Il 1 gennaio 2018 è entrata in vigore una modifica alla legge sull’IVA svizzera la quale ha introdotto nuovi criteri sull’assoggettamento all’imposta che interessano anche le imprese italiane.

Tale modifica nasce dalla necessità di eliminare gli svantaggi concorrenziali che le imprese svizzere soffrono rispetto a quelle estere che non sono assoggettate all’imposta.

Oggi le imprese con sede fuori dalla Confederazione che generano un fatturato annuo di almeno 100mila franchi, a livello globale, sono assoggettate all’Iva sin dal primo franco realizzato in Svizzera.

Per quanto riguarda l’assoggettamento obbligatorio delle imprese, diventerà determinante la cifra d’affari realizzata a livello mondiale e non più soltanto quella conseguita sul territorio svizzero. Il che significa che molte società con sede all’estero saranno costrette a iscriversi nel registro dei contribuenti Iva in Svizzera.

Non saranno assoggettate all’Iva le imprese che realizzano sul territorio svizzero o all’estero un fatturato inferiore ai 100.000 franchi annui.

Una ulteriore modifica, che avrà anch’essa un impatto sulle imprese straniere - in particolare sulle aziende che operano e conducono business online - sarà invece introdotta nel 2019.

Di seguito viene elencato il quadro generale delle recenti modifiche:

  • le prestazioni escluse dall’imposta possono essere imposte volontariamente (opzione) mediante la semplice dichiarazione nel rendiconto IVA. L’indicazione dell’IVA nella fattura non è più obbligatoria;
  • i giornali, le riviste e i libri elettronici sono d’ora in poi imponibili all’aliquota ridotta (dal 7,7 al 2,5%);
  • la deduzione dell’imposta precedente fittizia è ammessa anche sull’acquisto di mezzi d’esercizio e di beni nuovi;
  • per quanto riguarda le forniture, l’imposta sull’acquisto è applicata limitatamente alle forniture di beni immobili;
  • tutte le prestazioni effettuate tra le collettività pubbliche e le organizzazioni esclusivamente da esse partecipate o fondate sono escluse dall’imposta;
  • le fondazioni e associazioni con le quali sussiste un rapporto economico, contrattuale o personale particolarmente stretto sono considerate persone strettamente vincolate e di conseguenza vale il principio del prezzo che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti.

In conclusione, consigliamo alle aziende che operano e/o hanno sede nel territorio elvetico di verificare il rispetto delle nuove normative.

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