Secondo i dati raccolti ed elaborati dal Ministero degli Affari Esteri, il Canada rappresenta un Paese economicamente robusto che nel corso degli ultimi anni ha registrato un tasso di crescita costantemente positivo. Il Pil Canadese nel 2017 è cresciuto del +3%, nel 2018 del +1,8% e nel 2019, secondo la Banca Centrale Canadese, il tasso di crescita si attesterà ad un +1,3%.
Nel contesto internazionale, il Canada vanta una posizione di rilievo grazie agli accordi di libero scambio stipulati nel corso del tempo con molteplici Paesi. Tra questi, vale la pena menzionare l’accordo di libero scambio con l’Unione Europea, il CETA o Comprehensive Economic and Trade Agreement, entrato in vigore il 21 Settembre del 2017, che tra i molteplici articoli prevede la possibilità di importare/esportare prodotti da e verso il Canada con un’aliquota del dazio all’importazione pari a zero, o comunque più bassa rispetto a quella standard, per tutti quei prodotti che hanno ovviamente un’origine Europea o Canadese.
Analizziamo più nel dettaglio le procedure che permettono alle imprese esportatrici di usufruire concretamente delle agevolazioni tariffarie previste dal CETA: di seguito, vengono riportate le linee guida essenziali da seguire per la realizzazione della dichiarazione di origine e della registrazione REX da parte di chiunque voglia esportare i propri prodotti nel mercato canadese.
Secondo l’accordo di libero scambio, il trattamento tariffario preferenziale, ossia il Canadian European Union Tariff (CEUT), viene determinato ed applicato sulla base delle regolamentazioni di origine definite nello stesso accordo.
Nello specifico, al fine di usufruire di tale trattamento tariffario agevolato, l’accordo richiede all’esportatore di un Paese europeo la presentazione di una dichiarazione di origine che attesti la provenienza del prodotto. Tale dichiarazione può essere fornita sulla fattura o altra documentazione commerciale e deve descrivere in maniera dettagliata l’origine dei prodotti oggetto dell’export.
In questo modo, l’importatore che riceverà la merce con la dichiarazione di origine potrà richiedere ed ottenere l’agevolazione tariffaria.
Nel momento in cui si afferma il Paese di origine del prodotto, è importante ricordare che l’indicazione del Paese non include solo quello dal quale il prodotto viene esportato, ma può indicare anche il Paese dal quale derivano le componenti del prodotto.
La dichiarazione di origine – nonché la lista delle varie lingue nel quale può essere completata – è contenuta all’interno dell’Appendice 2 del Protocol on Rules of Origin and Origin Procedures (Fig. 1)
(Fig. 1) Appendice 2 – Testo della Dichiarazione di Origine
(1) Quando la dichiarazione di origine si riferisce a molteplici transazioni della stessa tipologia di prodotti, bisogna inserire il periodo di tempo per il quale la dichiarazione di origine può avere valenza. Il periodo di tempo, tuttavia, non deve eccedere i 12 mesi e tutte le importazioni di prodotto devono essere realizzate entro il periodo di tempo indicato.
(2) Quando la dichiarazione di origine viene compilata da un esportatore autorizzato dall’autorità doganale competente, tale dichiarazione deve contenere il numero di registrazione dell’esportatore (REX number).
(3) In questa sezione bisognerà inserire la dicitura “Canada/EU” per dimostrare che i prodotti derivano da uno dei due Paesi secondo le condizioni di origine previste dal CETA.
Secondo l’accordo di libero scambio, come attività propedeutica alla realizzazione della dichiarazione di origine, quindi all’agevolazione tariffaria, è necessario che venga assegnato all’impresa esportatrice un numero di autorizzazione (REX number) da parte dell’amministrazione doganale del rispettivo Paese.
Il sistema di registrazione degli Esportatori o Registered Exporter System (REX System) è un sistema di certificazione di origine dei prodotti dell’Unione Europea che rientra nel contesto delle preferenze bilaterali tra EU e Canada rispetto ai rispettivi prodotti, a partire dall’entrata in vigore dell’accordo commerciale CETA tra Europa e Canada. Gli esportatori dell’Unione Europea registrati al sistema dovranno presentare una dichiarazione di origine per le esportazioni di prodotti di origine preferenziale UE in modo da garantire all’importatore canadese l’ottenimento delle riduzioni o esenzioni previste.
Tale sistema si basa sul principio di auto-certificazione da parte degli esportatori i quali possono realizzare in via autonoma le dichiarazioni di origine. Per essere in grado di realizzare una valida dichiarazione di origine, un esportatore dovrà essere registrato in un database da parte dell’autorità doganale competente del suo Paese.
In cosa consiste tale procedura di registrazione?
Per diventare quindi esportatore registrato nel sistema REX, nel caso specifico di un’azienda dell’Unione Europea, bisognerà compilare il modulo di registrazione che viene rilasciato dalle autorità doganali nazionali e bisognerà consegnarlo completo all’autorità doganale competente, in modo che la stessa proceda con la registrazione. Una volta ricevuto il modulo compilato, l’autorità esportatrice inserisce nel modulo il numero REX, un codice unico e alfanumerico di 35 cifre inclusivo del codice del Paese di riferimento (ISO country code).
Tale procedura di applicazione può essere fatta dall’azienda esportatrice sia in formato cartaceo che in formato elettronico.
Cosa contiene il modulo di registrazione?
Nel modulo di registrazione devono essere riportate le seguenti informazioni: il nome e indirizzo dell’esportatore, il numero di identificazione dell’operatore economico (EORI), descrizione indicativa dei prodotti da esportare per i quali si chiede il trattamento tariffario preferenziale, lista dei codici doganali e specificazione del tipo di attività (produzione o commercializzazione).
Link al modulo: http://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3651978/REX+FTA-All+2-13D-20171116.pdf/345aef51-1146-4951-8e34-3ecd114eaecc
Chi sono i soggetti tenuti alla richiesta di tale registrazione?
Secondo la regolamentazione, il soggetto esportatore tenuto alla registrazione è rappresentato dalla società produttrice o commerciale dei prodotti, oppure dal ri-speditore delle merci, localizzati nel territorio europeo.
An EU company which has its headquarters in a Member State and premises or warehouses in another Member State may request its registration in any (or both if the different companies have different EORI numbers) of these Member States.
Da quando entra in vigore la registrazione e fino a quando è valida?
La data che segna la validità della registrazione viene indicata dall’autorità competente al momento della ricezione del modulo da parte dell’azienda esportatrice. Il numero di registrazione rilasciato è valido senza limitazioni di tempo.
La registrazione è sempre obbligatoria?
Il caso in cui l’esportatore è esente dall’obbligo di registrazione avviene ogni volta che le spedizioni di prodotti presentano un valore complessivo inferiore a 6.000,00 Euro. In questi casi, l’esportatore potrà inserire la dichiarazione di origine dei prodotti sulla fattura o altri documenti commerciali, senza l’obbligo di inserire anche il proprio numero REX.
Esaminate ora le procedure preliminari all’esportazione verso il mercato canadese per l’ottenimento dell’agevolazione tariffaria, realizzeremo nel prossimo articolo un approfondimento sugli ulteriori requisiti necessari per esportare in Canada e lo faremo andando ad analizzare una particolare categoria merceologica, i prodotti agroalimentari. Stay tuned!
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Fonte: a cura di Exportiamo, di Maria Chiara Migliaro, redazione@exportiamo.it
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