Dal mese prossimo, per tutte le operazioni di importazione ed esportazione, sarà obbligatorio presentare in dogana il nuovo documento di trasporto elettronico. Di seguito tutti i dettagli della nuova procedura.

Dal 1° maggio 2018 sarà obbligatorio l’utilizzo del documento di trasporto elettronico come dichiarazione da presentare in dogana, in sostituzione alle procedure semplificate sia aeree sia marittime previste dagli articoli 27, 28, 29, 52 e 53 del regolamento delegato transitorio n. 2016/341 della Commissione europea.

L’Agenzia delle Dogane lo scorso 6 marzo ha comunicato ufficialmente che le disposizioni necessarie alla comprensione e all’applicazione delle norme inerenti l’agevolazione del documento di trasporto elettronico sono consultabili all’interno della Parte VI^ del Manuale del Transito che contiene le relative istruzioni.

È necessario richiedere, con il dovuto anticipo, l’autorizzazione, attraverso il nuovo sistema informatico delle Decisioni doganali (Cds), all’Ufficio regimi doganali e traffici di confine della direzione centrale legislazione e procedure doganali, preposto all’accettazione della richiesta e al rilascio della relativa decisione.

La documentazione dell’avvenuta operazione di importazione o esportazione consiste in fatture o documenti equivalenti, documenti di trasporto, lettera di vettura internazionale Cmr, certificazioni di origine. Uno dei passi avanti intrapresi è stato quello di cominciare a gestire queste informazioni in maniera sempre più dematerializzata, in modo da allinearsi agli interventi europei di digitalizzazione.

Ad esempio, l’Agenzia delle Dogane nazionale è impegnata sul fronte dello sviluppo tecnologico e ha investito in numerosi progetti digitali che guardano a innovazioni tecnologiche e procedurali che ricalcano i piani di sviluppo di lungo periodo elaborati e attuati dalla Dg Taxud della Commissione europea.

I motivi dell’apertura verso la digitalizzazione sono principalmente due: da un lato, la possibilità per tutte le imprese di essere a conoscenza delle procedure doganali, di ridurre la burocrazia e di sfruttare al massimo ogni opportunità derivante dalla digital transformation; dall’altro, quella di inserire le imprese nell’ottica operativa dell’industria 4.0 e favorire lo sviluppo della dogana elettronica.

Le innovazioni introdotte dall’Agenzia delle Dogane si sono rivelate utili per i fruitori, come per esempio il fascicolo elettronico che consente alle imprese di non doversi recare presso la dogana per effettuare i controlli documentali delle operazioni di importazione o esportazione delle merci – infatti, i documenti necessari possono essere scansionati e poi trasmessi alla dogana telematicamente e beneficiano delle seguenti agevolazioni: sdoganamento nell’intero arco delle 24 ore per tutti i sette giorni della settimana, riduzione dei tempi di controllo e tracciabilità dell’iter dei controlli.

Il fascicolo elettronico doganale, in conformità al Codice doganale dell’Unione, prevede che la presentazione dei documenti di accompagnamento della dichiarazione non sia più sistematica all’atto dell’operazione, ma debba avvenire solo in caso di controllo attraverso il fascicolo elettronico quando l’operatore che abbia inserito in casella 30 della dichiarazione il codice Fe (Fascicolo elettronico).

Il fascicolo contiene le rappresentazioni digitali di tutti i documenti cartacei di accompagnamento della dichiarazione. Non vanno inclusi i documenti elettronici e i documenti che sono controllati via interoperabilità quali Agrim/Agrex, certificati sanitari e veterinari.

È dal 1° maggio 2016 che l’agenzia delle Dogane ha reso fruibile questo nuovo strumento. L’introduzione del fascicolo elettronico ha permesso un innalzamento della media delle dichiarazioni sdoganate nei porti nazionali, una riduzione dei costi e dei tempi, l’estensione della possibilità di trasmissione della dichiarazione durante tutta la giornata con colloquio via portale tra Dogana e dichiarante per lo svolgimento dei controlli, la tracciabilità del ciclo di sdoganamento e il download del prospetto di svincolo, Dae e Dat.

Paolo Coppola, Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione della Pubblica Amministrazione, ha affermato: “La Commissione non si occupa solo degli aspetti negativi, ma studia i modelli vincenti per capire come replicare le migliori pratiche. L’Agenzia delle Dogane è sicuramente un esempio di cui il nostro Paese deve andare fiero. Quando la digitalizzazione è un valore aggiunto, non sono necessarie norme per obbligare i cittadini e le imprese ad adattarsi. È sufficiente raggiungere gli obiettivi con professionalità e con l’umiltà nell’ascoltare tutti i soggetti interessati”.

Dati alla mano si registra che in Italia il 92,6% delle dichiarazioni viene sdoganato entro cinque minuti. In particolare, spiega l’Agenzia, gli operatori hanno facoltà di utilizzare il fascicolo elettronico “sia per la dichiarazione ‘Ordinaria c/o dogana’ (art. 162 del Cdu) sia per la dichiarazione ‘Ordinaria c/o luogo’ (art. 139 del Cdu)”.

L’obbligo di fatturazione elettronica è stato applicato anche ai rapporti tra privati che, seppure limitato alle operazioni tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio nazionale, può essere utilizzato dagli operatori per evitare l’invio con cadenza mensile di una comunicazione con i relativi dati.

Tra le iniziative più rilevanti ci sono la digitalizzazione delle dichiarazioni di import/export e dei Cargo manifest, cioè manifesti di carico delle navi e degli aerei in arrivo e in partenza, grazie alle quali si è sviluppato un sistema automatizzato di analisi dei rischi, riducendo il numero dei controlli e aumentando la capacità di selettività, deterrenza e contrasto alle frodi.

Fonte: a cura di Exportiamo, Claudia Cavaliere, redazione@exportiamo.it

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