Scopriamo cosa cambierà nelle relazioni commerciali fra Italia e Romania dopo l’entrata in vigore dell’accordo contro la doppia imposizione
Lo scorso 9 giugno è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. n.132) la Legge n. 78 del 16 maggio 2017 con cui l’Italia ratifica la nuova Convenzione con la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
Per l’entrata in vigore del nuovo testo si dovrà attendere lo scambio degli strumenti di ratifica tra i due Stati che, se attuato quest’anno, consentirà di applicare le previsioni del nuovo testo di Convenzione dal 1 gennaio 2018.
La nuova Convenzione ha lo scopo di consentire alle imprese italiane di operare in Romania a condizioni pienamente concorrenziali con gli operatori economici di altri Paesi ad economia avanzata, garantendo, nel contempo, l’interesse generale dell’amministrazione italiana.
Rispetto all’attuale Convenzione (conclusa tra Italia e Romania il 14 gennaio 1977), queste le principali novità:
La tassazione dei dividendi
Posto il principio generale della definitiva tassazione dei dividendi nello Stato di residenza del percipiente, in luogo dell’attuale ritenuta convenzionale del 10%, viene stabilita un’aliquota differenziata di ritenuta nello Stato della fonte:
• 0% se l’effettivo beneficiario è una società (non di persone) che detiene direttamente almeno il 10% del capitale della società che paga i dividendi ed a condizione che vi sia possesso interrotto della partecipazione per almeno due anni (cd. holding period);
• 5% in tutti gli altri casi.
La tassazione degli interessi
Tali redditi vedono la tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario effettivo e, qualora il debitore non sia il Governo di uno dei due Stati o un organismo ad esso riconducibile, gli interessi risultano essere imponibili anche nello Stato della fonte. In luogo dell’attuale 10%, la nuova Convenzione fissa al 5% la ritenuta convenzionale.
La tassazione delle royalty
Fermo restando il principio di tassazione definitiva nello Stato di residenza del percipiente, la ritenuta convenzionale, per le royalty, attualmente fissata al 10%, viene ridotta al 5%.
Va segnalato inoltre che le disposizioni in materia di dividendi, interessi e royalty, oltre ad essere accomunate da una riduzione di aliquota (dal 10% al 5%) sono inoltre corredate da:
• una disposizione finale di natura antielusiva: disapplicazione del trattamento convenzionale di favore nel caso in cui il beneficiario dei redditi abbia posto in essere operazioni artificiose allo scopo di ottenere i benefici previsti dalla Convenzione;
• una clausola che fa salvi gli effetti della Direttiva “madre-figlia”, per quanto riguarda i dividendi, e della Direttiva “interessi e royalty”.
La tassazione degli utili di capitale (capital gain)
Viene previsto che, nel caso in cui il valore delle azioni oggetto di alienazione derivi, direttamente o indirettamente, per più del 50% da beni immobili, la plusvalenza assuma rilevanza (anche) nello Stato in cui gli immobili sono situati. Particolare attenzione dovrà quindi essere prestata dai soggetti italiani che possiedono partecipazioni in società immobiliari rumene.
La tassazione delle provvigioni
Nella nuova Convenzione non viene ripetuta la disposizione secondo cui le provvigioni possono essere tassate, in misura non superiore al 5%, anche nello Stato della fonte.
L’eliminazione non comporta particolari modifiche per quanto riguarda le provvigioni pagate da imprese italiane ad agenti rumeni e ciò in quanto, secondo la normativa nazionale italiana, le imprese estere possono essere tassate in Italia solo in presenza di stabile organizzazione (il soggetto italiano che paga provvigioni ad un agente rumeno, che non ha in Italia una stabile organizzazione, non è quindi tenuto ad operare ritenute).
La modifica può però interessare le provvigioni “in entrata” in Italia (impresa rumena che paga provvigioni ad un agente italiano) per i casi in cui sia previsto dalla normativa rumena un prelievo “in uscita”. L’eliminazione dell’articolo fa sì che le provvigioni rientrino a pieno titolo nella disciplina degli utili delle imprese, che vincola la tassazione nello Stato estero (solo) alla presenza in loco di una stabile organizzazione.
La nuova Convenzione non apporta invece modifiche alla nozione di stabile organizzazione, che ricalca di fatto testualmente quanto previsto dal modello OCSE, né ai criteri di tassazione del reddito di lavoro dipendente, per il quale è prevista la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore, a meno che l’attività non sia svolta nell’altro Stato.
Tuttavia, anche in quest’ultimo caso, la tassazione avverrà esclusivamente nel Paese di residenza del lavoratore, qualora ricorrano i seguenti usuali criteri concorrenti:
a) permanenza nell’altro Stato per un periodo non superiore a 183 giorni nel corso dell’anno fiscale;
b) pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato;
c) onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
Infine in tema di lavoro subordinato viene inserita una disposizione antielusiva, che mira a preservare la potestà impositiva degli Stati contraenti sulle indennità di fine rapporto, o sulle remunerazioni forfetarie di natura analoga, anche a fronte di cambi di residenza.
Fonte: a cura di Exportiamo, di Flavia Gelmini, TLA Partners, redazione@exportiamo.it
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