Il 3 Agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate ha esteso la non imponibilità IVA alle cessioni di beni on-line che, previa esportazione, utilizzino un deposito fiscale in un paese Extra-UE per lo stoccaggio e rivendano i prodotti a consumatori privati tramite un portale di e-commerce.
Si tratta di una importante novità, nata dalla risposta ad interpello n° 238 del 3 Agosto 2020 fornita dall’Agenzia delle Entrate (AdE), che estende a queste operazioni l’applicazione del regime di non imponibilità previsto dall’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 considerandole Cessioni all’esportazione. Questo fornisce utili spunti operativi su come impostare il proprio e-commerce sfruttando le piattaforme on-line e i loro depositi all’estero, anche se i compratori (privati) non sono ancora noti al momento dell’esportazione in dogana.
La vendita on line ed i vantaggi del deposito all’estero
Il caso analizzato è quello tipico di un’impresa che commercializza prodotti (es. Integratori) tramite una piattaforma online, la quale permette alle aziende internazionali di vendere la propria merce tramite “e-commerce” – di solito su uno store - a privati consumatori di un paese Extra-UE.
Si pensi a una strategia assai comune che consiste nel non immettere in consumo immediatamente i beni nel mercato Extra-UE, bensì nello sfruttare un Deposito Fiscale per tenere ‘allo stato estero’ le merci in attesa di essere vendute.
Solo al momento della vendita sul portale di e-commerce la merce viene estratta dal magazzino fiscale e consegnata/spedita al compratore in loco che l’ha acquistata, con importanti vantaggi per il Seller Italiano:
- la merce rimane di sua proprietà fino a quando non verrà venduta al cliente privato;
- effettuato l’ordine sul portale di e-commerce, la merce viene ceduta al privato e l’incasso del corrispettivo di vendita accreditato sulla piattaforma on-line;
- la merce è sdoganata dalla società che gestisce il deposito fiscale, nel paese terzo, solo al momento dell’uscita dal magazzino per essere consegnata al privato consumatore.
Come gestire l’esportazione a livello doganale
Una efficace soluzione logistica prevede anzitutto che all’uscita della merce dal magazzino italiano, i prodotti siano accompagnati da una fattura proforma o da una Lista Valorizzata, idonea a connotare un’esportazione definitiva solo dal punto divista doganale. Questo al fine dell’espletamento delle formalità doganali di esportazione e di emissione della Dichiarazione Doganale (c.d. Bolla Doganale), la quale dovrà poi essere appurata tramite reperimento del relativo ‘visto uscire’ sul portale on-line dell’Agenzia delle Dogane ai fini fiscali.
In questo documento la merce dovrà essere valorizzata al presumibile valore di vendita, da definirsi ai sensi dell’Art. 70 e seguenti del Codice Doganale dell’Unione (CDU - Reg. (UE) 952/2013), che corrisponde al prezzo che sarà praticato per la cessione dei prodotti (es. integratori).
La soluzione IVA prospettata dall’Agenzia delle Entrate (AdE)
In termini fiscali, secondo l’interpello n° 238 del 3 Agosto 2020, l’operazione va spezzata in due momenti separati: nella prima fase di inoltro all’estero dei beni si configura una mera esportazione “franco valuta” in cui manca uno degli elementi caratterizzanti le “cessioni all’esportazione”, di cui all’articolo 8 del Decreto IVA (D.P.R n. 633 del 26 ottobre 1972), e cioè il trasferimento del diritto di proprietà sui beni stessi, non andando a formare pertanto plafond.
La seconda fase, in cui l’operazione di vendita di beni materiali si realizza sul portale on-line e questi vengono consegnati al cliente, si configura – secondo il recente parere del’AdE – come commercio elettronico indiretto in cui la stipula e il perfezionamento del contratto di vendita avvengono on-line, come il pagamento del corrispettivo, mentre la consegna del bene avviene “fisicamente”, ossia mediante mezzi ordinari.
Ai fini IVA le operazioni di commercio elettronico indiretto, essendo assimilabili alle vendite per corrispondenza, sono esonerate all’obbligo di emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, e di certificazione fiscale alternativa (scontrino o ricevuta fiscale). I corrispettivi delle vendite devono, tuttavia, essere annotati nel registro previsto dall’articolo 24 del Decreto IVA.
Come la stessa Risposta n. 238 del 3 Agosto dell’Agenzia chiarisce, solo con il successivo prelievo dei beni prodotti dal deposito per la consegna al cliente estero dunque si darà esecuzione alla compravendita e si realizzeranno i presupposti IVA, inquadrando l’operazione come cessione all’esportazione non imponibile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), del Decreto IVA, in deroga all’extraterritorialità prevista dall’art. 7-bis del DPR 633/1972.
Come provare la connessione tra l’esportazione doganale e la successiva vendita dal deposito extra-UE
In merito alla prova (il cui onere grava sul Contribuente) che l’operazione, fin dalla sua origine e nella relativa rappresentazione documentale, sia stata ideata in vista del definitivo trasferimento e cessione della merce all’estero, la stessa Agenzia afferma che ciò può essere dimostrato mediante:
- annotazione in un apposito registro delle spedizioni dei beni all’estero (vedi art. 39 del Decreto IVA) dove riportare per ciascuna annotazione gli estremi del documento di esportazione doganale (i.e. la Bolla Doganale);
- indicazione nella fattura di vendita, emessa al momento della consegna dei beni all’acquirente, della corrispondente annotazione del registro relativa ai medesimi prodotti, come ricordato sopra.
Una strategia Fiscale e Doganale
Diviene pertanto fondamentale produrre una Documentazione Doganale che sia allineata alle successive operazioni di vendita al consumatore finale e gestita correttamente, sia in termini di Valorizzazione ai fini doganali sia di identificazione e classificazione delle merci. In aggiunta, con un’opportuna gestione dell’Origine Preferenziale, anche in virtù dei recenti accordi di libero scambio stipulati dalla EU, si riesce ad ottenere una potenziale riduzione, o addirittura una vendita a “dazio zero”, sui prodotti una volta estratti dal deposito fiscale del sito di E-commerce nel paese extra-UE.
In uno scenario mutevole ed in continuo divenire, una Export Customs Strategy risulta quindi indispensabile per le imprese che vogliano approcciarsi ai mercati esteri nel settore dell’e-commerce e dei marketplace.
Fonte: a cura di Exportiamo, di dott. Marco Sella – Customs & Global Trade Advisor, redazione@exportiamo.it
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