Il 1° gennaio 2019 è partita ufficialmente la fatturazione elettronica che sta mandando in tilt migliaia di Pmi che segnalano evidenti difficoltà nell’adempiere a questo nuovo obbligo anche in relazione alla fatturazione emessa e ricevuta dall’estero. Vediamo insieme quali sono soggetti interessati, tempistiche e procedure da seguire per evitare problemi con l’Agenzia delle Entrate.
Dal primo gennaio i titolari di partita IVA nei rapporti commerciali B2B e B2C hanno l’obbligo di emettere fattura in formato digitale, attraverso software dedicati o mediante i servizi resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
Dall’obbligo di fatturazione elettronica sono esclusi i seguenti contribuenti:
• Soggetti nel regime dei minimi nel regime di vantaggio di cui all’art. 27 co.1 e 2 del DL 98/2011;
• Soggetti nel regime forfettario di cui all’art. 1 co. 54 -89 della L. 190/2014; gli agricoltori in regime speciale (articolo 34, comma 6 del Dpr 633/72);
• Medici, farmacisti e operatori sanitari per le sole operazioni oggetto di trasmissione dei dati al sistema TS, tessera sanitaria;
• ASD, associazioni sportive dilettantistiche nel regime forfettario con ricavi fino a 65.000 euro annui;
• Tutte le imprese per le operazioni di cessioni di beni e prestazione e servizi rese nei confronti dei non residenti (comunitari ed extra comunitari).
In virtù dell’esclusione degli operatori transfrontalieri, il legislatore ha inteso istituire, sempre da gennaio 2019, il c.d. Esterometro.
Chi è obbligato all’Esterometro
Secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 3 bis del D.Lgs. n. 127/2015, gli operatori che hanno rapporti commerciali con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno comunicare telematicamente i dati delle operazioni transfrontaliere all’Agenzia delle Entrate. La comunicazione telematica è esclusa se viene emessa una bolletta doganale oppure per le operazioni (attive e passive) documentate comunque da fattura elettronica. Il nuovo adempimento comporterà anche la comunicazione di tutte le operazioni che vengono comunicate mediante dichiarazioni Intrastat, sostituendo di fatto la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. “Spesometro”).
Tempistica di comunicazione e contenuto
I dati devono essere trasmessi telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ossia relativo alla data di ricezione del documento che dimostri l’effettiva operazione. Mediante DPCM del 27 febbraio 2019 è stato prorogato al 30 aprile 2019 (scadenza precedente 28 febbraio) l’invio della Comunicazione per le fatture del mese di gennaio e febbraio. In base alle disposizioni del provvedimento ADE n. 89757 del 30 aprile 2018 (punto 9 – Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere) gli operatori soggetti all’adempimento dovranno trasmettere:
• i dati identificativi del cedente/prestatore e/o cessionario/committente;
• i dati identificativi cessionario/committente;
• la data del documento comprovante l’operazione;
• la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
• il numero del documento;
• la base imponibile,
• l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
L’obbligo di inviare i dati relativi alle fatture estere rappresenta una novità introdotta con l’obbligo della fatturazione elettronica. Su questo nuovo adempimento l’Agenzia delle Entrate non si è mostrata pronta nei tempi previsti ed infatti il 22 febbraio 2019, con una delle FAQ pubblicate sul proprio sito, ha fatto informato i contribuenti che era possibile utilizzare per l’Esterometro lo stesso software dello Spesometro.
Esterometro ed Intrastat
Nonostante l’avvio della fatturazione elettronica e del nuovo Esterometro per le operazioni estere, i contribuenti hanno comunque l’obbligo di trasmissione degli elenchi Intrastat. L’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito in uno dei suoi interventi (vds. Convegno del 15 gennaio) che l’Esterometro mensile e gli elenchi Intrastat restano due obblighi separati. La normativa in merito alla fatturazione elettronica non ha inteso riunire i due adempimenti, nonostante sia palese la duplicazione dei dati. Si resta in attesa di un eventuale provvedimento che prenda in considerazione l’accorpamento degli adempimenti.
Fatturazione elettronica facoltativa
Il citato provvedimento del 30 aprile 2018 stabilisce inoltre che, per le operazioni con soggetti non residenti nel territorio italiano, è possibile emettere, facoltativamente, la fattura anche in formato elettronico. In questi casi, si dovrà compilare solo il campo “codice destinatario” mediante l’utilizzo di un codice convenzionale, ossia: “XXXXXXX”. Nel campo codice fiscale si dovrà inserire la partita IVA comunitaria. Per le operazioni con soggetti extra UE, il campo codice fiscale deve essere compilato inserendo il seguente codice: “OO 99999999999”.
Fonte: a cura di Exportiamo, di Claudio Rubino, Dottore Commercialista e Revisore Legale, redazione@exportiamo.it
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