La cessione delle partecipazioni societarie è effettuata mediante un vero e proprio contratto di compravendita. Proprio per questo è bene conoscere i rischi connessi a tale tipologia di acquisto e le attività che è consigliabile svolgere al fine di ridurli.

Quando si parla di cessione di partecipazioni societarie la giurisprudenza è solita distinguere un oggetto “immediato” dell’acquisto, la partecipazione societaria appunto, da un oggetto “mediato”, costituito cioè dalle attività e dalle passività riconducibili alla società.

Proprio in considerazione di tale ultima precisazione, il soggetto che acquista la partecipazione, che, nella maggior parte dei casi, è un soggetto estraneo alla società e non ne conosce le caratteristiche, è tenuto ad effettuare delle accurate verifiche preliminari. Proprio per ridurre i rischi connessi all’acquisto di partecipazioni sociali, la sottoscrizione del contratto è generalmente preceduta da una c.d. due diligence, ovvero da una dettagliata analisi della società effettuata, a seconda dei casi, direttamente dall’acquirente o da suoi incaricati esterni.

Tale attività comporta necessariamente anche la collaborazione della società di riferimento, che deve mettere a disposizione tutto il materiale richiesto sulla base di un apposito elenco. La trasmissione delle informazioni e della documentazione societaria può essere preceduta dalla sottoscrizione di un accordo di riservatezza, con il quale il terzo, anche dietro previsione di una penale, si impegna a non divulgare ciò di cui verrà a conoscenza.

La due diligence ha un duplice scopo: informare l’acquirente delle caratteristiche della società e identificare i rischi che l’operazione presenta. Proprio sulla base dell’esito della due diligence e, in particolare, dei rischi sottesi all’operazione, si potrà iniziare a negoziare il contratto, inserendo le clausole idonee a fornire una tutela adeguata. L’acquirente, alla luce di quanto emerso dalle verifiche, potrà avere la facoltà di concordare il corrispettivo che ritiene più idoneo alla cessione.

Il venditore, da parte sua, avrà la facoltà di inserire nel contratto una clausola con la quale l’acquirente dichiara di aver effettuato accurati controlli sulla società e di non aver riscontrato nulla che gli potrebbe consentire di attivare una garanzia. In tal modo il venditore si tutela da eventuali comportamenti scorretti del compratore che potrebbe, ad esempio, tacere sui vizi riscontrati per poi chiedere, successivamente al perfezionamento del contratto, il risarcimento.

A volte le clausole concernenti le garanzie sono molto dettagliate, ciò accade frequentemente nei paesi anglosassoni, ove i contratti sono particolarmente dettagliati. Fra le garanzie più comuni nei contratti di acquisizione delle partecipazioni sociali si possono annoverare quelle in materia di bilancio e quelle in materia tributaria, consistenti essenzialmente nell’affermazione che la società ha sempre rispettato tutti i suoi obblighi di tipo fiscale.

Sotto il profilo economico rilevano le garanzie in materia di rapporti di lavoro nonché di contribuzioni previdenziali e pensionistiche. Ancora, rivestono particolare importanza le garanzie relative ai rapporti contrattuali di cui è parte la società bersaglio. A seconda delle circostanze e della tipologia di attività esercitata dalla società possono avere rilevanza le garanzie in materia di proprietà intellettuale.

Qualora poi l’attività di due diligence abbia rilevato l’esistenza di un rischio concreto ed imminente, si potrà concordare una clausola di indennità (indemnity) attraverso la quale il venditore garantisce di tenere indenne e manlevare l’acquirente con riferimento a qualsiasi pretesa avanzata da terzi in relazione ad uno specifico evento. In ogni caso, è frequente prevedere, ed inserire nel contratto, un’indicazione relativa alla durata delle garanzie.

Poiché generalmente il trasferimento delle partecipazioni è preceduto da un contratto preliminare, con il quale le parti si obbligano, in presenza di determinate circostanze, a concludere il contratto definitivo, si distingue tra le dichiarazioni il cui contenuto dipende dal fatto del venditore da quelle che ne sono indipendenti. Nel primo caso il venditore può garantire un certo fatto fino al closing (cioè al perfezionamento e alla chiusura dell’operazione), mentre nel secondo caso si farà riferimento esclusivamente alla sottoscrizione del contratto preliminare (cd signing).

La cessione delle partecipazioni può generare una plusvalenza o una minusvalenza. Il valore si determina come differenza tra il corrispettivo conseguito alla vendita, al netto ovviamente di eventuali oneri accessori (quali perizie, attività di intermediazione ecc.) ed il costo di acquisto fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Nel caso di valore positivo si parlerà di plusvalenza, laddove invece il valore sia negativo si parlerà di minusvalenza.

Infine, non è infrequente che vengano cedute partecipazioni in società italiane a soggetti stranieri. Ciò accade per molteplici ragioni, non ultima l’eccellenza del Made in Italy che attrae, da anni, un elevato numero di investitori stranieri. Al fine di concludere l’operazione è auspicabile preparare tutta la documentazione in lingua inglese, comprendere la cultura del venditore e farsi assistere da professionisti che siano in grado di negoziare in lingua inglese al fine di evitare inutili, e a volte dannose, incomprensioni linguistiche.

Fonte: a cura di Exportiamo, Avv. Giulia Di Piero, Studio Legale PMT, redazione@exportiamo.it

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