Quando si scrive un contratto internazionale non solo è bene conoscere le due grandi famiglie del diritto ma è fondamentale tenere in adeguata considerazione una serie di aspetti cruciali affinché il contratto elaborato sia completo ed esaustivo.

La realizzazione di una transazione commerciale con un soggetto straniero deve essere oggetto di grande attenzione per la diversità dei sistemi giuridici di riferimento, per la diversità di norme, di consuetudini nonché del significato attribuito ai termini di uso comune.

La diversità di cultura unitamente alle componenti economiche, finanziarie e commerciali proprie di un Paese incidono infatti significativamente nell’impostazione di un rapporto commerciale.

Ciò è ancor più rilevante quando si fa riferimento a due sistemi giuridici diversi quali il Sistema di Common Law, proprio dei Paesi anglosassoni, ed il Sistema di Civile Law, proprio dei Paesi dell’Europa continentale.

In ambito internazionale questi due sistemi sono considerati come le due grandi famiglie del diritto e la mancata conoscenza, dell’uno o dell’altro, può compromettere l’efficace realizzazione di un proficuo affare con un soggetto estero.

Il sistema di Common Law è un sistema giuridico che si è sviluppato essenzialmente come diritto giurisprudenziale in cui sono gli stessi giudici, con le loro pronunce, a creare il diritto. Il principale riferimento, in questi casi, è costituito dalla giurisprudenza ed, in particolare, dalle pronunce che sono state rese nel tempo per casi analoghi. In questo contesto le sentenze hanno natura vincolante per i futuri casi e il diritto scritto è meno rilevante ed assume un ruolo secondario.

Nel sistema di Civil Law, che trae le sue origini dal diritto romano e che è proprio dei Paesi dell’Europa continentale vige invece un rigido sistema codicistico che disciplina analiticamente anche l’incontro della volontà delle parti, da cui trae origine il contratto.

Tuttavia, è sbagliato ritenere che nei sistemi di Civil law la giurisprudenza non abbia importanza. Infatti, sempre più spesso gli operatori del diritto si approcciano ad un caso attraverso l’interpretazione giurisprudenziale. Frequentemente, anche i giudici si pronunciano tenendo conto delle pronunce precedenti. Spesso, addirittura, si suole dire che vi sia un orientamento consolidato in materia quando la giurisprudenza si è espressa innumerevoli volte a favore di un’unica soluzione. Ciò, a maggior ragione avviene quando sia intervenuta una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Ciò premesso, quando si redige un contratto internazionale è bene considerare che la scelta del tipo di contratto, la sua struttura, i contenuti, la valutazione dei rischi e le precauzioni da adottare cambiano a seconda dei Paesi ove si svolge il rapporto contrattuale. In tale contesto, ovviamente, assume importanza anche il settore merceologico di riferimento e la forza contrattuale di ciascuna parte.

In particolare vi sono alcuni aspetti che non devono affatto essere sottovalutati quali:

- La scelta della legge applicabile;
- L’Autorità alla quale si intende devolvere la risoluzione delle eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente al contratto;
- L’oggetto del contratto;
- La determinazione del prezzo e le modalità di pagamento;
- La lingua a cui attribuire valore ufficiale, nell’eventualità di più traduzioni del contratto;
- L’eventuale devoluzione della controversia a forme alternative di gestione delle stesse quali l’arbitrato, la mediazione o la conciliazione.

Preliminarmente, sarà comunque opportuno informarsi sul quadro giuridico in cui andrà ad inserirsi il contratto ed individuare l’esistenza di eventuali vincoli imposti dalle leggi vigenti nel Paese della controparte.

Tutti questi aspetti sono fondamentali e, come tali, non possono essere trascurati.

Dunque, molto spesso è preferibile effettuare un’intensa attività di negoziazione preliminare volta a definire tali elementi, posto che un contratto completo ed esaustivo potrebbe, in molti casi, addirittura evitare di dover ricorrere ad un giudice per la definizione di una controversia.

Fonte: a cura di Exportiamo, Avv. Giulia Di Piero, Studio Legale PMT, redazione@exportiamo.it

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