Punta ad una maggiore tutela dei consumatori online l’Unione Europea, con l’introduzione di nuove regole per l’e-commerce che, tra gli obiettivi, si pongono quello di rendere più affidabili e trasparenti le recensioni sul web e le classifiche sui siti comparativi e nei marketplace.
Lo scorso mese il Parlamento europeo ha approvato un aggiornamento delle norme UE sulla tutela dei consumatori online, compiendo un passo molto importante verso l’eguaglianza dei diritti dei cittadini dei vari Stati membri e l’armonizzazione delle varie leggi nazionali.
La nuova direttiva, che fa parte del pacchetto conosciuto come “New Deal (corso) per i consumatori”, iniziativa lanciata dal presidente della Commissione Jean-Claude Junker un anno e mezzo fa, modifica le principali norme comunitarie in materia di protezione dei diritti dei consumatori relativamente alle pratiche commerciali sleali, alle clausole contrattuali abusive e all’indicazione dei prezzi ovvero:
- la direttiva 93/13/CEE del Consiglio;
- la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
La nuova direttiva, approvata con 474 voti favorevoli, 163 contrari e 14 astensioni, sarà ora sottoposta all’approvazione formale del Consiglio dei ministri UE. Gli Stati membri disporranno di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva per recepirla nel diritto nazionale.
Vediamo cosa prevede nello specifico la nuova legge:
1. Maggiore protezione quando si compra online
Quando comprano da un negozio online i consumatori devono essere informati in modo chiaro sul soggetto che sta vendendo quel prodotto o servizio e se questi è un commerciante oppure un altro consumatore. In questo modo è chiaro fin dall’inizio dove far ricadere la responsabilità e quali sono le leggi che devono essere applicate.
Stop anche alle recensioni false o ritoccate ma anche a mostrare soltanto i giudizi positivi eliminando quelli negativi, così come anche i prezzi personalizzati.
La nuova legge assicura inoltre ulteriore trasparenza sui risultati delle ricerche online. I marketplace online e i servizi comparativi (ad esempio, Amazon, eBay, AirBnb, Skyscanner) dovranno rivelare i principali parametri che determinano la classificazione delle offerte risultanti da una ricerca. Gli utenti riceveranno infatti informazioni precise rispetto al posizionamento di un prodotto o servizio nei risultati di ricerca e sapranno con chiarezza se l’ordine con cui vengono mostrati i prodotti o i servizi è dovuto a una campagna a pagamento oppure no.
2. Introduzione degli indennizzi collettivi in tutti i Paesi europei
Se un gruppo di consumatori riceve dallo stesso commerciante un disservizio o un danno, in tutti gli Stati membri sarà possibile essere rappresentati da un’organizzazione no profit (diversa da Paese a Paese e designata dai singoli Stati membri) che agirà a nome del gruppo di consumatori e richiederà un indennizzo, come un rimborso, una sostituzione o una riparazione. Sarà inoltre possibile creare un’azione transfrontaliera nel caso in cui si decidesse di organizzare un’unica rappresentanza per conto dei consumatori dei diversi Paesi europei.
Inoltre, il diritto di richiedere un indennizzo monetario o di terminare un contratto in caso di pratiche commerciali sleali, come azioni di marketing disoneste o aggressive, sarà unificato e reso uguale in tutta l’UE e non varierà più da Paese a Paese come accade oggi.
3. Sanzioni più dissuasive
Attualmente il livello delle sanzioni non è lo stesso nell’UE e solitamente non sono sufficientemente elevate da avere un vero effetto deterrente. L’aggiornamento dovrebbe dare alle autorità nazionali per i consumatori il potere di imporre in modo coordinato delle sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
Per le infrazioni diffuse (ossia quelle che danneggiano i consumatori in diversi Paesi UE), l’ammenda massima disponibile negli Stati membri deve ammontare ad almeno il 4% del fatturato annuo del commerciante nell’esercizio finanziario precedente o, qualora non fossero disponibile informazioni sul fatturato, a un importo forfettario pari a due milioni di euro.
4. No al doppio standard qualitativo dei prodotti
Una delle pratiche commerciali disoneste più diffuse riguarda il marketing di prodotti che hanno lo stesso marchio e confezionamento, ma la cui composizione è significativamente diversa, e delle cui differenze il consumatore non viene propriamente informato. Così facendo si inganna il consumatore facendogli credere che ciò che sta acquistando è lo stesso prodotto, benché in verità non lo sia.
Quando sono soddisfatte determinate condizioni (ad esempio, commercializzazione simile in Stati membri di prodotti identici, con composizione o caratteristiche significativamente diverse e senza una giustificazione) la pratica potrebbe essere qualificata come ingannevole e quindi proibita.
Nel testo, si afferma che spetta agli Stati membri combattere la commercializzazione ingannevole, ma è stata inclusa anche una clausola di riesame che impone alla Commissione di valutare la situazione entro due anni, per verificare se la doppia qualità dei prodotti debba essere aggiunta alla lista nera delle pratiche commerciali sleali.
5. Secondary ticketing
Viene introdotta una stretta sul secondary ticketing, il fenomeno secondo il quale alcune società acquistano grandi quantità di biglietti dai canali ufficiali per poi rivenderli a prezzi più alti. D’ora in poi viene fatto divieto di rivendere biglietti d’ingresso a eventi culturali e sportivi comprati utilizzando software di tipo bot.
In definitiva, si tratta di un pacchetto che come ha dichiarato Daniel Dalton, negoziatore capo del Parlamento, “rinforza i diritti dei consumatori nell’era di internet, portando nuove protezioni e dando ai consumatori la possibilità di ricevere informazioni ogni volta che acquistano. L’accordo che abbiamo trovato è un inizio. Si affronta la questione dei prodotti a doppia qualità per la prima volta, e nei prossimi anni la Commissione dovrà esaminare seriamente i progressi compiuti”.
Ai posteri, dunque, l’ardua sentenza…
Fonte: a cura di Exportiamo, di Miriam Castelli, redazione@exportiamo.it
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