Scopriamo insieme cos’è il TFA e qual è lo stato di attuazione dell’accordo commerciale ratificato da ben 110 Stati.

Il “Trade Facilitation Agreement” (TFA), Accordo sulla facilitazione del commercio, è stato sottoscritto a Bali l’8 dicembre 2013 nell’ambito di un pacchetto di questioni destinate a: facilitare gli scambi, concedere ai Paesi in via di sviluppo maggiori opportunità, garantire la sicurezza alimentare ed incrementare il commercio.

Il TFA é entrato in vigore il 22 febbraio 2017, grazie alla ratifica di 4 Paesi (Ciad, Giordania, Oman e Ruanda), che ha finalmente consentito di superare il quorum minimo richiesto (di 110 parti contraenti ovvero i 2/3 dei membri del WTO) per la sua piena efficacia.

Questa ratifica è stata salutata come l’evento commerciale multilaterale più importante dalla fondazione dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, avvenuta nel 1995. Il TFA ha l’obiettivo di semplificare e di chiarire le procedure internazionali di importazione e di esportazione, le formalità doganali, i requisiti per il transito.

Tutto questo con il fine di rendere più facile e meno costoso l’espletamento delle pratiche amministrative commerciali (c.d “ senza carta”), contribuendo sostanzialmente a stimolare la crescita economica globale. Le misure commerciali dematerializzate sono, infatti, strumenti importanti e “complementi digitali”, per una migliore attuazione del TFA e dello sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero.

Gli scenari attuali appaiono in un positivo flusso dinamico rispetto all’espandersi dell’efficacia globale del TFA. Secondo le stime dell’ONU, rese nell’ambito della sesta revisione globale degli aiuti al commercio, basate su dati provenienti da 120 Paesi di tutto il mondo e presentate all’OMC a Ginevra, il 12 luglio 2017, il tasso medio di attuazione globale dell’ambizioso insieme di agevolazioni e delle misure commerciali, presente nel TFA è di circa il 61%, (con un aumento positivo del 7% in più rispetto al primo sondaggio del 2015).

L’analisi evidenzia come i Paesi abbiano compiuto notevoli progressi nell’attuazione dell’agevolazione commerciale negli ultimi due anni, probabilmente proprio per prepararsi all’entrata in vigore dell’accordo di facilitazione commerciale TFA, avvenuta il 22 febbraio 2017.

Secondo i report forniti, tuttavia, sono molti i Paesi in cui le misure relative all’automazione delle procedure commerciali e all’utilizzo di dati e documenti elettronici sono ancora in fase di predisposizione.

Il tasso globale di attuazione dello scambio di dati elettronici e documenti a livello transfrontaliero è solo pari al 34% del livello mondiale. Riguardo all’Asia ed all’area del Pacifico si registra un livello medio complessivo del 50 per cento nel 2017, contro il 46,5 per cento nel 2015. Sono i Paesi dell’Est e del Sud-est asiatico a mostrare una forte positività, che invece è più bassa nelle isole del Sud Asiatico e nelle isole del Pacifico.

Lo stato di implementazione nel Nord e nell’Asia centrale, compresa la Federazione russa, è aumentato del 10% tra il 2015 ed il 2017, vale a dire il tasso di variazione più elevato tra tutte le subregioni.

Nonostante gli sforzi in questo settore, compiuto dai paesi dell’Europa sudorientale, i risultati evidenziano il permanere di difficoltà che limitano gli effetti benefici della TFA e che l’Onu si è impegnato a limitare, adottando interventi attraverso le Conferenze Regionali per aumentare la competitività dei paesi, perché traggano piena utilità dall’economia digitale.

A livello europeo strategie di trade facilities sono state intraprese, negli ultimi decenni dai policy maker, con l’introduzione di strumenti, alcuni dei quali si sono dimostrati scarsamente efficaci, altri pur presentando una elevata potenzialità tecnico-strategica nella facilitazione commerciale, sono ancora poco diffusi.

Gli esportatori ed importatori europei rappresentano circa il 22% del commercio mondiale. L’Unione Europea ha promosso la facilitazione negli scambi e gioca un ruolo chiave nel settore delle facilitazioni commerciali. La Commissione Europea partecipa attivamente all’OMC.

Molti sono, infatti, sino ad ora gli accordi conclusi tra UE e paesi terzi che concorrono a realizzare i prossimi obiettivi unionali:

- la semplificazione delle esigenze e delle formalità in materia di sdoganamento e di logistica delle merci, attraverso procedure di consolidamento dei dati presso una Agenzia Unica;

- miglioramento dei metodi di lavoro e di garanzia di trasparenza e di efficacia delle operazioni doganali;

- armonizzazione, riduzione, semplificazione e normalizzazione dei dati nei documenti richiesti dalle autorità doganali;

- l’applicazione di tecniche doganali moderne, in particolare in materia di valutazione dei rischi, di procedure semplificate per l’ingresso e l’uscita delle merci, di controlli a posteriori e di metodi di audit delle imprese.

L’Italia, rispetto all’entrata in vigore del TFA e secondo quanto stabilito nella Relazione programmatica 2017, per la partecipazione all’Unione Europea, offre la propria collaborazione attiva con un pacchetto di Misure che saranno presentate alla riunione ministeriale dell’OMC, che si terrà a Buenos Aires a dicembre 2017.

L’Unione Europea, peraltro, ha già recepito i principi del TFA nel nuovo Codice doganale dell’Unione (Reg. 952/2013), entrato in vigore il 1° maggio 2016, che ha apportato rilevanti modifiche all’ordinamento legislativo dell’Unione europea. In particolare un primo strumento di sostanziale “facilitazione al commercio” è stata l’istituzione della Certificazione A.E.O. (Operatore Economico Autorizzato), che è una figura analoga all’Authorized Operator, presente nel TFA.

La qualifica di A.E.O. consente, nel territorio dell’Unione Europea, una velocizzazione delle procedure e minori controlli doganali e fisici, nonché agevolazioni finanziarie. Gli operatori, su base volontaria chiedono la certificazione, il cui rilascio è subordinato principalmente alla predisposizione da parte dell’operatore di controlli interni della filiera logistica (e quindi di piena tracciabilità) e la dimostrazione contabile di solvibilità finanziaria.

Il modello organizzativo e finanziario richiesto è tale da rappresentare per le imprese, che chiedono la certificazione, non una semplice adesione ad una prassi amministrativa ma una scelta funzionale di sistema ed attraverso di essa incidere con profili di intervento finalizzati ad un dinamico e tempestivo ritorno, in termini di valore aziendale.

Per ulteriori info o chiarimenti visitare www.tfadatabase.org.

Fonte: a cura di Exportiamo, di Maristella Filomena, redazione@exportiamo.it

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