Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha firmato con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi il nuovo accordo tra Italia e Cina per eliminare le doppie imposizioni fiscali.
Le disposizioni previste dall’Accordo, che interviene in materia di dividendi, interessi, royalties e capital gains, realizzano una equilibrata ripartizione dei rispettivi diritti impositivi e contribuiranno ad incoraggiare gli investimenti transfrontalieri e a fornire maggiore certezza fiscale alle imprese dei due Paesi.
Dividendi
Si riduce l’aliquota convenzionale di prelievo alla fonte dal 10% al 5%, nel caso di partecipazioni dirette di almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi, detenute per un periodo di almeno 365 giorni. Ne potranno pertanto beneficiare le imprese italiane che percepiscono dividendi di fonte cinese. Mentre, per gli altri dividendi, si applica l’aliquota del 10%.
Interessi
La misura della ritenuta applicabile nello Stato della fonte non può eccedere un’aliquota pari al 10% dell’ammontare lordo degli interessi.
L’Accordo prevede, inoltre, l’esenzione da ritenuta in Italia sui pagamenti di interessi in relazione a titoli emessi da Cassa Depositi e Prestiti, quali i “Panda Bond” (oltre che eventualmente da Sace e Simest, Banca d’Italia) percepiti da soggetti residenti in Cina.
Royalties
L’aliquota generale applicabile nello Stato della fonte non può eccedere il 10% sui canoni corrisposti per l’uso, o la concessione in uso, di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche.
È invece prevista un’aliquota effettiva del 5% per i pagamenti relativi all’utilizzo o al diritto di utilizzo di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche. Tale aliquota è inferiore a quella prevista per le stesse tipologie di pagamenti negli accordi stipulati dalla Cina con i principali Paesi europei, in cui la riduzione massima si attesta al 6%.
Capital gains
Si conferma il trattamento delle plusvalenze derivanti dall’alienazione di partecipazioni qualificate con un livello minimo del 25%. Il nuovo accordo prevede tuttavia la tassazione di tali plusvalenze se detenute con un livello di partecipazione al di sopra di tale soglia in qualsiasi momento nei 12 mesi precedenti l’alienazione.
Fonte: a cura della Redazione di Exportiamo, redazione@exportiamo.it
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