Il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) è un istituto elaborato dalle Istituzioni Comunitarie al fine di promuovere e facilitare la cooperazione tra operatori economici appartenenti a diversi Stati membri.

Introdotto con il Regolamento CEE n. 2137/1985 del Consiglio del 25 luglio 1985, il GEIE rientra nel piano disegnato dalle Istituzioni comunitarie finalizzato a dar vita ad un “diritto commerciale europeo” in grado di affiancare il diritto dei singoli Stati.

La normativa comunitaria detta alcune norme inderogabili, delegando poi i singoli Stati membri ad integrare la disciplina con riferimento ai gruppi che decidono di stabilire la propria sede nel loro territorio.

Per quanto riguarda l’Italia quindi, la fonte normativa di riferimento, oltre al Regolamento, è il D. Lgs. 23 luglio 1991 n. 240.

La caratteristica principale del Gruppo Europeo di Interesse Economico è quella di essere un ente giuridico indipendente, dotato di propria capacità giuridica e volto ad agevolare o sviluppare l’attività economica dei suoi membri, migliorandone e aumentandone i risultati.

Il tutto attraverso una cooperazione delimitata ad alcuni, specifici, settori di produzione.

A tale proposito, l’art 3 del Regolamento sancisce espressamente che “il fine del gruppo è di agevolare o di sviluppare l’attività economica dei suoi membri, di migliorare o di aumentare i risultati di questa attività; il gruppo non ha lo scopo di realizzare profitti per se stesso. La sua attività deve collegarsi all’attività economica dei suoi membri”.

Ma vediamo meglio come si costituisce un Geie.

In primo luogo, le parti che intendono dare vita ad un Gruppo di questo tipo, devono stipulare un contratto scritto. La forma scritta è richiesta a pena di nullità.

Vi sono poi alcuni elementi che devono necessariamente essere introdotti nel contratto, quali:

a) La denominazione del gruppo preceduta o seguita dall’espressione “Gruppo Europeo di Interesse Economico” o dalla sigla “GEIE”, a meno che tale espressione o sigla figuri già nella denominazione;

b) La sede del gruppo;

c) L’oggetto del gruppo;

d) I nomi, la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica, il domicilio o la sede sociale e, eventualmente, il numero e il luogo di iscrizione di ciascun membro del gruppo;

e) La durata del gruppo, se quest’ultimo non è costituito a tempo determinato.

Il contratto deve essere iscritto, entro trenta giorni dalla sua conclusione, nel registro delle imprese nella cui circoscrizione si trova la sede del gruppo, e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Una volta costituito, il GEIE è soggetto alla legge dello Stato in cui è posta la sede del gruppo.

Nel corso della vita del GEIE la sede può essere trasferita all’interno della Comunità Europea, ma tale attività deve essere preceduta da una decisione deliberata all’unanimità dai membri del gruppo e dalla redazione di un progetto di trasferimento, che deve essere depositato e pubblicato.

Il Regolamento 2137/1985 sancisce espressamente chi può far parte del GEIE, limitando tale possibilità a:

a) Le società nonché agli altri enti giuridici di diritto pubblico o privato che abbiano la sede sociale o legale e l’amministrazione centrale nell’ambito della Comunità Europea;

b) Le persone fisiche che esercitano un’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, una libera professione o prestano altri servizi nella Comunità.

L’ammissione di nuovi membri e l’efficacia della cessione della quota di partecipazione da parte di un membro ad un altro membro o ad un terzo dipendono da una decisione presa all’unanimità.

Il GEIE ha una sua struttura organizzativa interna, disciplinata, nelle sue linee essenziali, dall’art. 16 del Regolamento e rimessa, per la maggior parte, all’autonomia delle parti.

Il Regolamento Europeo sancisce, in particolare, che il collegio dei membri costituisce l’organo deliberativo del Gruppo, autorizzato a prendere qualsiasi decisione funzionale alla realizzazione dell’oggetto perseguito, mentre gli amministratori si occupano invece della gestione vera e propria.

Le cause di recesso ed esclusione dei soci sono stabilite nel contratto. In mancanza di una specifica pattuizione in tal senso, il Regolamento limita la possibilità di recesso ai casi di giusta causa o al consenso unanime degli altri membri. L’esclusione, invece, può essere pronunciata solo giudizialmente in caso di gravi inadempienze se richiesta dalla maggioranza dei membri, ad eccezione dei casi in cui il membro perda i requisiti soggettivi previsti per la partecipazione nel Gruppo, ovvero diventi insolvente e sia conseguentemente sottoposto ad una procedura concorsuale.

Il gruppo può essere sciolto per decisione dei membri che ne pronunciano lo scioglimento qualora sia decorso del termine fissato nel contratto di gruppo o si sia verificata qualsiasi altra causa di scioglimento prevista dal contratto, ovvero nel caso in cui sia accertata la realizzazione dell’oggetto del gruppo o l’impossibilità di conseguirla.

La decisione è presa all’unanimità, salvo che il contratto di gruppo disponga altrimenti.

Qualora si verifichi una delle menzionate condizioni ed entro tre mesi non sia stato deliberato lo scioglimento, qualsiasi membro può chiedere al giudice di pronunciare lo scioglimento del gruppo.

Nonostante però il nobile intento delle Istituzioni Europee di voler creare un utile istituto transazionale, il rigoroso regime previsto per la responsabilità dei membri, che viene stabilita essere solidale e illimitata con riferimento a tutti i membri del gruppo, è stata probabilmente la principale ragione dello scarso successo che ha riscontrato il GEIE.

Fonte: a cura di Exportiamo, Avv. Giulia Di Piero, Studio Legale PMT, redazione@exportiamo.it

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