L’UE ha aggiornato la propria legislazione sui controlli delle esportazioni applicabili a prodotti e tecnologie a duplice uso. Scopriamo insieme quali sono le principali novità e quali azioni preventive devono mettere in campo le imprese per adeguare il proprio business alla nuova disciplina.

Il 10 maggio 2021 il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato il testo del nuovo Regolamento in materia di controllo dell’esportazione, intermediazione, assistenza tecnica, transito e trasferimento dei beni a duplice uso (o dual use). 

Questo nuovo Regolamento, che rinnoverà l’attuale disciplina unionale prevista dal Regolamento (CE) n. 428/2009, è ora alla firma del Parlamento europeo e del Consiglio. Terminata tale procedura, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ed entrerà in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione.

Cosa sono i beni dual use?

I prodotti dual use sono quei beni, software o tecnologie spesso utilizzati in settori quali l’automotive, l’aeronautica e l’informatica, che si possono prestare ad impieghi sia in campo civile che militare.

Per tale motivo, il controllo sulle transazioni di questo genere di prodotti rappresenta uno strumento cruciale per gli Stati membri nella prevenzione dei rischi connessi a fenomeni come il terrorismo internazionale, la proliferazione degli armamenti e la violazione dei diritti umani.

Cosa cambia con il nuovo Regolamento?

A livello unionale, il Regolamento (CE) n. 428/2009 ha previsto finora uno strutturato sistema di controllo che subordina al rilascio di un’autorizzazione (specifica, globale o generale) l’esportazione, il trasferimento intra-unionale, l’intermediazione ed il transito di beni, materiali, software o tecnologie a duplice uso.

Le nuove regole mirano ad adattare l’attuale disciplina ai mutamenti sociali e tecnologici occorsi nell’ultimo decennio attraverso l’estensione dei controlli a nuovi beni e tecnologie nonché a nuove operazioni, imponendo altresì obblighi aggiuntivi.

In primis, il Legislatore unionale ha esteso i controlli ai sistemi informatici di sicurezza e spionaggio (tecnologie di sorveglianza informatica), ampliando il novero delle persone potenzialmente incise dagli adempimenti della nuova disciplina che si rivolge anche alle persone fisiche come fornitori di servizi, ricercatori, consulenti e persone che “trasmettono” items a duplice uso per via elettronica.

È stata estesa anche la definizione di “esportazione”, che includerà, tra l’altro, il trasporto di merci o dati contenuti nei bagagli personali di persone fisiche.

Inoltre, il nuovo Regolamento aggiungerà alle operazioni attualmente soggette a controllo (esportazione, trasferimento, intermediazione e transito) anche le attività di “assistenza tecnica”. Nello specifico, saranno soggetti alla nuova disciplina i fornitori che prestano assistenza tecnica di qualsiasi tipo (anche da remoto) su prodotti a duplice uso in favore di committenti stabiliti in Paesi terzi.

Come dovranno adeguarsi le PMI?

Nonostante l’introduzione di nuovi e più severi adempimenti, il nuovo regolamento si prefigge comunque un’attenuazione degli oneri per le PMI. Infatti, proprio per le PMI, è prevista l’introduzione di autorizzazioni generali di esportazione unionali aggiuntive per ridurre gli oneri amministrativi, garantendo nel contempo un adeguato livello di controllo per alcune destinazioni. Sarà prevista, inoltre, un’autorizzazione per i grandi progetti per adattare le condizioni di licenza alle particolari esigenze eventualmente rappresentate dagli operatori.

In ogni caso, gli esportatori di prodotti a duplice uso saranno tenuti a conservare (per almeno cinque anni) dettagliati registri delle loro esportazioni, conformemente alla legislazione o prassi nazionale in vigore nel singolo Stato membro. Tali registri comprendono in particolare i documenti commerciali quali fatture, manifesti e documenti di trasporto e altri documenti di spedizione con informazioni sufficienti per consentire alle Autorità di conoscere:

  1. la descrizione dei prodotti a duplice uso;
  2. la quantità dei prodotti a duplice uso;
  3. il nome e l’indirizzo dell’esportatore e del destinatario;
  4. se noto, l’uso finale e l’utente finale dei prodotti a duplice uso.

Cosa sono i Programmi Interni di Conformità (PIC)?

Il nuovo regolamento darà, inoltre, maggiore rilevanza ai Programmi Interni di Conformità (PIC), prevedendo che le autorità di uno Stato membro possano imporne l’adozione ai soggetti che richiederanno il rilascio di un’autorizzazione globale (i.e. i soggetti che vorranno effettuare più esportazioni di un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso verso utilizzatori finali stabiliti in uno o più Paesi terzi) ovvero di una delle nuove autorizzazione generali (in particolare dell’autorizzazione generale che potrà essere concessa per il trasferimento di software e tecnologia tra Società di un medesimo gruppo).

I PIC sono l’insieme di tutte quelle politiche aziendali, procedure interne e misure di salvaguardia standardizzate che un operatore economico dovrebbe implementare per assicurare l’adempimento agli obblighi imposti dalla normativa dual-use, in una prospettiva di armonizzazione unionale.

L’adozione dei PIC è stata finora solamente “suggerita” dalla Commissione europea, ma con la nuova normativa saranno introdotte specifiche linee guida per l’elaborazione dei programmi in modo da garantire il raggiungimento di condizioni di parità tra gli esportatori unionali e migliorare l’efficacia dei controlli delle diverse autorità.

Ne discende che tutti gli esportatori che si avvarranno di alcune autorizzazioni dovrebbero prudentemente implementare i PIC, a meno che non sia l’autorità competente a ritenere che ciò non sia necessario.

Ciò impone alle aziende di agire preventivamente, effettuando una gap analysis volta a valutare l’impatto della nuova disciplina sul proprio business ed, eventualmente, ridefinire le procedure interne al fine di assicurare un’adeguata compliance alla nuova normativa.

Fonte: a cura della Redazione di Exportiamo, redazione@exportiamo.it

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