Con il decreto Sostegni bis imprese e professionisti che hanno interesse a investire in pubblicità sui media per dare visibilità alle proprie attività su giornali cartacei e digitali, radio e TV possono recuperare il 50% dei costi grazie al Bonus Pubblicità 2021. C’è tempo fino al 30 settembre per richiederlo. Scopriamo insieme come!
Il Bonus Pubblicità è un’agevolazione fiscale in vigore dal 2018 che permette alle imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, di recuperare, sotto forma di credito d’imposta, una parte dei costi degli investimenti pubblicitari effettuati.
A regime questa agevolazione consente di beneficiare di un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati che deve essere superiore di almeno l’1% rispetto al valore di quelli effettuati nell’anno precedente.
Il Bonus Pubblicità nella Legge di Bilancio 2021
Già a partire dal 2020 è stata però introdotta una misura “straordinaria” volta ad incentivare ulteriormente gli investimenti nel settore dell’editoria e dell’informazione che ha comportato l’introduzione del credito nella misura unica del 50% del valore degli investimenti correnti ed eliminato il requisito dell’incremento delle spese rispetto al periodo d’imposta precedente.
Tuttavia, la Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 608, L. 178/2020), sebbene abbia incrementato le risorse a disposizione con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per il biennio 2021/2022, ha anche introdotto un doppio regime a seconda del mezzo pubblicitario su cui venivano effettuati gli investimenti:
- regime straordinario per le campagne pubblicitarie sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale) con un bonus pari al 50% del valore degli investimenti pubblicitari su tale mezzo, anche se non incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente;
- regime ordinario per le campagne pubblicitarie su emittenti televisive e radiofoniche locali con un bonus pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, purché pari o superiore almeno dell’1% degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.
I soggetti interessati ad accedere al bonus hanno presentato le domanda di prenotazione tra il 1° ed il 31 marzo 2021, ma la coesistenza di tali due regimi aveva come effetto che, per ciascuno dei due settori, erano previsti requisiti di ammissibilità e modalità di calcolo differenti.
Cosa cambia con il decreto Sostegni bis
Il decreto Sostegni bis, (D.L. n. 73/2021, art. 67, commi 10, 12 e 13) ha introdotto importanti novità.
In primo luogo, ha prorogato anche per il biennio 2021 e 2022 il regime speciale in vigore nel 2020, eliminando la distinzione venutasi a creare con la legge di Bilancio 2021 e uniformando la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti sui media radiotelevisivi non partecipati dallo Stato a quella per gli investimenti pubblicitari sui giornali. Le nuove disposizioni prevedono ora che, limitatamente agli anni 2021 e 2022, per entrambi i canali, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e viene meno anche il presupposto dell’incremento minimo dell’1%.
In pratica, con tale intervento si ha una disciplina unica sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti sui media radiotelevisivi, con requisiti di ammissibilità e modalità di calcolo uguali.
Con il decreto Sostegni bis viene, inoltre, incrementato a 90 milioni di euro il budget disponibile per la misura.
In particolare, per ognuno dei due anni 2021 e 2022, il beneficio è concesso nel limite di:
- 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line;
- 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Nuova finestra dal 1° al 30 settembre 2021
A seguito delle modifiche intervenute, il decreto Sostegni bis prevede una nuova finestra temporale per la comunicazione per l’accesso al beneficio, che si aprirà dal 1° al 30 settembre 2021.
Per espressa disposizione normativa, restano valide le comunicazioni inviate dal 1° e al 31 marzo 2021 per le quali il calcolo del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni. In ogni caso, chi vorrà ampliare i propri investimenti pubblicitari per utilizzare le nuove condizioni, dal 1° al 30 settembre 2021, potrà sostituire la prenotazione già inviata a marzo con una nuova.
Investimenti agevolabili
Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati:
- su emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, iscritte al ROC;
- sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.
Sono escluse:
- le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi;
- le spese per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale, chat-line;
- le spese accessorie, di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa.
Come usufruire del bonus
Il credito d’imposta, concesso in regime “de minimis”, è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Come richiedere il bonus
È possibile presentare la domanda esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con SPID, CNS o CIE e con le credenziali Entratel e Fisconline.
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Fonte: a cura della Redazione di Exportiamo, redazione@exportiamo.it
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