Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Banca Mondiale (Doing Business 2018) tra i 19 paesi dell’Area Euro, l’Italia si colloca al 14° posto della classifica generale sulla “facilità di fare impresa” guadagnando 4 posizioni rispetto alla rilevazione dell’anno precedente. Mentre si posiziona all’ultimo posto della graduatoria sia per quanto riguarda il costo per avviare un’impresa (13,7 per cento sul reddito pro capite), sia per l’entità dei costi necessari per recuperare i crediti nel caso di un fallimento (22 per cento del valore della garanzia del debitore). Si posiziona invece al terzultimo posto sia per quanto riguarda il numero di ore annue necessarie per pagare le imposte (238) sia per il numero di giorni indispensabili per ottenere una sentenza a seguito di una disputa commerciale (1.120 giorni, ovvero poco più di 3 anni).

Notizie molto più incoraggianti vengono da una recente classifica di Eurostat in cui in tema di sicurezza sul lavoro l’Italia si colloca tra le ultime posizioni in tema di decessi (tasso 3,01% mentre in Francia 3,74% Romania 7,13% e Germania 1,74%).

Questo anche grazie a tutte le procedure e le misure adottate al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La legge (DL 81/2008) ha avuto come obiettivo quello di stabilire regole, procedure e misure preventive da adottare per rendere più sicuri i luoghi di lavoro, quali essi siano. L’obiettivo è quello di evitare o comunque ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori a rischi legati all’attività lavorativa per evitare infortuni o incidenti o, peggio, contrarre una malattia professionale.
Ma è altresì importante adeguare i locali e gli impianti elettrici al (DPR 462/01).

Il decreto sancisce l’obbligo da parte di qualsiasi datore di lavoro che abbia anche un solo dipendente di effettuare le verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra della propria attività da parte di un organismo di ispezione abilitato dal Ministero delle Attività Produttive e accreditato presso Accredia (ente unico nazionale di accreditamento). Precisa inoltre che sono equiparati ai dipendenti i soci, apprendisti, stagisti, allievi e qualunque altra persona presti la propria opera nella suddetta attività.

L’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge spetta al datore di lavoro, che deve essere, quindi, in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo abilitato di Ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli enti preposti.

Le sanzioni previste nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal DPR 462/01 sono:

  • Sanzione amministrativa pecuniaria da € 750,00 a € 2500,00 ai sensi dell’art. 87 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
  • Arresto da due a sei mesi o ammenda da €. 1.000,00 a € 10.000,00, ai sensi dell’art. 87 commi 1 e 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
  • Mancati risarcimenti danni a cose e/o persone da parte degli enti assicurativi.

Tali sanzioni si applicano a tutte le persone dell’azienda penalmente responsabili (per es. tutti i soci delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle s.a.s. e l’amministratore delle s.r.l.).

Dunque affidarsi ad organismi accreditati è il primo passo da compiere per partire con il piede giusto. Contattaci per saperne di più.

Fonte: a cura della Redazione di Exportiamo, redazione@exportiamo.it

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