La legge di conversione del Decreto Crescita pubblicata il 29 giugno 2019 ha introdotto diverse misure a sostegno dell’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, tra cui agevolazioni per la partecipazione a fiere internazionali e l’ampliamento del raggio di azione del Fondo di Venture Capital di Simest e del Fondo Rotativo 394/1981. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.
A partire dal prossimo anno saranno maggiori le chances per le imprese che intendono sviluppare la propria attività sui mercati esteri.
È l’effetto di alcuni emendamenti al decreto Crescita approvati dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera, che estendono notevolmente l’ambito di applicazione degli strumenti finanziari di sostegno all’internazionalizzazione.
Grazie alla legge di conversione n. 58-2019, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 29 giugno 2019, il sostegno all’internazionalizzazione già previsto dal Decreto Crescita si arricchisce infatti di alcune agevolazioni per la partecipazione a fiere internazionali e prevede anche l’estensione del campo di azione del Fondo di Venture Capital di Simest e del Fondo Rotativo.
Vediamo di seguito quali sono esattamente le misure che prevede la nuova legge.
Credito d’imposta per la partecipazione a fiere
La principale novità contenuta nella legge di conversione del decreto è la possibilità di usufruire dell’agevolazione per partecipare anche a fiere internazionali che si svolgono in Italia e non più solo all’estero come era originariamente previsto.
Il credito, riservato alle PMI esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto per il periodo d’imposta in corso al 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del Decreto Crescita) e sarà concesso nella misura del 30% delle spese ritenute ammissibili, fino ad un massimo di 60.000 euro fino all’esaurimento dell’importo stanziato nella misura di 5 milioni di euro per l’anno 2020.
Rientrano nella disciplina del credito d’imposta le spese sostenute per:
- l’affitto e l’allestimento degli spazi espositivi;
- le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.
Un’ulteriore modifica riguarda la modalità di fruizione del beneficio riconosciuto: le imprese potranno utilizzare il credito d’imposta ottenuto in un’unica soluzione e non più in 3 quote annuali come previsto nella versione originaria del Decreto Crescita.
Resta confermato, invece, che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997), e che è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime “de minimis” come previsto dai regolamenti UE vigenti in materia.
Con successivo provvedimento il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, approverà le disposizioni attuative della misura che, oltre all’elenco delle fiere internazionali per cui sarà ammesso il credito, riguarderanno anche le tipologie di spese ammesse e le procedure per l’ammissione al beneficio.
Fondo di Venture Capital Simest
Il Fondo di Venture Capital, istituito con la legge n. 296 del 2006 e gestito da SIMEST, opera attraverso una partecipazione di minoranza, della durata massima di 8 anni, nel capitale sociale di società costituite da imprese nazionali all’estero.
Secondo la normativa finora vigente, l’ambito di operatività del Fondo era limitato ai Paesi/aree geografiche di particolare rilevanza strategica, quali: Cina, Balcani, Africa e Medio Oriente, Russia e Paesi Caucasici, India e Paesi de Sud Est asiatico colpiti dallo tsunami, America Centrale e Meridionale.
Con la modifica approvata, invece, il Fondo può operare in tutti gli Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo.
Vengono inoltre ridefiniti gli interventi del Fondo: la nuova disposizione prevede infatti che il Fondo potrà intervenire, oltre che con l’acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere, anche con la sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento di soci.
È demandato ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico il compito di definire le modalità e le condizioni di intervento.
Fondo Rotativo
Novità anche per il Fondo Rotativo 394/1981, che concede finanziamenti agevolati per lo sviluppo internazionale delle imprese.
Secondo la disciplina finora vigente il Fondo poteva intervenire solo a supporto delle iniziative in Paesi extra-UE, ma adesso l’operatività del Fondo è estesa anche a interventi nei Paesi dell’Unione Europea.
Il Fondo opera attraverso diverse linee di intervento:
- finanziamenti agevolati per programmi di inserimento in mercati esteri attraverso l’apertura di strutture (ufficio - show room – negozio - corner) per la diffusione o il lancio dei prodotti/servizi ovvero il potenziamento di strutture già esistenti;
- studi di fattibilità per verificare l’opportunità e le modalità di investimenti commerciali o produttivi fuori confine;
- realizzazione di programmi di assistenza tecnica, destinata alla formazione del personale, collegati ad investimenti italiani in Paesi esteri;
- finanziamenti per partecipare a fiere, mostre e missioni di sistema all’estero.
Infine, con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’8 aprile 2019 sono stati introdotti due nuovi strumenti (non ancora operativi) che supporteranno le imprese nella realizzazione di progetti di internazionalizzazione tramite:
- lo sviluppo di soluzioni di e-commerce attraverso l’utilizzo di un marketplace o la realizzazione/implementazione di una piattaforma propria;
- l’inserimento temporaneo in azienda di un Temporary Export Manager (TEM) per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione.
Se avete un progetto di internazionalizzazione ma non conoscete gli strumenti di finanza agevolata a vostra disposizione, contattateci allo 06 5919749 oppure compilate questo form per ottenere ulteriori informazioni o ricevere una consulenza personalizzata.
Fonte: a cura di Exportiamo, di Miriam Castelli, redazione@exportiamo.it
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