La libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, riconosciuta e tutelata anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, garantiscono la mobilità delle imprese e dei professionisti nell’Unione Europea.

Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) disciplina il diritto di stabilimento ossia la facoltà di un’attività in un altro Stato membro, attraverso l’insediamento di una propria sede, agenzia, succursale o filiale alle condizioni previste dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini.

Del resto, sin dalla sua costituzione, l’Unione Europea ha garantito ai cittadini europei la possibilità di muoversi liberamente all’interno del territorio europeo. A tal proposito, ai sensi dell’art. 21 TFUE “ogni cittadino dell’Unione Europea ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione”.

Ed ancora, l’art. 26 comma 2 TFUE afferma: “Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati“.

In particolare, mediante l’affermazione della libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, è riconosciuto ai cittadini europei il diritto di svolgere attività indipendenti e libero professionali nonché di creare e gestire imprese. Il riferimento normativo è il capo 2 del TFUE che comprende gli articoli da 49 a 55.

In particolare, l’art. 49 TFUE prevede che “Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del Paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali“.

La Corte di Giustizia più volte si è pronunciata sulla legittimità, rispetto al diritto europeo, dei limiti imposti dalle legislazioni nazionali degli Stati membri alla libertà di stabilimento delle persone giuridiche e molto spesso si è pronunciata nel senso di estendere la libertà di stabilimento.

Una delle decisioni più celebri in questo contesto è senza dubbio la decisione resa dalla Corte di Giustizia, adita in via pregiudiziale dalla Corte Suprema Polacca, il 25 ottobre 2017 nel procedimento C-106/16, avente ad oggetto l’interpretazione degli articoli 49 e 55 TFUE. Il caso sotteso è il seguente: l’assemblea dei soci di una società polacca aveva deliberato il trasferimento della sede legale della società in Lussemburgo, senza prevedere anche il trasferimento della sede amministrativa. Per l’effetto, la società ha chiesto al competente registro delle imprese polacco la sua cancellazione in ragione del trasferimento in altro Stato. Tuttavia, il registro delle imprese non ha ritenuto opportuno procedere alla cancellazione in assenza di una preliminare liquidazione della società. La legge polacca, infatti, prevede che per ottenere la cancellazione dal registro sia necessario produrre i documenti attestanti la conclusione della procedura di liquidazione della società, con conseguente cessazione dell’esistenza giuridica della stessa.

Esaminando la questione, la Corte di Giustizia ha preliminarmente affermato che una società, costituita in conformità alla legislazione di uno Stato membro, avente la sede centrale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione Europea può avvalersi della libertà di stabilimento che comprende, tra le altre cose, anche il diritto di trasformarsi in una società disciplinata dal diritto di altro Stato membro, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla normativa di quest’ultimo.

Riconosce inoltre la Corte che “La restrizione della libertà di stabilimento è ammessa solo se giustificata da motivi imperativi di carattere generale. Inoltre, deve essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non deve eccedere quanto necessario per raggiungerlo”. La tutela degli interessi dei creditori e dei soci di minoranza sono considerate ragioni imperative di interesse generale e, pertanto “gli articoli da 49 a 54 TFUE non ostano, in linea di principio, a misure di uno Stato membro volte ad evitare che gli interessi dei creditori, dei soci di minoranza nonché dei lavoratori di una società, che è stata costituita in conformità al diritto dello stesso e continua ad esercitare la propria attività nel territorio nazionale, siano ingiustamente colpiti dal trasferimento della sede legale di detta società e dalla sua trasformazione in una società retta dal diritto di un altro Stato membro”.

Ciò nonostante, nel caso di specie, la Corte di Giustizia ha rilevato come l’obbligo di liquidazione imposto dalla legislazione nazionale polacca vada al di là di quanto necessario per tutelare le ragioni dei creditori e dei soci di minoranza. Parimenti, ha rilevato che il trasferimento della sede in un altro Stato non può fondare una presunzione generale di frode, né giustificare una misura che pregiudichi una libertà fondamentale del Trattato.

Per l’effetto, la Corte di Giustizia, ha così deciso:

1) Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che la libertà di stabilimento è applicabile al trasferimento della sede legale di una società costituita ai sensi del diritto di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro, ai fini della sua trasformazione, conformemente alle condizioni poste dalla legislazione di tale secondo Stato membro, in una società soggetta al diritto di quest’ultimo, senza spostamento della sede effettiva della citata società;

2) Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che subordina il trasferimento della sede legale di una società costituita ai sensi del diritto di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro, ai fini della sua trasformazione in una società soggetta al diritto di tale secondo Stato membro, conformemente alle condizioni poste dalla legislazione di quest’ultimo, alla liquidazione della prima società”. 

Fonte: a cura di Exportiamo, Avv. Giulia Di Piero, Studio Legale PMT, redazione@exportiamo.it

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