Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2018 del D.Lgs. 142/2018 è stata data attuazione alla Direttiva UE 2016/1164 (c.d. “Anti Tax Avoidance Directive” – in sigla “Atad”).

Fra le varie modifiche contenute nel D.Lgs. 142/2018, la più importante riguarda la revisione integrale della disciplina in materia di “imprese estere controllate” (c.d. Cfc) mediante la sostituzione dell’attuale testo dell’articolo 167 Tuir con una nuova formulazione.

Precisamente, scompare la distinzione fra il regime delle c.d. Cfc “black list” e quello più generale riferito alle c.d. Cfc “white list”. Secondo la nuova disciplina si configura ora un unico regime per le Cfc, indipendentemente dalla loro localizzazione, quando ricorrono congiuntamente due requisiti:

  1.  l’impresa estera è assoggettata a tassazione “effettiva” inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stata soggetta ove fosse stata residente in Italia; 
  2.  oltre 1/3 dei proventi realizzati dall’impresa estera rientra nella categoria dei “passive income” così come è definita in 7 punti contenuti nell’articolo 167, comma 4, Tuir.

Quanto alla disapplicazione del regime Cfc, al contribuente spetta l’onere di dimostrare che l’impresa controllata estera svolga una “attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali”.

Fonte: a cura della Redazione di Exportiamo, redazione@exportiamo.it

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