Transfer pricing: il riaddebito dei servizi infragruppo a basso valore aggiunto

Transfer pricing: il riaddebito dei servizi infragruppo a basso valore aggiunto

07 Maggio 2018 Categoria: Fiscalità Internazionale

Il processo di internazionalizzazione porta con sé la creazione di entità estere e l’instaurazione di flussi tra e con le stesse: cessioni di beni, prestazioni di servizi ed anche accordi per la ripartizione dei costi.

A prescindere dal tipo di operazione, la valorizzazione dei flussi deve avvenire nel rispetto di quello che è il principio cardine del cd. transfer pricing: le imprese devono essere remunerate sulla base del valore che esse creano nello svolgimento delle proprie funzioni, tenendo conto dei rischi assunti e dei beni utilizzati.

Le linee guida OCSE “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations” pubblicate nel luglio 2017 dedicano una sezione alla disciplina dei servizi infragruppo a basso valore aggiunto e forniscono per gli stessi un approccio semplificato ed alternativo rispetto all’uso di accordi sulla ripartizione dei costi.

Definizione dei servizi a basso valore aggiunto

Trattasi dei servizi infragruppo che:

- hanno natura di supporto;
- non sono parte dell’attività principale del gruppo;
- non richiedono l’uso di beni immateriali unici e di valore o non portano alla creazione degli stessi;
- non comportano l’assunzione o il controllo di un rischio sostanziale o significativo da parte del fornitore del servizio.

Non possono quindi essere classificati come servizi infragruppo a basso valore aggiunto: i servizi di ricerca e sviluppo, i servizi relativi alle attività di lavorazione o produzione, le attività di acquisto di materie prime, le attività di vendita, marketing o distribuzione, assicurazioni, transazioni finanziarie ed i servizi di gestione della direzione aziendale.

Esempi che integrano la definizione di servizi a basso valore aggiunto sono invece:

- attività di contabilità e revisione: raccolta ed esame delle informazioni utili ai fini della predisposizione del bilancio d’esercizio, tenuta delle scritture contabili, predisposizione dei bilanci, ecc;
- lavorazione e gestione dei crediti e dei debiti: per esempio raccolta delle informazioni relative ai clienti ai fini della fatturazione e controllo dell’esposizione creditizia;
- attività connesse alle risorse umane: consulenza, sviluppo e monitoraggio nei diversi ambiti della selezione e assunzione del personale, dell’attività di formazione e crescita del personale, servizi connessi alla retribuzione, alle procedure in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- servizi di information technology;
- servizi di comunicazione a supporto dell’attività di pubbliche relazioni;
- servizi legali ed amministrativi: per esempio la stesura e la revisione di contratti, accori e altri documenti legali, la ricerca legale ed i servizi legali ed amministrativi per la registrazione e protezione della proprietà intellettuale;
- attività afferenti agli obblighi tributari: per esempio acquisizione e la predisposizione delle informazioni necessarie per l’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi e pagamento delle tasse, l’assistenza ai controlli dell’autorità fiscale e la predisposizione di pareri in materia fiscale;
- servizi generali di natura burocratica o amministrativa.

La natura di supporto di tali servizi deve essere valutata con riferimento all’attività principale del gruppo di appartenenza. La fornitura di servizi a basso valore aggiunto può infatti essere l’attività principale del fornitore, come può essere ad esempio il caso di un centro di servizio.

Le linee guida riportano l’esempio di un gruppo multinazionale che ha quale core business quello della produzione, marketing e vendita di prodotti caseari e che ha costituito una società di servizi condivisi: un centro globale di assistenza informatica. Per il fornitore la fornitura di servizi informatici costituisce l’attività principale, ma guardando alle imprese utilizzatrici del gruppo il servizio non rientra nell’attività principale (e può quindi essere qualificato come “a basso valore aggiunto”).

L’approccio semplificato ed il margine di profitto

Secondo le indicazioni delle linee guida, l’approccio semplificato dovrebbe vedere le seguenti fasi:

1. determinazione degli aggregati di costi: su base annua il gruppo deve calcolare l’insieme di tutti i costi sostenuti da tutte le entità del gruppo nello svolgere ciascuna categoria di servizi. Trattasi dei costi diretti ed indiretti connessi alla fornitura del servizio e, laddove significativa, della quota parte di spese operative (ad esempio spese di regia, generali e amministrative);
2. individuazione ed eliminazione dei costi imputabili a servizi svolti da una sola entità del gruppo per conto di un’altra (e non a beneficio di tutte le imprese);
3. imputazione dei costi secondo criteri di ripartizione adeguati alla natura del servizio e da utilizzare in modo costante per tutte le imputazioni di costi riferibili alla stessa categoria di servizi. I criteri devono ragionevolmente riflettere il livello di beneficio atteso che dovrebbe essere conseguito da ciascun utilizzatore dello specifico servizio.

Ad esempio, il criterio di ripartizione dei servizi connessi al personale potrà impiegare la quota parte di ciascuna società sul totale dell’organico di gruppo; nel caso di servizi informatici potrà impiegare la quota di ciascuna società sugli utilizzatori totali oppure nel caso della gestione del parco auto la quota di ciascuna società sul totale veicoli. Per i servizi di supporto alla contabilità si potrà invece utilizzare la quota di partecipazione di ciascuna società al totale delle transazioni significative o dei beni materiali complessi.

Nel determinare il riaddebito di libera concorrenza il fornitore deve a questo punto applicare un margine di profitto ai costi; a tale proposito le linee guida (al paragrafo 7.61) specificano che:

  •  lo stesso margine di profitto deve essere utilizzato per tutti i servizi a basso valore aggiunto indipendentemente dalla categoria dei servizi;
  •  (secondo l’approccio semplificato) il margine dovrà essere pari al 5% dei costi rilevanti;
  •  il margine previsto dall’approccio semplificato non necessita di essere giustificato da uno studio di comparabilità.

La documentazione

In caso di adozione dell’approccio semplificato, il gruppo multinazionale è tenuto a predisporre, e rendere disponibili in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione Finanziaria, le seguenti informazioni e documentazione:

- una descrizione delle categorie di servizi infragruppo a basso valore aggiunto con indicazione dell’identità dei beneficiari, le ragioni per le quali il servizio rientri tra i “servizi a basso valore aggiunto”, le ragioni alla base della fornitura, una descrizione dei benefici attesi e dei criteri di ripartizione prescelti;
- copia dei contratti o degli accordi che regolano il rapporto di fornitura;
- documentazione e calcoli che mostrino la quantificazione dell’aggregato di costi e del margine di profitto applicato;
- documentazione che dia evidenza dell’applicazione dei criteri di ripartizione dei costi.

Fonte: A cura Dott.ssa Flavia Gelmini –TLA Partners - Consulente fiscale internazionale

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