A circa un anno di distanza dalla completa entrata in vigore del Regolamento Comunitario n. 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione), fissata al 1 maggio 2016, l’Agenzia delle Dogane valorizza concretamente, con una recente circolare ( n.5/D del 21 aprile 2017), l’approccio collaborativo e di semplificazione – già disegnato dalle disposizioni comunitarie - nei rapporti con l’utenza, in materia di determinazione del valore, nelle dichiarazioni doganali di import ed export.

Il principio di collaborazione con le autorità doganali e l’ammissibilità di criteri di determìnazione del valore, alternativi al prezzo di transizione o definiti in un tempo successivo all’operazione doganale, sono rinvenibili negli atti applicativi degli accordi generali sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), ed hanno registrato differenti evoluzioni operative nel corso del tempo.

All’atto della dichiarazione, spesso può accadere che il valore doganale non possa essere determinato, in tutto o in alcune sue componenti. E’ questo il caso, tra i molti, delle rettifiche di transfer pricing, della natura valoriale del prezzo delle royalties, di eventuali fee da accordi di brand licensing, del riparto di valore generato dagli stampi, rispetto a diversi prodotti o ancora delle ipotesi di assestamento di prezzo, per particolari tipologie di merci.

Le autorità doganali possono (ed é questa la essenza della circolare citata) autorizzare (su richiesta) la determinazione, secondo criteri specifici, di quegli importi che compongono il valore di transazione e/o che devono essere inclusi o esclusi dallo stesso, e che non siano quantificabili, alla data dell’accettazione della dichiarazione in dogana.

L’operatore economico ha, dunque, la possibilità di ottenere la semplificazione del valore in dogana, attraverso una apposita autorizzazione.

Gli attuali strumenti messi a disposizione dal Codice Doganale dell’Unione Europea, sono principalmente due:

– la procedura per la dichiarazione semplificata o incompleta (art. 166 CDU);
– la procedura di semplificazione del valore (art. 73 CDU).

La dichiarazione incompleta (procedura già prevista dalla previgente disciplina) consente di presentare una dichiarazione doganale (Documento Amministrativo Unico) con dati ridotti o priva di alcuni documenti. Il ricorso regolare alla cd. “dichiarazione semplificata” o incompleta, é consentita previa autorizzazione del Direttore dell’Ufficio delle Dogane competente, a fronte della prestazione di una idonea garanzia e consente di sospendere l’accertamento, rimandandolo ad un momento successivo, stabilito nell’autorizzazione.

La dichiarazione incompleta deve essere regolarizzata entro un limite di 10 giorni, estensibile su richiesta per particolari circostanze debitamente giustificate. Tale procedura comporta, tuttavia, un discreto impegno gestorio: sotto il profilo finanziario per la prestazione della garanzia; sotto il profilo contabile ed amministrativo per l’operatore economico e per la autorità doganale; in termini di istruzione della autorizzazione e di completamento delle procedure di accertamento, al termine del periodo di sospensione.

La procedura della dichiarazione incompleta, in realtà, esprime la sua valida efficacia ed economicità, come “strumento utilizzabile per gli aggiustamenti all’esportazione, che rilevano anche ai fini della corretta costituzione del plafond IVA da parte degli esportatori abituali”.

Per le sole importazioni, in presenza di precise condizioni oggettive e soggettive é possibile utilizzare lo strumento, alternativo, della procedura di semplificazione, ex art 73 CDU. La base primaria per la valutazione del valore da dichiarare in dogana é il valore di transazione, ma a differenza del passato, dove era prevista la predeterminazione dei soli aggiustamenti, viene ora consentita , sulla base di “specifici criteri”, la forfettizzazione dell’intero pagamento dovuto al venditore o, tramite terzi, a beneficio del venditore.

L’elemento di interesse principale dello strumento offerto dall’art. 73 del Codice sta nella possibilità di consentire, con la sua applicazione, l’attenuazione della divergenza tra valore “normale” e valore doganale. Con un non indifferente impatto economico in particolare, riguardo alla determinazione del valore da dichiarare, rispetto ad esempio ai prezzi di trasferimento, praticati per le transazioni intra-gruppo.

Il nuovo Codice Doganale dell’Unione riconosce al prezzo pagato o da pagare tra soggetti collegati valenza di ipotesi generale e non più eccezionale (come era per il cd “first sale” del vecchio art. 147 DAC). L’avvenuto rispetto, nella determinazione degli importi del principio del prezzo di libera concorrenza, c.d. ”arm’s lenght principle”, secondo le Linee Guida dell’OCSE e dell’analisi di comparabilità ad esso sotteso, consente di operare una valutazione a forfait non più e non solo di alcuni elementi del valore, ma anche della “base primaria” ovvero del valore di transizione.

La citata circolare stabilisce i criteri, i termini, il procedimento per la procedura di rilascio dell’autorizzazione alla semplificazione del valore in dogana. Sotto il profilo oggettivo, é consentito l’utilizzo dello strumento del valore semplificato, se concorrono le seguenti condizioni:

• i criteri alternativi di sospensione della dichiarazione e quindi dell’accertamento (come nella ipotesi della dichiarazione incompleta) comportano un costo gestionale ed amministrativo sproporzionato;

• il valore semplificato non diverge, se non per differenze valutate in base ad un criterio di economicità e tolleranza non significative, rispetto al valore diversamente determinato (ovvero determinato in assenza di autorizzazione alla dichiarazione del valore semplificato);

I requisiti soggettivi richiesti per essere ammessi alla “semplificazione” enfatizzano il principio di collaborazione partecipativa e di trasparenza, già cristallizzato nella procedura in materia di rilascio della qualifica di AEO. Il rilascio della autorizzazione ex art. 73 CDU é, infatti subordinato a:

• non avere gravi o ripetute violazioni alla normativa fiscale o doganale, né precedenti per reati gravi in relazione alla propria attività economica;

• utilizzare un sistema contabile compatibile con i principi contabili accettati nello Stato Membro, ove é tenuta la contabilità, che consenta l’accountability doganale, mediante audit dell’autorità doganale competente;

• presentare una struttura amministrativa adeguata al tipo, alla dimensione della impresa ed alla gestione dei flussi di merci, con un modello di organizzazione e gestione volto a prevenire transazioni illegali o irregolari, o che consenta l’individuazione delle stesse.

I criteri sopra richiamati coincidendo con molti dei requisiti prescritti per il rilascio della autorizzazione AEO, consentono agli operatori muniti di tale qualificazione uno snellimento procedurale nel rilascio della autorizzazione alla semplificazione. Competente all’emanazione del provvedimento autorizzatorio é l’Ufficio dell’Autorità Doganale, nello specifico l’Ufficio Centrale legislazione e procedure. Data la natura dell’atto di autorizzazione é ammesso, avverso tale provvedimento, ricorso al T.A.R. Lazio o in alternativa il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Fonte: a cura di Exportiamo, di Maristella Filomena, redazione@exportiamo.it

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