Le nuove frontiere dell'imposizione nei servizi di trasporto internazionali

Le nuove frontiere dell'imposizione nei servizi di trasporto internazionali

26 Settembre 2017 Categoria: Fiscalità Internazionale

Nell’ambito del commercio internazionale, le prestazioni di servizi di trasporto e delle attività a esse connesse rappresentano un elemento importante per l’economicità e l’efficienza dei processi d’import/export delle imprese. La corretta individuazione e gestione dei costi, per tali attività, in particolare con riguardo al regime dell’imponibilità della prestazione, rappresenta un aspetto, funzionale alla gestione e alla produzione di valore aziendale.

Ai sensi dell’art.1 del D.P.R. n. 633/1972 l’imposta sul valore aggiunto si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato Italiano, nell’esercizio d’imprese, arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

I trasporti di beni rientrano tra le prestazioni di servizi regolate dal principio generale della committenza di cui all’articolo 7-ter del PPR 633/72: i servizi di trasporto di beni sono territorialmente rilevanti in Italia quando sono resi a soggetti passivi stabiliti in Italia.

Nella lettura della norma, limitatamente alle tipologie di attività inerenti all’import/export di merci, risultano ammessi al beneficio della non imponibilità:

1) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito, o importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi, abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell’art. 69 del DPR n. 633/1972. Il compenso per un trasporto di beni dall’Italia alla Svizzera sarà così interamente non imponibile.

2) il noleggio e la locazione di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli quando adibiti al trasporto di persone ed ai trasporti internazionali di beni, sempreché, per i beni in importazione, i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell’articolo 69 DPR 633/72;

3) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di persone e ai trasporti internazionali di beni descritti nei punti precedenti, a condizione che essi siano destinati al trasporto di beni in importazione e che il relativo controvalore sia assoggettato ad IVA, con la modalità della dichiarazione in dogana ad aumento della base imponibile (Iva all’importazione);

4) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia, ecc. quando tali servizi siano riferiti a beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione. Se sono collegati ad importazione di beni valgono le modalità sopra richiamate, ovvero, che il valore di essi sia compreso nell’ammontare assoggettato ad IVA, ai sensi dell’articolo 69,all’atto della dichiarazione in dogana;

5) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti, e scali ferroviari di confine, quando essi siano legati direttamente al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti, al movimento di beni o a servizi di trasporto;

6) i servizi interamente nazionali, qualora riguardino il movimento di beni, mezzi di trasporto e quello di persone tra un porto (o uno scalo) ed un altro, entrambi collocati nel territorio italiano. Le prestazioni di servizi relative ai beni in ambito portuale quando “dirette tra l’altro ad assicurare la loro introduzione nei magazzini e nei recinti di temporanea custodia, [se collocati nel sedime portuale, ndr] possano essere giustificati da oggettive esigenze di movimentazione della merce, riflettendo in modo diretto lo svolgimento di un ’servizio internazionale o ad esso assimilato’ e come tali non imponibili al tributo” (Risoluzione Ministero delle Finanze 23 novembre 2000 n. 176/E 2000). Diversamente, sono assoggettati ad imposta i servizi per l’espletamento delle operazioni di sbarco e di trasbordo di merci con fornitura di personale ed attrezzature (Risoluzione del Ministero delle Finanze 22/07/1996 n.153);

7) i servizi di intermediazione se relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito ovvero relativi a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e locazioni. Sono non imponibili al tributo le cessioni di licenze di esportazione (le cessioni dei titoli all’esportazione di prodotti agricoli sottoposti a regolamentazione CEE, le cessioni di autorizzazioni all’esportazione, condizionate alla contestuale cessione dei beni e rappresentati dalle stesse);

8) le manipolazioni usuali effettuate nei depositi doganali destinate ad assicurarne la conservazione ovvero a migliorare la presentazione e la qualità commerciale dei prodotti ivi detenuti;

9) i trattamenti (quali ad esempio: le lavorazioni, compreso montaggio, assiemaggio, adattamento ad altre merci, trasformazione, riparazione, ecc. ) eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati (importazione temporanea) nonché su beni italiani, nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da e per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato.

L’art. 146, paragrafo 1 della Direttiva del Consiglio n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006 prevede l’esenzione (della non imponibilità volendo fare riferimento alla terminologia italiana) dall’IVA per una serie di operazioni, in particolare delle operazioni di esportazione dall’Unione Europea e di ogni altra operazione ad essa assimilabile, nonché delle prestazioni di servizi.

E’ una norma diretta a garantire il rispetto del principio di imposizione dei beni e servizi, nel luogo di destinazione ossia del luogo ove tali prodotti saranno consumati. Sono attratte nel regime di esenzione (non imponibilità) le prestazioni di trasporto e le operazioni accessorie - ad eccezione delle prestazioni di servizi esenti a norma degli articoli 132 e 135 - che siano connesse alle esportazioni o alle importazioni di beni e che beneficiano del regime di cui agli articoli art. 61 e art. 157 (regimi quali ad esempio: deposito doganale, custodia temporanea, ammissione temporanea, perfezionamento attivo, ecc.).

Una sentenza della Corte di Giustizia Europea del 29 giugno 2017 (causa C-288/16) su domanda di denuncia pregiudiziale, ha chiarito alcuni dubbi interpretativi sui casi in cui è consentita l’esenzione dall’imposta (la non imponibilità) per i servizi di trasporto, prestati a supporto delle esportazioni. La questione giuridica è sorta sull’applicabilità o meno dell’esenzione IVA alle ipotesi nelle quali il servizio di trasporto di beni verso un Paese terzo non sia fornito direttamente al mittente o al destinatario di tali beni ma da un soggetto che non abbia un rapporto giuridico diretto con uno di essi (mittente o destinatario).

Secondo consolidata giurisprudenza le esenzioni di IVA rappresentano un’eccezione al principio generale, secondo il quale l’imposta è riscossa su ciascuna cessione di beni o servizi effettuata a titolo oneroso da soggetto passivo. La Corte di Giustizia Europea ha chiarito che la lettura da attribuire all’art. 146 della Direttiva è nel senso che per il requisito della diretta fornitura, a seconda del caso di esportazione o importazione, ai fini della esenzione dell’IVA sui servizi di trasporto deve necessariamente esistere un rapporto diretto, in quanto tale ovvero sicuramente necessario per l’effettiva realizzazione dell’operazione di esportazione.

In conclusione è, quindi, esclusa l’esenzione dall’imposizione IVA per i servizi (anche di trasporto) forniti per l’esportazione verso un Paese terzo, laddove tali servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario dei beni.

Fonte: a cura di Exportiamo, di Maristella Filomena, redazione@exportiamo.it

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