Nel mondo di oggi, caratterizzato da un utilizzo sempre crescente di internet, è molto frequente acquistare beni o servizi sul web. E così anche la nozione di e-commerce è divenuta, nel tempo, familiare a molti. Ma cosa si intende esattamente con e-commerce? Qual è la disciplina applicabile a questo nuovo strumento e quali sono le tutele per i consumatori?

Quando si parla di e-commerce, in primo luogo, il riferimento normativo è il D. Lgs. 70/2003 che ha recepito la Direttiva Europea 2000/31/CE, fornendo una regolamentazione uniforme del commercio elettronico, sia per i consumatori che per le imprese, distinguendo solo tra il destinatario e il fornitore dei servizi online.

Si devono poi prendere in considerazione sia il D. Lgs. 21/2014, che ha recepito la Direttiva UE 2011/83, che il D. Lgs. 130/2015, che ha recepito la Direttiva UE 2013/11, poiché entrambi contengono delle norme speciali a tutela dei consumatori, sia in tema di informazioni commerciali, che con riferimento al diritto di recesso contrattuale e di risoluzione on line delle controversie.

E’ poi sempre fondamentale far riferimento alle norme previste dal codice civile con riferimento ai contratti in generale. Tra i tanti, ricordiamo l’art. 1341 c.c. in tema di condizioni generali di contratto, l’art. 1342 c.c. in merito al contratto concluso mediante moduli o formulari e l’art. 1326 c.c. che disciplina la conclusione del contratto.

In ogni caso, accanto alla menzionata normativa, occorre sempre porre la normativa adottata in tema di privacy e, pertanto, un riferimento imprescindibile deve essere effettuato al D. Lgs. n. 196 del 2003, noto anche come Codice in materia di protezione dei dati personali. L’obiettivo del Codice è proprio il riconoscimento del diritto del singolo sui propri dati personali e, quindi, la disciplina avente ad oggetto il trattamento dei dati personali ossia la raccolta, l’elaborazione, la modificazione, la cancellazione, la comunicazione o la diffusione di essi.

Ciò premesso a livello normativo, in tema di e-commerce occorre innanzitutto differenziare il commercio elettronico indiretto o offline ed il commercio elettronico diretto o online.

Mentre con il primo si fa riferimento all’acquisto di beni e/o servizi tramite internet in cui solo alcune fasi della transazione commerciale avvengono in via telematica, in ragione del fatto che i beni/servizi oggetto del contratto devono essere poi consegnati con le modalità tradizionali; con il secondo ci si riferisce invece ai beni venduti esclusivamente tramite internet, che non possono cioè, essere acquistati in altro modo.

Oggetto del commercio elettronico off line possono essere, per esempio, scarpe, capi d’abbigliamento, borse o occhiali mentre gli e-book oppure i contratti di licenza d’uso di software sono oggetto del commercio elettronico on line.

In entrambi i casi, ovviamente, le caratteristiche dei prodotti devono essere visionabili su un catalogo online, sul quale vengono anche indicati i prezzi, le modalità di consegna e di pagamento.

Altra differenziazione deve essere effettuata con riferimento ai soggetti partecipanti al commercio elettronico, sulla base dei quali possiamo distinguere varie tipologie di rapporti. A ciascuno di essi possono essere applicati diversi principi e regimi giuridici.

Si distinguono, generalmente, quattro forme di commercio elettronico:

- I rapporti business to business, che si instaurano tra professionisti nel settore, aventi tutta la stessa capacità economica, con la conseguenza che, con riferimento a questa macro categoria, non vi è una parte debole;

- I rapporti business to consumer, che consistono nell’acquisto di beni e servizi da parte di un consumatore finale. Questo tipo di rapporto è quello più frequentemente riscontrabile e, proprio per questo motivo, è oggetto di costante attenzione da parte del legislatore che deve garantire la tutela del consumatore, quale parte debole del rapporto;

- I rapporti consumer to consumer, cioè i rapporti tra i consumatori stessi quali soggetti privati;

- I rapporti peer to peer, diffusi soprattutto per lo scambio di file musicali.

Infine, precisiamo che nell’e-commerce, il venditore è tenuto a fornire determinate informazioni sin dal primo invio di comunicazioni telematiche a potenziali acquirenti. Sarà quindi necessario precisare, a mero titolo esemplificativo, se si tratta di una comunicazione commerciale ovvero di un’offerta promozionale, in cui dovranno essere indicate anche le relative condizioni di accesso, i dati identificativi del mittente e la possibilità, per il destinatario, di opporsi per il futuro al ricevimento di tali comunicazioni.

Fonte: a cura di Exportiamo, Avv. Giulia Di Piero, Studio Legale PMT, redazione@exportiamo.it

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