Importanti novità per il Bonus Pubblicità: c’è tempo fino al 30 settembre 2020 per prenotare il credito d’imposta al 50% con la disciplina speciale dettata dal Decreto Rilancio che rafforza l’incentivo ampliando la platea dei beneficiari e le categorie di spese ammissibili. Vediamo insieme cosa cambia!

Il perdurare della situazione di emergenza sanitaria e la conseguente crisi degli investimenti pubblicitari e delle realtà editoriali hanno spinto il Governo ad adottare, attraverso il cosiddetto Decreto Rilancio, un regime straordinario di accesso all’incentivo limitato all’anno 2020.

A quanto ammonta il beneficio e a chi può essere concesso

Il potenziamento dell’incentivo per l’anno in corso consiste innanzitutto nella variazione della base di calcolo del credito d’imposta, che non si identifica più con il valore incrementale dell’investimento pubblicitario programmato nel 2020 rispetto a quello effettuato nel 2019, bensì si identifica più semplicemente con il valore dell’intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nel 2020.

Secondo questa disciplina speciale, infatti, limitatamente all’anno 2020 il credito d’imposta è concesso sempre ai medesimi soggetti previsti dalla norma istitutiva dell’agevolazione, ovvero imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, ma non nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, bensì nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati.

Inoltre non è necessario aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d’imposta “a regime”. Viene meno anche il requisito del valore incrementale degli stessi investimenti superiore di almeno l’1% rispetto al valore di quelli effettuati nell’anno precedente.

Cosa finanzia

Il credito di imposta è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (e, solo per l’anno 2020, anche sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, analogiche o digitali, purché non partecipate dallo Stato) e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC (Registro degli Operatori di Comunicazione) e dotati del Direttore responsabile.

Cosa non finanzia

Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia; la trasmissione o l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

Inoltre il credito di imposta non spetta per tutte le forme di pubblicità su canali di informazione diversi da quelli ammissibili (stampa, radio e tv), come ad esempio (a titolo esemplificativo e non esaustivo): grafica pubblicitaria su cartelloni fisici; volantini cartacei periodici; pubblicità su cartellonistica; pubblicità su vetture o apparecchiature; pubblicità mediante affissioni e display; pubblicità su schermi di sale cinematografiche; pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc.

Come usufruire del bonus

Il credito d’imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Come e quando presentare la domanda

La richiesta del bonus si articola in due step: il primo è la presentazione telematica di una “comunicazione per l’accesso”, che è una sorta di “prenotazione” delle risorse, nella quale debbono essere indicati i dati degli investimenti che si prevede di effettuare nell’anno agevolato (investimenti già effettuati e/o da effettuare).

Solo limitatamente all’anno 2020, la “comunicazione per l’accesso” potrà essere presentata telematicamente dal 1° al 30 settembre 2020 tramite i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra il I° e il 31 marzo (termini ordinari previsti dalla norma) restano comunque valide, ma se si vuole usufruire delle condizioni agevolate è possibile sostituire la comunicazione già inviata con una nuova. Se non verrà presentata una nuova prenotazione resterà valida quella già trasmessa e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà automaticamente rideterminato, al termine della nuova finestra temporale, con i nuovi criteri.

L’ordine cronologico di arrivo non determina priorità nella concessione del bonus. Quindi, nessun click day. Il credito riconosciuto a ciascun soggetto beneficiario sarà determinato mediante ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

La procedura prevede poi un secondo step, ovvero la presentazione di una dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati (nel gennaio dell’anno successivo), in base alla quale il ministero seleziona gli aventi diritto e distribuisce le risorse (pubblicando poi apposito decreto). Solo dopo che è terminato questo iter è possibile utilizzare il credito d’imposta. Entro il 31 gennaio 2021 andrà presentata la dichiarazione sostitutiva sugli investimenti effettuati nel 2020.

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Fonte: a cura della Redazione di Exportiamo, redazione@exportiamo.it

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