Scopriamo insieme in cosa consiste la tecnica del sampling e le possibili violazioni del diritto d’autore che potrebbero derivare da un suo scorretto utilizzo.

Il sampling è una tecnica consistente nel prelevare, con l’ausilio di apparecchiature elettroniche, estratti (samples o campioni, da cui il nome della tecnica) di un fonogramma al fine di utilizzarli come elementi di una nuova composizione in un altro fonogramma. In fase di utilizzazione, gli estratti sono spesso mixati, modificati e ripetuti a ciclo continuo, in maniera da essere più o meno riconoscibili nella nuova opera. Può trattarsi di estratti di differenti lunghezze, di una durata compresa tra meno di un secondo e varie decine di secondi.

Recentemente, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata investita di una questione concernente proprio la presunta violazione, mediante la tecnica del sampling, del diritto di autore. Il fatto è stato denunciato anni or sono da parte del gruppo tedesco Kraftweek secondo il quale la casa di produzione tedesca Pelham Power Production avrebbe inserito, all’interno di un brano della cantante Sabrina Setlur, un sample della durata di due secondi tratto dal loro brano “Metall auf Metall”. I Kraftweek si sono quindi rivolti al Tribunale tedesco chiedendo la cessazione della violazione, il risarcimento dei danni e la consegna dei fonogrammi ai fini della loro distruzione. Dopo un lungo iter giudiziario, la Corte federale tedesca ha deciso di rimettere la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e, il 12 dicembre 2018, sono state pubblicate le conclusioni dell’Avvocato Generale Maciej Szpunar.

In primo luogo, l’Avvocato Generale ha precisato che il fonogramma deve essere protetto come un tutt’uno inscindibile. Questo perché il fonogramma è una fissazione di suoni tutelata non in ragione della concatenazione di suoni, ma in virtù della loro stessa fissazione. Conseguentemente, l’Avvocato Generale ha ritenuto che il prelievo di un fonogramma, al fine di utilizzarlo, senza l’autorizzazione del suo produttore, in un altro fonogramma (sampling) costituisca una lesione del diritto esclusivo di tale produttore di autorizzare o vietare una riproduzione del proprio fonogramma.

Ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere autorizzata qualsiasi “riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma” del materiale protetto. Ciò significa che il produttore originale deve autorizzare il sampling.

In ogni caso, però, l’Avvocato Generale ha precisato che il fonogramma in questione non costituisce una copia del fonogramma originario. Infatti, alla luce di quanto disposto dalla direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, la copia incorpora la totalità o una parte sostanziale dei suoni di un fonogramma protetto e potrebbe sostituirsi all’originale.

Il sampling, invece, non serve a riprodurre un fonogramma che si sostituisca al fonogramma originale e non incorpora la totalità né una parte sostanziale dei suoni del fonogramma originale.

Un’altra questione pregiudiziale molto interessante posta all’attenzione della Corte è quella di comprendere se un’opera nuova, creata con il libero utilizzo di un’altra opera, possa essere creata senza l’autorizzazione dell’autore. A tal proposito, l’Avvocato Generale ha precisato che la Direttiva 2001/29/CE non consente, agli Stati membri, di applicare ai fonogrammi una disposizione di diritto interno. Quindi, anche nel caso di un’opera nuova, il sampling dovrà essere preventivamente autorizzato dal produttore originario.

L’Avvocato Generale ha inoltre precisato che non è possibile far riferimento alla nozione di “citazione” che, come tale, dovrebbe rispettare una serie di condizioni di liceità che nel sampling di fatto non si manifestano. Infatti la citazione per essere tale dovrebbe essere incorporata nell’opera senza essere snaturata e dovrebbe sempre recare la sua fonte, ivi incluso il nome dell’autore. Nulla di tutto ciò accade nel sampling, dove il fonogramma estratto dall’opera originaria si fonde nella nuova opera fino a formarne parte integrante. Inoltre, molto spesso gli estratti sono alterati e mixati, perdendo così la loro originaria integrità.

Per tali motivazioni, l’eccezione relativa alla citazione “non trova applicazione nella situazione in cui un estratto di un fonogramma sia stato inserito in un altro fonogramma senza la volontà manifesta di creare un’interazione con il primo fotogramma e in maniera non distinguibile dal resto di tale secondo fonogramma”.

L’Avvocato Generale, ha poi precisato che in sede di recepimento nel diritto interno della menzionata Direttiva 2001/29/CE, gli Stati membri sono tenuti a garantire la protezione dei diritti ivi indicati, posto che la loro protezione è obbligatoria. L’eventuale limitazione di tali diritti potrà pertanto essere effettuata esclusivamente in sede di applicazione delle eccezioni e delle limitazioni tassativamente previste nella menzionata direttiva.

Infine, un breve cenno merita l’ultima precisazione effettuata dall’Avvocato Generale a proposito di un’eventuale primato della libertà delle arti sul diritto esclusivo dei produttori dei fonogrammi. Rispondendo a tale quesito, l’Avvocato Generale ha precisato che il diritto dei produttori dei fonogrammi non è in contrasto con la libertà sancita nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Per un maggior approfondimento, si rinvia al testo integrale delle conclusioni rassegnate dall’Avvocato Generale.

Fonte: a cura di Exportiamo, Avv. Giulia Di Piero, Studio Legale PMT, redazione@exportiamo.it

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