Il decreto ingiuntivo europeo: un valido alleato per recuperare crediti all'estero

Il decreto ingiuntivo europeo: un valido alleato per recuperare crediti all'estero

06 Giugno 2017 Categoria: Fiscalità Internazionale

Non sempre le imprese dedicano la giusta attenzione all’attività di recupero del credito, ritenendola spesso una pratica poco nobile. Se poi consideriamo il mercato attuale, caratterizzato abitualmente da rapporti commerciali con Paesi stranieri, comprendiamo anche quali e quante possano essere le difficoltà che un imprenditore ritenga di dover affrontare per recuperare il suo credito all’estero.

Il risultato? Il più delle volte si sceglie semplicemente di abbandonare la propria posizione creditoria dando per “perso” un credito che non è affatto tale.

In primo luogo è necessario comprendere che il recupero del credito riveste un’importanza primaria per gli operatori economici. I ritardi di pagamento costituiscono una delle principali cause di insolvenza che minacciano la sopravvivenza delle aziende, in particolare le piccole e medie imprese, e che è all’origine della perdita di numerosi posti di lavoro (Considerando 6 del Preambolo del Reg. EU 1896/2006).

L’Unione Europea, nel perseguire il suo obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone, si è da tempo adoperata anche per favorire una funzionale cooperazione giudiziaria in materia civile avente implicazioni transfrontaliere.

In tale contesto, uno strumento, forse ancora poco conosciuto, ma di grande ausilio per i Paesi facenti parte dell’Unione Europea è il cosiddetto “decreto ingiuntivo europeo”.

Introdotto con il Regolamento n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, il procedimento di ingiunzione europea di pagamento consente ai creditori di recuperare crediti civili e commerciali non contestati secondo una procedura uniforme, basata su moduli standard allegati al Regolamento stesso.

Il Regolamento trova applicazione in tutti i Paesi europei, ad eccezione della Danimarca. Ciò significa che nessuna domanda d’ingiunzione di pagamento europea può essere presentata o eseguita in tale Paese.

Per espressa previsione del Regolamento, la procedura non trova applicazione in relazione a specifiche materie, quali, a mero titolo esemplificativo, la materia fiscale, doganale ed amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri.

Il procedimento si avvia mediante il deposito di un modulo (il cosiddetto Modulo A) dinanzi all’Autorità Giurisdizionale competente.

In tale modulo il ricorrente è tenuto ad indicare le informazioni delle parti, il credito da recuperare, comprensivo anche degli eventuali interessi, oltre ad un breve riassunto della vicenda. Il creditore ha inoltre la facoltà di allegare documenti utili a provare il credito vantato.

Il Giudice esaminerà la domanda e, qualora necessitasse di maggiori informazioni, formulerà apposita richiesta al ricorrente chiedendogli di completare la sua domanda entro un determinato termine.

Nel caso in cui le condizioni siano soddisfatte solo per una parte della domanda, il giudice ne informerà il ricorrente, che potrà accettare o meno la proposta del Giudice. Nel caso in cui la parte non ottemperi alla richiesta del Giudice entro il termine stabilito o rifiuti la proposta formulata, il Giudice respingerà integralmente la domanda d’ingiunzione di pagamento europea.

L’ingiunzione di pagamento viene emessa dal Giudice sulla base del Modulo E, e contiene i nominativi delle parti, gli indirizzi, i riferimenti ai rappresentanti delle parti nonché l’ingiunzione al convenuto di pagare l’importo dovuto, comprensivo della somma reclamata e degli interessi.

Il decreto ingiuntivo europeo è quindi notificato al soggetto tenuto al pagamento, che ha diverse possibilità:

i) contattare il creditore e provvedere immediatamente al pagamento di quanto dovuto;

ii) depositare un’opposizione all’ingiunzione dinanzi al Giudice d’origine (avvalendosi in tal caso del Modulo F), nel termine di 30 giorni dalla notifica.

Nel caso in cui il debitore non paghi e non presenti opposizione, il Giudice dichiara esecutiva l’ingiunzione di pagamento europea, utilizzando il Modulo G.

Concretamente, ciò significa che il ricorrente è in possesso di un titolo, riconoscibile ed azionabile in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea, che gli consente di intraprendere un’azione esecutiva volta all’effettivo recupero del proprio credito.

L’esecuzione dovrà essere effettuata secondo le leggi vigenti nel Paese di esecuzione ed ovviamente il giudice o l’autorità competente sarà diversa da Stato a Stato. In ogni caso, però, il nostro creditore è già un passo avanti perché il suo titolo è perfettamente valido ed efficace in tutti i Paesi europei.

Per iniziare l’esecuzione il ricorrente dovrà fornire al giudice o all’autorità competente una copia dell’ingiunzione di pagamento dichiarata esecutiva e, se richiesto, anche una traduzione della stessa.

Il testo integrale del Regolamento Europeo n. 1896/2016 con i moduli utilizzabili ed ogni altro ulteriore approfondimento, sono disponibili sul sito dell’Unione Europea.

Fonte: a cura di Exportiamo, Avv. Giulia Di Piero, Studio Legale PMT, redazione@exportiamo.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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