Il franchising o affiliziazione commerciale è una formula di collaborazione imprenditoriale ampiamente utilizzata sia a livello nazionale che, sempre più frequentemente, a livello internazionale.
In virtù di tale collaborazione una parte – definita franchisor – concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d’autore, know how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato o franchisee in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
In questo modo il franchisor, produttore o distributore di determinati beni o servizi, ha la facoltà di espandere la propria attività con un minore rischio d’impresa e il franchisee può iniziare la propria attività evitando di partire da zero. Egli potrà usare il marchio del franchisor ed usufruire della sua assistenza e consulenza sui metodi di lavoro, impegnandosi, d’altro lato, a rispettare il modelli di gestione e di produzione e corrispondendo una percentuale sul fatturato, denominata royalty, ovvero una commissione di ingresso.
Nel nostro ordinamento, il franchising è disciplinato dalla legge n. 129 del 6 maggio 2004, rubricata “Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale”.
Inoltre, il decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 204 del 2 settembre 2005 detta alcune norme particolari sulle disclosure applicabili ai franchisor stranieri che prima della firma del contratto di franchising, abbiano operato esclusivamente all’estero.
Ovviamente, oltre alla normativa specifica poc’anzi richiamata, deve in ogni caso farsi riferimento anche alle norme sui contratti previste dal nostro codice civile.
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 129/2004 il contratto di franchising deve essere stipulato per iscritto sotto pena di nullità e deve espressamente indicare:
1. l’ammontare degli investimenti iniziali e delle eventuali spese di ingresso che l’affiliato deve sostenere prima dell’inizio dell’attività;
2. le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties e l’eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell’affiliato;
3. l’ambito dell’eventuale esclusiva territoriale;
4. la specifica descrizione del know-how che viene fornito;
5. l’eventuale modalità di riconoscimento del know-how da parte dell’affiliato;
6. l’indicazione dei servizi d’assistenza tecnica e commerciale, di progettazione e allestimento e formazione offerti dall’affiliante;
7. le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto.
Inoltre, la legge prevede degli obblighi di informativa precontrattuale a carico del franchisor con lo specifico intento di tutelare il franchisee, al fine di evitare che lo stesso concluda un contratto di franchising senza aver potuto valutare attentamente la convenienza dell’affare.
A questo proposito, l’articolo 4 della legge 129/2004 prevede espressamente che almeno 30 giorni prima della sottoscrizione di un contratto di franchising il franchisor consegni all’affiliato una copia completa del contratto da sottoscrivere corredata dai seguenti allegati:
• principali dati relativi al franchisor, tra cui ragione e capitale sociale e, se richiesto dall’affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi 3 anni o dalla data di inizio della sua attività se inferiore;
• indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa al franchisor o la documentazione comprovante l’uso concreto del marchio;
• una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l’attività oggetto dell’affiliazione commerciale;
• una lista degli affilianti al momento operanti nel sistema dei punti vendita diretti dell’affiliante;
• l’indicazione della variazione anno per anno, del numero dei franchisee con relativa ubicazione negli ultimi 3 anni o dalla data di inizio attività, se inferiore;
• una sintesi degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti del franchisor che si siano conclusi negli ultimi tre anni.
Per quanto riguarda invece i franchisor che hanno operato esclusivamente all’estero e che si apprestano ad entrare nel mercato italiano dovranno essere fornite anche le informazioni indicate con Decreto del Ministero Attività produttive 2.09.2005 n. 204.
Infine, la legge 129/2004 ha poi inserito un riferimento specifico al principio di buona fede contrattuale, prevedendo espressamente all’art. 6:
1. L’affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell’aspirante affiliato, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire, all’aspirante affiliato, ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi.
2. L’affiliante deve motivare all’aspirante affiliato l’eventuale mancata comunicazione delle informazioni e dei dati dallo stesso richiesti.
3. L’aspirante affiliato deve tenere in qualsiasi momento, nei confronti dell’affiliante, un comportamento improntato a lealtà, correttezza e buona fede e deve fornire, tempestivamente ed in modo esatto e completo, all’affiliante ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, anche se non espressamente richiesti dall’affiliante.
Fonte: a cura di Exportiamo, Avv. Giulia Di Piero, Studio Legale PMT, redazione@exportiamo.it
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