Quali sono le caratteristiche peculiari del contratto di agenzia e quali sono le principali differenze fra i diversi Paesi europei nell’utilizzo di questa specifica forma contrattuale?

Mediante il contratto di agenzia una parte, l’agente, assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto di un’altra, il preponente, la conclusione di contratti in una determinata zona, a fronte del riconoscimento di una certa provvigione.

L’utilità di questo strumento è più che evidente se si considera che esso consente, per esempio, ad un imprenditore di concludere contratti senza doversi allontanare dalla propria azienda e dover conseguentemente lasciare, seppure temporaneamente, la propria attività.

Se poi pensiamo alla possibilità che l’agente sia un soggetto che operi all’estero e che consenta, ad esempio, all’imprenditore italiano, di ampliare la sua sfera di attività in un Paese straniero, comprendiamo ancor meglio l’efficacia di questo strumento.

Da un punto di vista storico, la prima forma di regolamentazione legislativa di questo istituto in ambito europeo si rintraccia nell’ordinamento tedesco, che ha disciplinato la figura degli Handlungsagenten già nel Codice di Commercio del 1987.

Successivamente anche l’area scandinava ha compreso la necessità di disciplinare questo istituto e quindi si sono succeduti, in breve tempo, gli interventi del legislatore svedese nel 1914, di quello norvegese nel 1916 ed infine di quello danese nel 1917.

L’Austria e l’Olanda sono intervenute, rispettivamente nel 1921 e nel 1936, mentre in Italia la figura dell’agente di commercio ha avuto difficoltà a trovare una collocazione normativa, tanto che sia il Codice Civile del 1865 sia il Codice di Commercio del 1882 non se ne occupano.

Bisognerà attendere il Codice Civile del 1942 per avere un inquadramento autonomo ed una tipizzazione vera e propria dell’istituto nel nostro ordinamento.

Così è nato l’art. 1742 c.c. che, novellato nel corso degli anni, disciplina la figura dell’agente come lo conosciamo oggi.

Nel rapporto che intercorre con il preponente, l’obbligazione principale dell’agente è rappresentata dallo svolgimento dell’attività necessaria alla conclusione di contratti, in una determinata zona, a fronte di una certa provvigione.

Si tratta di un incarico avente carattere stabile e finalizzato alla conclusione di tutti quegli affari che, nel corso del tempo, possano rivelarsi utili e proficui per il preponente.

Tuttavia, è evidente che nel contesto internazionale in cui viviamo, è necessario prendere in considerazione anche gli ordinamenti sovranazionali.

In particolare, in ambito europeo, si è reso necessario l’intervento del legislatore comunitario in considerazione dell’ampia diffusione dell’istituto in Europa e delle evidenti differenze riscontrabili nelle diverse normative nazionali.

Il legislatore comunitario è intervenuto per armonizzare le differenti discipline degli Stati membri con la Direttiva n. 86/653/CE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, che ha stabilito un insieme di principi da trasferire poi nelle legislazioni nazionali.

Com’è noto, la Direttiva, a differenza del Regolamento Europeo, pone esclusivamente gli obiettivi da perseguire e non è direttamente applicabile all’interno degli Stati membri, che devono recepirla mediante un atto ad hoc.

La Direttiva sul contratto di agenzia è stata attuata in tutti gli Stati dell’Unione Europea.

In particolare, in Italia, essa è stata recepita con il D. Lgs. 10 settembre 1991 n. 303 e, successivamente, con il D. Lgs. 15 febbraio 1999 n. 65, che hanno modificato le norme del codice civile relative alla forma del contratto di agenzia, alla provvigione dell’agente, all’esclusiva, all’indennità di fine rapporto e al patto di non concorrenza dopo la cessazione del rapporto.

E’ evidente che la Direttiva ha inteso fornire un’adeguata tutela dell’agente nei confronti del preponente.

L’ elemento maggiormente rilevante è senza dubbio quello concernente il profilo economico del rapporto, in particolar modo con riferimento all’indennità dovuta all’agente in caso di estinzione del rapporto stesso.

Infatti, in un contesto fortemente variegato, il legislatore europeo ha lasciato agli Stati la facoltà di optare, in caso di scioglimento del rapporto, per un sistema improntato alla riparazione del danno o ad una indennità, scelta dalla maggior parte degli Stati membri.

In ogni caso, nulla vieta al legislatore nazionale di applicare anche un regime più favorevole all’agente.

In tal senso, a mero titolo esemplificativo, il legislatore belga ha previsto, in aggiunta all’indennità, il diritto ad un risarcimento del pregiudizio derivante dalla cessazione del contratto.

Invero, la Direttiva su molteplici aspetti del contratto di agenzia ha fornito soluzioni alternative, lasciando liberi gli Stati membri di adottare le soluzioni più adeguate al proprio ordinamento.

Tutto ciò non ha consentito di raggiungere la tanto ambita armonizzazione del contratto di agenzia tra i Paesi dell’Unione Europea.

Conseguentemente, a livello europeo, le differenze su questo istituto permangono e sono anche di non poco rilievo.

Pertanto, nel caso di conclusione di un contratto di agenzia con un soggetto straniero, sia facente parte dell’Unione Europea che non, è certamente consigliabile confrontare preventivamente la normativa italiana con quella del Paese dell’agente, al fine di evitare l’insorgere di problematiche future.

Fonte: a cura di Exportiamo, Avv. Giulia Di Piero, Studio Legale PMT, redazione@exportiamo.it

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