Scopriamo insieme cosa è la litispendenza internazionale, una situazione giuridica peculiare sconosciuta ai più.

Con tale espressione si intende la situazione data dalla contemporanea pendenza tra le stesse parti di due o più processi aventi ad oggetto la medesima causa, innanzi a Giudici di Stati differenti.

Nel contesto internazionale in cui ci troviamo, è evidente che le fonti legislative di riferimento sono molteplici.

Per quanto riguarda il diritto italiano si deve far riferimento all’art. 7 della legge n. 218 del 31 maggio 1995, nota anche come legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

A livello europeo, invece, le norme che trattano della litispendenza internazionale sono gli articoli da 29 a 34 del Regolamento 1215/2012, che ha recentemente sostituito il Regolamento 44/2011 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Per completezza, è poi opportuno specificare che in materia matrimoniale e di potestà genitoriale il riferimento è invece all’art. 19 del Regolamento 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

Infine, ricordiamo alcune convenzioni internazionali quali la Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 relativa al trasporto internazionale di merci su strada, la Convenzione dell’Aja del 1 giugno 1970 sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali, e la Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 concernente la legge applicabile, l’esecuzione delle decisioni e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori.

Passando ora ad esaminare nello specifico il fenomeno della litispendenza internazionale, è necessario, innanzitutto, comprendere che essa si verifica esclusivamente in presenza di determinati presupposti.

Primo fra tutti è ovviamente la necessità che un procedimento, preventivamente instaurato dinanzi ad un Giudice straniero, sia successivamente promosso dinanzi al Giudice di un diverso Stato.

E’ poi necessario che i due o più processi pendano tra le medesime parti, vale a dire tra le medesime persone fisiche o tra le medesime persone giuridiche.

A tal proposito è intervenuta la Corte di Giustizia statuendo in merito all’identità delle parti in relazione all’ipotesi della surroga assicurativa. Nel caso di specie, a seguito del naufragio di una nave, erano stati iniziati due procedimenti dinanzi a due Giudici diversi.

Il primo era stato avviato dall’assicuratore nei confronti del proprietario del carico e dell’assicuratore di quest’ultimo per sentir dichiarare che essi non dovevano contribuire all’avaria comune.

Il secondo procedimento era invece stato iniziato da questi ultimi due soggetti nei confronti del primo, per ottenere il rimborso parziale, a titolo di contributo alle avarie comuni, delle spese di recupero.

Dopo aver esaminato la questione, la Corte di Giustizia ha affermato che il requisito dell’identità delle parti deve intendersi soddisfatto ove l’assicuratore in uno dei due giudizi e l’assicurato nell’altro siano portatori di interessi identici ed inscindibili, ma non ha ravvisato nel caso di specie la predetta identicità e inscindibilità (C. Giust. CE 19 maggio 1998, causa 351/96).

Altro importante requisito è l’identità dell’oggetto e delle domande proposte dalle parti.

A tal proposito, la Corte di Giustizia ha rilevato la necessità che l’identità dell’oggetto e del titolo della domanda debba essere desunta unicamente dalle domande proposte, non avendo invece rilevanza i mezzi di difesa fatti valere, con particolare riferimento all’eccezione di compensazione sollevata dal convenuto in uno dei due processi, relativa ad un credito che costituiva oggetto di domanda nel procedimento instaurato dinanzi all’altro giudice (C. Giust. CE 8 maggio 2003, causa 111/01).

Ulteriore requisito, proprio esclusivamente della normativa italiana e di qualche altro Paese, ma non contenuto nella normativa europea e internazionale, è quello della valutazione prognostica della riconoscibilità della decisione da emanarsi, nello Stato Italiano.

Più precisamente, l’art. 7 della legge n. 218/1995 prevede, come ulteriore requisito, la necessaria valutazione se la decisione che verrà emanata possa essere produttiva di effetti nello stato italiano.

In ogni caso, qualora nel corso di un procedimento, si venga a conoscenza della contestuale pendenza del medesimo procedimento dinanzi ad un Giudice straniero, sorge l’obbligo, per il secondo Giudice adito e previa verifica della sussistenza dei presupposti, di sospendere il procedimento per litispendenza internazionale. Tale sospensione deve perdurare fin tanto che la competenza giurisdizionale del giudice precedentemente adito sia accertata.

Un volta compiuto tale accertamento da parte del giudice preventivamente adito, il secondo Giudice sarà tenuto a dichiarare la propria incompetenza a favore di un giudice straniero.

Fonte: a cura di Exportiamo, Avv. Giulia Di Piero, Studio Legale PMT, redazione@exportiamo.it

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