Dal 1 aprile 2017 sono diventate operative delle modifiche sostanziali in materia di depositi IVA per effetto dell’entrata in vigore il decreto legge fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017. A trasformarsi sono state le stesse modalità per assolvere l’IVA e con il nostro approfondimento scopriamo insieme i dettagli di questo sostanziale cambiamento.

Cos’è un deposito IVA?

Prima di analizzare le novità in materia di depositi IVA spieghiamo brevemente che il deposito IVA è un luogo fisico, situato all’interno del territorio italiano, nel quale la merce (sia beni nazionali che comunitari) è introdotta, sosta, esce e può beneficiare di determinate “agevolazioni” dal punto di vista IVA. Il ricorso al deposito IVA ha come obiettivo differire il pagamento dell’IVA in quanto l’assolvimento della stessa si ha non nel momento in cui i beni sono introdotti nel deposito ma nel momento in cui vengono estratti.

Questo strumento è quindi molto utile alle aziende perché consente loro di ridurre il ricorso al mercato del credito e più in generale gli oneri finanziari che possono pesare sulla stessa.

Le novità

Il Decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193 convertito nella legge 1 dicembre 2016 n 225 ha introdotto modifiche significative al regime fiscale dei depositi IVA. L’articolo 50-bis del DL 331/93 disciplina, ai fini dell’IVA, speciali depositi fiscali (i c.d. depositi IVA), ovvero spazi fisici utilizzabili per la custodia di beni nazionali e non, in cui questi beni vengono immessi in un regime sospensivo d’imposta, fino al momento della loro estrazione.

Ai sensi del citato articolo 50–bis nei depositi IVA possono essere custoditi:

• beni nazionali oggetto di cessioni intracomunitarie;
• beni nazionali elencati nella tabella A-bis allegata al DL331/93 (stagno, rame, zinco, nichel, alluminio, piombo, cereali, semi e frutti oleosi, lana, olive, gomma in forme primarie, caffè non torrefatto, tè, cacao, zucchero greggio, patate, argento, platino, grassi e oli vegetali….);
• beni provenienti da altro Stato UE;
• beni provenienti da Stati extra UE “immessi in libera pratica”.

Possono gestire un deposito fiscale ai fini IVA alcune categorie di soggetti, ovvero imprese che non necessitano di autorizzazione per custodire beni nazionali o beni comunitari, imprese esercenti magazzini generali con autorizzazione doganale, imprese operanti nei punti franchi etc o altre imprese le quali necessitano di autorizzazione per custodire beni nazionali o comunitari.

Il D.L. 193/2016 ed in particolare l’art. 4, comma 7 è intervenuto su due aspetti del regime di cui all’art. 50 bis del D.L n. 331/93: viene consentito l’utilizzo del deposito IVA anche per le “cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA”.

Vengono inoltre introdotte novità riguardo le modalità per l’estrazione dei beni da un deposito IVA ed i casi in cui é dovuta la prestazione di una idonea garanzia (da parte del soggetto che procede alla estrazione dei beni) attraverso una regolamentazione contenuta in un successivo decreto (23 febbraio 2017) del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le modifiche introdotte si applicano a decorrere dal 01 aprile 2017 e sono in sintesi le seguenti:

Le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA sono effettuate senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (diversamente dal precedente regime che limitava questa circostanza alle sole cessioni intracomunitarie ed a a quelle di cui alla tabella A-bis);

• E’ effettuata - senza pagamento dell’imposta - l’estrazione da parte di soggetti Esportatori Abituali che decide di avvalersi del plafond disponibile, nel qual caso la dichiarazione d’intento va trasmessa all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica;

L’introduzione in deposito di beni oggetto di acquisto intracomunitario è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione, il quale assolve l’imposta integrando la relativa fattura con l’annotazione degli eventuali servizi resi e della imposta e con la registrazione della variazione positiva e della data, nel registro delle fatture, entro il limite del quindicesimo giorno successivo all’estrazione e nel registro acquisti entro il mese successivo a quello della estrazione;

• L’imposta è dovuta nelle ipotesi di estrazione di beni da deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o commercializzazione nello Stato;

In tutti i rimanenti casi l’imposta è dovuta dal soggetto che procede alla estrazione ed in suo nome e per suo conto è versata dal gestore del deposito, (inversione contabile), che è responsabile in solido per il pagamento dell’imposta. Il versamento deve essere eseguito con Mod. F24 entro il sedicesimo giorno, riferito al mese successivo alla data di estrazione. E’ esclusa la compensazione. Il soggetto che estrae deve annotare, nel registro acquisti l’autofattura emessa ed i dati della ricevuta del versamento effettuato dal gestore;

• L’imposta è altresì dovuta dai soggetti (cessionari o committenti di soggetti non residenti nel territorio unionale) che procedono all’estrazione di beni extra-unionali immessi in libera pratica, previa prestazione di idonea garanzia, secondo modalità e nei casi definiti dal decreto MEF del 23 febbraio 2017.

All’art. 2 del decreto ministeriale citato sono indicati i “Requisiti di garanzia” ovvero gli elementi soggettivi di affidabilità che il contribuente deve possedere perché gli sia consentito procedere all’estrazione dei beni dal deposito IVA assolvendo all’obbligo d’imposta con l’inversione contabile e senza presentazione di alcuna garanzia.

In particolare devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) l’aver presentato nei tre periodi d’imposta antecedenti l’operazione di estrazione la dichiarazione IVA;
b) avere provveduto al versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data di estrazione dal deposito;
c) non essere stato parte di un Avviso di rettifica o di accertamento definitivo per violazioni relative all’emissione o all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti relativamente ai tre periodi di imposta antecedenti l’operazione di estrazione;
d) assenza della formale conoscenza dell’inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale per i reati previsti dagli articoli 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-quater e 11 del Dlg n. 74/2000, e dall’art. 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

In assenza dei suddetti requisiti il soggetto che estrae i beni dal deposito IVA è tenuto alla prestazione di una garanzia a favore del competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate per l’importo corrispondente dovuto per la durata di sei mesi dalla estrazione.

Una copia della stessa deve essere consegnata al gestore-estrattore dal deposito. La sussistenza dei requisiti di affidabilità deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta in conformità del modello approvato dalla Agenzia delle Entrate. Suddetta dichiarazione ha validità temporale di un anno solare dalla presentazione e sarà utilizzata sin dalla prima estrazione.

E’, al contrario, escluso l’obbligo di presentazione della garanzia, in due ipotesi: se il soggetto che provvede all’estrazione dal deposito coincide con il dichiarante in dogana della operazione di immissione in libera pratica di beni destinati ad essere introdotti in un deposito IVA oppure se il soggetto che procede all’estrazione dal deposito IVA è un soggetto autorizzato come Operatore Economico Autorizzato (AEO) o un soggetto esonerato dalle disposizioni in materia doganale. In questi casi infatti le operazioni sono già assistite da autonoma garanzia prestata all’atto del vincolo dei beni al regime.

Fonte: a cura di Exportiamo, di Maristella Filomena, redazione@exportiamo.it

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