La fatidica data che tutti attendono da qualche anno è ormai alle porte e sono molti i cambiamenti attesi per le imprese che fanno business con il Regno Unito. Vediamo insieme cosa è importante verificare per non farsi cogliere impreparati.

La scelta del Regno Unito di uscire dal mercato unico e dall’unione doganale dell’Unione Europea (UE), mettendo fine alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi con l’UE dal 31 dicembre 2020 comporterà notevoli cambiamenti nelle relazioni tra l’UE e il Regno Unito per le imprese di entrambe le parti.

Indipendentemente dall’esito dei negoziati, tali cambiamenti sono inevitabili e rischiano di aggravare la pressione che le imprese già subiscono a causa della pandemia di COVID-19. Perciò è molto importante, per chi farà affari nel regno Unito, farsi trovare pronto.

Di seguito i punti salienti della Check List pubblicata dalla Commissione Europea per aiutare le imprese a verificare il proprio stato di preparazione ed arrivate preparate al recesso del Regno Unito dall‘UE senza un accordo di recesso.

Scambio di Merci

Dal 1° gennaio 2021, le norme doganali imposte dal diritto dell’UE si applicheranno a tutte le merci che entreranno nel territorio doganale dell’UE dal Regno Unito o che lasceranno detto territorio doganale dirette nel Regno Unito. Anche se tra l’UE e il Regno Unito sarà istituita un’ambiziosa zona di libero scambio, tutti i prodotti scambiati tra l’UE e il Regno Unito saranno soggetti a tutte le verifiche e a tutti i controlli di conformità alla normativa applicabili alle importazioni ai fini della sicurezza e della salute e ad altri fini di ordine pubblico, rallentando le catene di approvvigionamento.

Per quanto concerne le regole di origine, le imprese dovranno dimostrare il carattere originario delle proprie merci, informarsi sulle procedure e i documenti pertinenti e adattare le dichiarazioni del fornitore. Le merci non conformi, saranno soggette a dazi doganali anche in presenza di un accordo commerciale tra l’UE e il Regno Unito che preveda tariffe pari a zero e nessun contingente. Tutto ciò inciderà anche sugli scambi tra l’UE e i suoi partner preferenziali, in quanto il contenuto originario del Regno Unito (in termini di materiali e di operazioni di trasformazione) diventerà, nell’ambito dei regimi preferenziali dell’Unione, «non originario».

Tra i cambiamenti da affrontare ci saranno anche quelli riguardanti pagamento e rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), sia sui prodotti che sui servizi. Le accise saranno inoltre esigibili sui prodotti ad esse soggetti (bevande alcoliche, prodotti del tabacco ecc.) al momento della loro importazione dal Regno Unito nel territorio IVA dell’Unione europea. Per questa ragione è importante conoscere le procedure pertinenti e tener conto di tempistiche più lunghe.

In materia di Certificati, autorizzazioni, marcatura o etichettatura, le autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate dalle autorità̀ del Regno Unito non saranno più valide per l’immissione di prodotti sul mercato dell’Unione e viceversa. Le aziende dovranno provvedere quindi a richiedere nuovi documenti o trasferire i certificati rilasciati da un organismo inglese presso un organismo o un’autorità̀ con sede nell’UE-27.

Bisogna inoltre provvedere alla registrazione di sostanze chimiche presso un fabbricante o un distributore UE, poiché dal 1° gennaio 2021 le norme dell’UE in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) non si applicheranno più̀ nel Regno Unito.

Servizi

Anche in materia di servizi, quindi nei settori finanziario, dei trasporti, dei media audiovisivi e dei servizi energetici, le autorizzazioni rilasciate da enti inglesi non avranno validità in Europa da gennaio.

Le imprese ed i cittadini dovranno quindi valutare la necessità/possibilità̀ di continuare ad usufruire di servizi prestati da soggetti stabiliti nel Regno Unito e controllare se ci si avvale di licenze o autorizzazioni rilasciate da autorità̀ inglesi. In quel caso bisognerà provvedere nella richiesta di licenze o autorizzazioni analoghe nell’UE-27 oppure nel trasferimento di tali licenze o autorizzazioni presso un’autorità̀ dell’UE-27.

È importante controllare anche le autorizzazioni del proprio prestatore di servizi in EU.

  • Servizi finanziari

Per i servizi finanziari a gennaio la prestazione di servizi finanziari dal Regno Unito nell’UE sarà̀ condizionata al rispetto delle norme applicabili ai paesi terzi in vigore nello Stato membro interessato.

  • Trasporto aereo

I vettori aerei titolari di licenze d’esercizio rilasciate dall’autorità del Regno Unito non potranno più prestare servizi di trasporto aereo all’interno dell’Unione europea ed i titolari di certificati di sicurezza aerea dell’UE dovranno garantire di mantenere la conformità ai requisiti dell’UE, compresi i requisiti applicabili alle compagnie aeree per quanto concerne il principale centro di attività, la partecipazione maggioritaria e il controllo unionali, nonché all’acquis dell’UE in materia di sicurezza aerea.

  • Trasportatori su strada

Anche i trasportatori su strada stabiliti nel Regno Unito non saranno più titolari di una licenza comunitaria. Essi pertanto non beneficeranno più dei diritti di accesso automatici al mercato unico che tale licenza comporta, come la concessione ad effettuare viaggi e trasportare merci in tutta l’UE. Ciò comporterà che gli operatori dei trasporti e della logistica saranno interessati da cambiamenti nelle formalità necessarie per l’attraversamento della frontiera, che riguarderanno autisti, passeggeri e lavoratori transfrontalieri. In questi cambiamenti rientrano le verifiche di frontiera sulle persone, che comportano il controllo dei requisiti di ingresso e soggiorno, la timbratura del passaporto e, se del caso, il rispetto dell’obbligo del visto.

Bisognerà quindi considerare tempi più lunghi derivanti da tali ulteriori verifiche e formalità di frontiera nell’organizzazione delle catene di approvvigionamento.

  • Qualifiche professionali

Anche il processo per il riconoscimento delle qualifiche e dei titoli professionali risulta maggiormente oneroso. I cittadini del Regno Unito, indipendentemente dal luogo in cui avranno conseguito le qualifiche, e i cittadini dell’UE con qualifiche acquisite nel Regno Unito dovranno chiederne il riconoscimento formale nello Stato membro d’interesse in base alle norme ivi vigenti per il riconoscimento delle qualifiche di paesi terzi.

  • Energia

Il Regno Unito non parteciperà più alle piattaforme energetiche specifiche dell’Unione anche se sarà ovviamente possibile continuare a utilizzare gli interconnettori di gas ed elettricità. Soluzioni alternative sostituiranno gli scambi di energia elettrica sugli interconnettori con la Gran Bretagna, consentendo il proseguimento degli scambi di energia elettrica, anche se non con lo stesso livello di efficienza con cui avvengono oggi all’interno del mercato unico.

Diritto societario e diritto civile

Dal 1° gennaio 2021 le società̀ registrate nel Regno Unito e le loro eventuali succursali negli Stati membri dell’UE saranno società̀ di un paese terzo, per cui il loro riconoscimento diventerà̀ soggetto alla legislazione nazionale applicabile alle società̀ di paesi terzi. Le controllate di società̀ del Regno Unito nell’Unione invece sono, in linea di principio, società̀ dell’UE e continueranno a essere disciplinate da tutta la pertinente legislazione unionale e nazionale.

  • Contratti — Clausole di scelta del foro

Dal punto di vista contrattuale non si applicheranno più̀ le norme dell’Unione che facilitano il riconoscimento e l’esecuzione transfrontalieri delle sentenze nell’UE e nel Regno. Le sentenze pronunciate da un giudice del Regno Unito potrebbero non essere più̀ eseguibili così rapidamente nell’Unione europea. È importante quindi riesaminare i contratti, soprattutto per quanto riguarda il foro competente.

Proprietà Intellettuale 

Dal 1° gennaio 2021, mentre in virtù̀ dell’accordo di recesso sarà̀ mantenuta la tutela dei diritti di proprietà̀ intellettuale dell’UE a carattere unitario esistenti (marchi dell’UE, disegni e modelli comunitari, privative comunitarie per ritrovati vegetali e indicazioni geografiche), i nuovi diritti unitari dell’UE avranno portata territoriale ridotta, dal momento che non avranno più̀ efficacia nel Regno Unito.

Dati personali

La trasmissione di dati personali dall’UE al Regno Unito sarà soggetta alle norme relative ai trasferimenti di dati verso paesi terzi, stabilite nel regolamento generale UE sulla protezione dei dati (GDPR) o nella direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie. La questione riguarda molti settori di attività, in particolare nel caso in cui le imprese dell’UE continueranno a lavorare con centri dati ubicati nel Regno Unito.

Sul sito web della Commissione europea sono disponibili oltre 70 avvisi sui preparativi riguardanti un’ampia gamma di settori economici, in modo da aiutare tutti gli operatori del mercato a prepararsi.

Pertanto, per tutte le imprese che intendono continuare ad esportare nel Regno Unito o si approcciano a farlo per la prima volta, sarebbe molto utile consultare i siti web dei servizi e delle agenzie della Commissione europea attivi e in continuo aggiornamento, mentre per ottenere ulteriori informazioni e assistenza è possibile rivolgersi alle autorità nazionali, alla locale Camera di commercio e dell’industria o alla competente associazione di categoria.

Fonte: a cura di Exportiamo, di Cristiana Oliva, redazione@exportiamo.it

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