L’emergenza dovuta alla diffusione del Virus ha messo in ginocchio tutte le imprese sia quelle maggiormente focalizzate sul mercato domestico che quelle esportatrici. Il Governo è intervenuto in sostegno delle attività produttive e dell’export con una serie di misure contenute nel Decreto Cura Italia. Bisogna fare presto e permettere di poter utilizzare degli strumenti operativi in grado di mettere in pratica ciò che nelle norme è già stato previsto. Sace-Simest ed Invitalia supportati da CDP ed affiancate dagli Istituti di credito dovranno predisporre procedure e criteri di valutazione rapidi per fronteggiare l’emergenza di liquidità delle imprese.

Il Decreto Cura Italia (DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18) è intervenuto con una serie di articoli in favore dell’export e dell’internazionalizzazione. Ma anche l’Istituto Commercio Estero e Invitalia hanno varato misure e decreti ad hoc.

Nello specifico gli articoli e le misure più importanti per le imprese esportatrici sono:

ART 72 (Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese)

1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il fondo da ripartire denominato “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:

a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti;

b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all’estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti;

c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni;

d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis).

2. In considerazione dell’esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull’internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi di cui al comma 1, nonché a quelli inclusi nel piano straordinario di cui all’articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:

a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all’articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti possono avvalersi, con modalità definite mediante convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia.

3. Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all’articolo 14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le diverse finalità con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 126.

ART.92 (Sospensione al pagamento di diritti doganali) Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi

Articolo 57 - Supporto alla liquidità delle imprese che non accedono al Fondo di Garanzia per le PMI – L.662/1996 In estrema sintesi, mediante meccanismi di garanzia e per consentire: - alle banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese; - a CDP, di supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti; - allo Stato, di concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP. I settori agevolabili ai sensi del presente articolo saranno individuati con apposito decreto ministeriale.

Articolo 58 - Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81 Fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi per l’internazionalizzazione ai sensi del Fondo 394/81-SIMEST, può essere disposta una sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell’anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

A queste misure contenute nel decreto si aggiungono inoltre:

- Il nuovo catalogo servizi erogati dall’Istituto Commercio Estero, di cui molti gratuiti per le imprese richiedenti.

- E #CuraItalia Incentivi la misura eccezionale prevista da Invitalia che sostiene la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale (DPI) per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. La dotazione finanziaria è di 50 milioni di euro. Per informazioni cliccare qui.

Spetta al pubblico velocizzare le procedure e rendere gli strumenti più rapidi ed in grado di rispondere tempestivamente all’emergenza in corso. Tuttavia, anche alle imprese è demandato il compito di prestare attenzione agli strumenti di sostegno presenti e futuri, per fa si che il riscatto e la reazione siano più tenaci e rapidi della crisi in cui molte imprese rischiano di finire.

Forza!

Fonte: a cura di Exportiamo, di Alessio Gambino, redazione@exportiamo.it

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