Il trasporto su strada è, senza dubbio, uno dei maggiori canali di collegamento e distribuzione nel settore dell’import-export italiano e non solo. A livello internazionale, questa tipologia di trasporto è disciplinato dalla Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con legge del 6 dicembre 1960 n. 1621.
Come generalmente accade, la Convenzione è intervenuta con lo scopo di uniformare le legislazioni nazionali dei Paesi contraenti, emanando delle regole omogenee.
Al fine di delimitare esattamente l’ambito della sua applicazione, l’art. 1 definisce il contratto internazionale di merci su strada come “il contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna indicati nel contratto sono situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convezione”.
E’ bene in ogni caso sapere che la Convenzione si applica anche quando i trasporti sono effettuati dagli Stati, dalle istituzioni o dagli organismi governativi.
La Convenzione sancisce altresì che il trasporto delle merci su strada è regolato dalla cosiddetta “lettera di vettura”, meglio nota nella prassi come CMR. La lettera di vettura deve essere compilata in tre originali firmate dal mittente e dal vettore. Il primo esemplare è per il il mittente, il secondo accompagna la merce ed il terzo è trattenuto dal vettore.
Tale documento, deve necessariamente contenere i seguenti elementi:
a) Luogo e data della sua compilazione;
b) Nome e indirizzo del mittente;
c) Nome e indirizzo del vettore;
d) Luogo e data di ricevimento della merce e luogo previsto per la riconsegna;
e) Nome e indirizzo del destinatario;
f) Denominazione corrente della natura della merce, genere dell’imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta;
g) Numero dei colli, loro contrassegni particolari e loro numeri;
h) Peso lordo o quantità altrimenti espressa della merce;
i) Spese relative al traporto;
j) Istruzioni richieste per le formalità doganali;
k) Indicazione che, nonostante qualsiasi clausola in senso contrario, il trasporto è disciplinato dalla Convenzione di Ginevra.
La lettera di vettura può contenere anche delle indicazioni facoltative indicate all’art. 6.2 della Convezione quali, ad esempio, il divieto di trasbordo, le spese che il mittente prende a suo carico o il termine entro cui il trasporto deve essere eseguito.
Al momento del ricevimento della merce il vettore è tenuto a controllare la correttezza delle informazioni contenute nella lettera di vettura in relazione al numero dei colli, ai contrassegni e ai numeri. Deve inoltre verificare lo stato della merce ed il suo imballaggio.
Il risultato delle verifiche deve essere inserito nella lettera di vettura e, nel caso in cui il vettore non disponga di mezzi che gli consentano di verificare le informazioni poc’anzi menzionate, dovrà inserire nella lettera di vettura le sue riserve motivate.
Di fondamentale importanza è l’art. 9 della Convenzione che sancisce “fino a prova contraria, la lettera di vettura fa fede delle condizioni del contratto e del ricevimento della merce da parte del vettore. Se la lettera di vettura non contiene riserve motivate del vettore, si presume che, al momento del ricevimento, la merce e il suo imballaggio erano in buono stato apparente e che il numero dei colli, i loro contrassegni e i loro numeri erano conformi alle indicazioni della lettera di vettura.”
Da parte sua, il mittente è responsabile nei confronti del vettore dei danni alle persone, al materiale o ad altre merci ed anche alle eventuali spese causate dall’imperfezione dell’imballaggio a meno che, essendo tale imperfezione nota al vettore, egli non abbia sollevato riserve al riguardo.
Il mittente ha il diritto di disporre della merce e, per l’effetto, ha facoltà di sospendere il trasporto e modificare il luogo previsto per la riconsegna della merce in favore di un luogo diverso da quello indicato nella lettera di vettura. Ovviamente, tale diritto si estingue nel momento in cui la merce è consegnata al destinatario.
Il vettore è responsabile della perdita totale o parziale o dell’avaria che si è prodotta tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna, oltre che del ritardo della riconsegna.
E’ esonerato da tale responsabilità solo se la perdita, l’avaria e il ritardo possono essere ricondotti ad una colpa dell’avente diritto, a un suo ordine, a un vizio della merce o a circostanze che egli non poteva evitare. La prova dei fatti menzionati è a carico del vettore.
Altre ipotesi di esonero di responsabilità sono contenute nell’art. 17.4 e sono, a mero titolo esemplificativo, l’impiego – concordato tra le parti – di veicoli aperti e senza tendone, lo stato difettoso dell’imballaggio per merci soggette per natura a cali o avarie e il trasporto di animali vivi.
In ogni caso, tutte le controversie sorte in relazione a contratti soggetti alla Convenzione di Ginevra possono essere instaurate, ai sensi dell’art. 31 della Convenzione, dinanzi al Giudice di uno dei Paesi firmatari della Convenzione che sia stato preventivamente concordato tra le parti.
In alternativa, è possibile adire il giudice del luogo di residenza abituale, sede principale, succursale o agenzia del convenuto ovvero il giudice del luogo del ricevimento della merce o di quello previsto per la riconsegna. Le parti possono espressamente introdurre nel contratto di trasporto una clausola che preveda il deferimento della controversia ad un arbitro o ad un collegio arbitrale.
Le azioni si prescrivono nel termine di un anno ovvero, in caso di dolo di colpa che, secondo la legge del giudice adito è equiparata al dolo, di tre anni.
Il termine decorre dalla data di risconsegna della merce nel caso di perdita parziale ovvero, in caso di perdita totale, dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine convenuto.
Nel caso in cui non sia stato convenuto alcun termine, la prescrizione decorre invece dal sessantesimo giorno dal ricevimento della merce da parte del vettore.
In tutti gli altri casi, il termine per la prescrizione del diritto decorre dalla scadenza di un termine di tre mesi dalla data di conclusione del contratto di trasporto.
L’eventuale reclamo sospende la prescrizione, che riprende a decorrere nel momento in cui il vettore lo respinga, restituendo contestualmente i documenti allegati.
Fonte: a cura di Exportiamo, Avv. Giulia Di Piero, Studio Legale PMT, redazione@exportiamo.it
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