Alla luce della crescita dei rapporti commerciali con il Paese del Dragone, conoscere il nuovo Codice Civile cinese, il primo della sua storia, diventa indispensabile per le imprese ed in generale per coloro che vogliono svolgere la propria attività in Cina.

Il 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il primo Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese, segnando una svolta storica per il diritto cinese: nonostante precedenti tentativi, si tratta infatti del primo Codice Civile adottato in Cina, dove già erano in vigore, in numero crescente a partire dagli anni ’70, singole leggi disciplinanti i diversi rami del diritto civile, ispiratesi alla normativa di civil law e integrate da decisioni giurisprudenziali, ma mai riunite in una raccolta sistematica.

Il codice è introdotto, all’art. 1, da una disposizione che potremmo definire programmatica, che indica le finalità del Codice stesso: protezione dei diritti civili e degli interessi delle persone, fisiche e giuridiche, regolamentazione delle relazioni, mantenimento dell’ordine sociale ed economico, in accordo con la Costituzione della Repubblica Popolare cinese, molto simili a quelli che noi occidentali chiameremmo i principi generali del diritto. Lo stesso articolo riconferma anche la realtà sociale e politica entro la quale tali finalità si devono sviluppare: il socialismo di tipo cinese e l’incremento dei valori socialisti.

Il nuovo Codice civile cinese, infatti, contiene tre anime: la tradizione, la modernità e l’ideologia politica. Questi tre elementi, che rappresentano rispettivamente il diritto tradizionale cinese, il diritto occidentale e il socialismo, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento sono stati oggetto di oggetto di una reciproca interazione e contaminazione. Ciò ha permesso alla Cina da un lato di rinnovarsi, modernizzarsi e recuperare sovranità sul proprio territorio e trovare posto nel panorama globale grazie al contatto con la civiltà occidentale, e dall’altro di mantenere intatta la propria tradizione culturale millenaria con la presenza di “caratteri cinesi” all’interno delle riforme.

La nuova codificazione unisce così tradizione e innovazione. Se da un lato l’ordinamento cinese risalta le antiche tradizioni nazionali, dall’altro studia il sistema giuridico occidentale e in particolare il diritto romano, per entrare in una dimensione giuridica moderna del tutto nuova rispetto all’esperienza dei riti e costumi che ha caratterizzato il Paese per millenni.

Struttura

Il Codice è composto di 1260 articoli che essenzialmente riuniscono in una sola legge le previsioni delle precedenti General Principles of Civil Law, Contract Law, Property Ownership Law and Guaranty Law, Tort Liability Law, Marriage Law, Inheritance Law, Adoption Law, che vengono abolite, integrandole con gli orientamenti giurisprudenziali più recenti.

Il Codice è attualmente strutturato in 7 parti principali (ognuna suddivisa a sua volta in sotto-parti relative a specifici argomenti):

  • parte generale
  • contratti
  • diritti reali
  • diritti della personalità
  • matrimonio e famiglia
  • successioni
  • responsabilità da illecito.

Assoluta novità è costituita dalla disciplina in tema di protezione dei diritti della personalità dell’individuo, come il diritto alla privacy e sulle informazioni personali.

Il libro sui contratti

Alle imprese nostrane che operano nel Paese del Dragone interessa soprattutto la parte relativa ai contratti.

La Cina, come l’Italia, ha sottoscritto e ratificato la Convenzione di Vienna del 1980 in tema di vendita internazionale di merci, che all’art. 4 recita: “materie escluse dalla Convenzione” indicando come esclusi dal diritto comune gli istituti della nullità e dell’annullabilità che dovrà essere ricavata dagli artt. 497, 506, 507 del neonato Codice Civile Cinese (se si applicherà al contratto di vendita internazionale il diritto cinese e il momento di trasferimento della proprietà).

Il libro sui Contratti elenca 19 tipidi contratti tipici, aggiungendo quattro nuovi tipi: contratto di garanzia, contratto di gestione della proprietà, contratto di factoring, contratto di partenariato.

Il codice civile all’art. 464 definisce un contratto come un “accordo fra due entità legali per stabilire, modificare o estinguere un rapporto giuridico civile”. Le parti del contratto, come regola generale, sono libere di determinare la legge applicabile al contratto.

Se un contratto non rientra in uno dei 19 tipi di contratto, al contratto si applicano le disposizioni generali.

Conclusione e efficacia dei contratti

I contratti possono essere conclusi in forma scritta, orale o in altra forma.

Il termine “forma scritta” è definito in senso lato e comprende qualsiasi forma che renda riproducibili in forma tangibile le informazioni contenute in un contratto come un accordo scritto, una lettera o anche un fax, (art. 469).

Lo scambio di dati elettronici (dianzi shuju jiaohuan 电子数据交换), come le e-mail e ogni altro mezzo disponibile all’eccesso e all’esaminazione va trattato come forma scritta. Per favorire lo sviluppo dell’e-commerce, il codice stabilisce che un contratto possa essere concluso mediante l’apposizione di “firme, sigilli e impronte digitali” (art. 490).

Ciò include anche i dati elettronici che possono riprodurre il contenuto specificato dallo scambio di dati elettronici o dalla posta elettronica in forma tangibile e che sono accessibili e possono essere utilizzati a scopo di riferimento in qualsiasi momento ex art. 469 terzo comma.

Risoluzione dei contratti

Il codice civile consente la risoluzione di un contratto a tempo indeterminato in qualsiasi momento e senza causa. Le parti contraenti possono concordare liberamente nel contratto le ragioni della risoluzione del contratto da parte di una delle parti.

Una parte può anche risolvere unilateralmente un contratto senza una disposizione contrattuale corrispondente se si verifica una delle seguenti circostanze:

  • impossibilità di raggiungere lo scopo del contratto per causa di forza maggiore;
  • dichiarazione esplicita di una parte o comportamento corrispondente che non adempirà alla sua obbligazione principale prima della scadenza del termine per l’adempimento;
  • ritardo di una parte nell’adempimento dell’obbligazione principale e anche mancato adempimento dopo la fissazione di un ragionevole periodo di grazia;
  • ritardo di una parte nell’adempimento di un’obbligazione di prestazione principale o altra violazione del contratto, che renda impossibile il raggiungimento dello scopo del contratto;
  • altri motivi di risoluzione previsti dalla legge.

Responsabilità per violazione del contratto

La responsabilità, in caso di inadempimento contrattuale, è inizialmente regolata dalla legge.

Se una parte recede dal contratto perché non ha adempiuto ai propri obblighi di prestazione o non li ha adempiuti come concordato, è in linea di principio responsabile e obbligata ad adottare varie misure come l’adempimento continuo, le misure correttive, ma anche il risarcimento dei danni subiti dalla controparte per inadempimento contrattuale.

Le parti contraenti possono anche concordare nel contratto il risarcimento dei danni in caso di violazione del contratto applicando una clausola penale. Da un lato, questo può essere un risarcimento forfettario. D’altra parte, però, può anche essere concordato un metodo di calcolo per la determinazione del danno.

L’ammontare del risarcimento deve essere proporzionato alla gravità dell’inadempimento contrattuale. Pertanto, il giudice può, su richiesta, ridurre un importo forfettario del danno che, nel singolo caso specifico, eccede significativamente i danni subiti a causa dell’inadempimento contrattuale, ma può anche, su richiesta, aumentare un risarcimento forfettario, somma dei danni troppo bassa.

In conclusione, l’adozione del Codice Civile costituisce un progresso dello Stato di diritto ed un ulteriore elemento di tutela non solo per i cittadini ma anche per le imprese, incluse quelle con capitale straniero, che operano in Cina.

Fonte: a cura della Redazione di Exportiamo, redazione@exportiamo.it

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