessario il marchio UKCA.

Come e quando devono adeguarsi le imprese che esportano nel Regno Unito?

Il Regno Unito ha replicato buona parte della normativa europea in materia, per cui i prodotti soggetti alla marcatura UKCA sono quasi tutti prodotti attualmente soggetti alla marcatura CE. Anche i requisiti tecnici e le procedure per l’accertamento della conformità sono simili, così come i casi nei quali può essere fatto ricorso all’autocertificazione, ma vi sono comunque delle differenze e delle regole cosiddette “non armonizzate” per cui gli operatori dovranno fare le verifiche del caso in funzione della tipologia dei beni e non confidare sull’identità di requisiti con la normativa relativa alla marcatura CE.

È già possibile utilizzare il marchio UKCA dal 1° gennaio 2021 per dimostrare la propria conformità agli standard di prodotto. Tuttavia per consentire alle imprese di adattarsi ai nuovi requisiti, per la maggior parte dei prodotti è stato previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2024 (inizialmente fissato al 31 dicembre 2021, poi prorogato di un anno, ed ora di altri due anni) in cui sarà possibile continuare ad utilizzare la marcatura CE, oppure, se si è già pronti, la UKCA. Regole diverse sussistono per i dispositivi medici, i prodotti da costruzione, le attrezzature a pressione trasportabili, i prodotti ferroviari e le attrezzature marittime.

Al fine di ridurre i costi di etichettatura, fino al 31 dicembre 2027 sarà consentito alle aziende di apporre il marchio UKCA e includere informazioni sull’importatore mediante un’etichetta adesiva o con un documento di accompagnamento per la maggior parte delle merci. Dopo tale data, invece, la marcatura UKCA e i dati dell’importatore dovranno essere applicati direttamente sul prodotto, a meno che la legislazione di dettaglio non consenta altrimenti.

Se, durante il periodo di transizione, verranno modificate le normative, creando divergenze tra i requisiti per la marcatura CE e quelli per la marcatura UKCA per un dato prodotto, non sarà possibile importare tale prodotto in Gran Bretagna se unicamente marcato CE.

A legislazioni equivalenti il bene può recare entrambi i marchi: ciò significa che sia il marchio CE che quello UKCA possono essere apposti sul medesimo prodotto purché nessuno dei due ostacoli la visibilità dell’altro e siano soddisfatti i requisiti sia della legislazione GB che dell’UE. Il fatto che i due marchi possano convivere fino al 2024 non vuol dire comunque che il marchio CE abbia sostituito il marchio UKCA: il marchio ufficiale nel Regno Unito è UKCA. 

Inoltre, a prescindere che si continui ad usare la marcatura CE, che si utilizzi solo il marchio UKCA o si utilizzino entrambi è obbligatorio dal 01/01/2023 che esista un soggetto di riferimento per le autorità britanniche in UK che risieda nel Regno Unito in qualità di Rappresentante Autorizzato in UK o di Importatore. 

Per quanto riguarda lo stock esistente, vale a dire i beni totalmente prodotti entro dicembre 2024, pronti per essere immessi sul mercato e recanti già il marchio ed i dettagli dell’ente certificatore, potranno essere venduti senza necessità di soddisfare i requisiti UKCA. Questo determina la rimozione dell’obbligo di ri-testare e ri-certificare tali prodotti che in realtà sono stati importati in un periodo durante il quale il Regno Unito ancora riconosce il marchio CE. I prodotti dovranno recare la marcatura UKCA, ma saranno sottoposti a valutazione della conformità da un organismo nel Regno Unito solo alla scadenza del certificato o dopo 5 anni (a seconda di quale sia la scadenza più prossima). Sarà consentito inoltre che le attività di valutazione della conformità (certificati emessi da organismi notificati in Europa) per la marcatura CE intraprese entro il 31 dicembre 2024 siano utilizzate dai produttori come base per la marcatura UKCA, fino al 31 dicembre 2027. 

Designated Standards

Il Regno Unito ha adottato le direttive e i regolamenti dell’UE. Questo implica che si seguiranno le stesse procedure di valutazione della conformità, le stesse norme per testare i prodotti e le stesse regole per l’ispezione in fabbrica; non da ultimo, il nuovo sistema chiederà la stessa documentazione tecnica. Da oggi i requisiti legali essenziali che le aziende devono soddisfare perché sussista la presunzione di conformità sono i medesimi del passato.

Tutte le norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità al diritto dell’UE sono diventate “norme designate” - designated standards. Le aziende potranno utilizzare questi standard designati per fornire la presunzione di conformità alla legge britannica.

In pratica, queste hanno la stessa funzione delle norme armonizzate europee garantendo, però, la presunzione di conformità al regolamento inglese. Sono identificabili con il prefisso “BS” (British Standards) per distinguerle dal loro corrispettivo europeo.

Immediatamente dopo la fine del periodo di transizione le norme armonizzate europee e gli standard designati saranno identici. Il governo britannico ne pubblicherà l’elenco su un database che verrà tenuto costantemente aggiornato.

UK Approved Bodies

La nuova marcatura potrà essere apposta solo da uno UK Approved Body (Organismo Approvato del Regno Unito), il nuovo status di cui sono stati investiti gli organismi notificati del Regno. Tuttavia, avendo perso lo stato giuridico di organismi notificati unionali, gli UK Approved Bodies sono esclusi dal sistema informativo della Commissione relativo agli organismi notificati NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). Questi, quindi, non possono più eseguire compiti di valutazione della conformità in base alla normativa unionale sui prodotti.

Il Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) del governo del Regno Unito ha istituito un database con l’elenco degli Approved Body in Gran Bretagna (con la stessa funzione di NANDO).

Non esistendo accordi di mutuo riconoscimento tra UE e GB che consentono agli organismi di operare in entrambi gli schemi, un organismo GB potrà certificare esclusivamente il marchio UKCA e un organismo UE il marchio CE.

La marcatura CE deve essere accompagnata dal marchio UK NI se il prodotto richiede la certificazione di un organismo notificato e se tale organismo è un organismo notificato britannico.
Solo il Servizio di Accreditamento del Regno Unito UKAS può accreditare gli organismi approvati e solo gli organismi approvati potranno effettuare attività di valutazione della conformità per gli standard designati.

Il fabbricante (o il suo rappresentante autorizzato) potrà appore la marcatura UKCA solo se un organismo approvato ha effettuato la valutazione. Le regole di apposizione della marcatura UKCA sono equivalenti all’attuale marcatura CE.

Caratteristiche tecniche del Marchio UKCA

La dimensione minima del marchio UKCA deve essere di almeno 5 mm ed esso deve sempre mantenere le proporzioni date nel fac-simile qui sotto.

Per chiunque voglia continuare ad esportare nel Regno Unito o voglia iniziare a farlo, è consigliabile cominciare ad adeguarsi quanto prima.

Fonte: a cura della Redazione di Exportiamo, redazione@exportiamo.it

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