La Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale: cos'è e cosa prevede

La Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale: cos'è e cosa prevede

23 Maggio 2017 Categoria: Proprietà Intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale costituiscono, per tutte le tipologie di imprese, un asset di valore inestimabile da proteggere e tutelare con attenzione.

Troppo spesso le imprese non prestano attenzione ai propri beni immateriali e al know-how acquisito nel corso del tempo, è quindi necessario essere maggiormente consapevoli della funzione strategica della proprietà industriale (e quindi di marchi, brevetti, disegni e modelli).

La proprietà industriale è una delle due macro categorie che compongono la cosiddetta proprietà intellettuale (meglio nota con l’acronimo IP – Intellectual Property). L’altra macro categoria, anch’essa estremamente rilevante, è costituita dalla proprietà letteraria e artistica.

Dal punto di vista internazionale, la produzione normativa e le informazioni in merito ai numerosi accordi internazionali sottoscritti dall’Italia con riferimento alla proprietà industriale possono essere consultati sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Tra gli accordi multilaterali conclusi dall’Italia, la Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, fu uno dei primi trattati volti a tutelare la proprietà industriale nel senso più ampio, applicandosi a marchi, brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli industriali.

Originariamente firmata solo da 11 Stati (Belgio, Brasile, Francia, Guatemala, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, El Salvador, Serbia, Spagna e Svizzera), oggi conta ben 173 Stati contraenti. Ciò rende la Convenzione di Parigi uno dei trattati a più larga diffusione mondiale.

Con il passare degli anni è stata oggetto di molteplici revisioni, dovuti ovviamente alla necessità di adattarla ad una realtà in rapida evoluzione. Quindi è stata modificata dapprima a Bruxelles (Belgio) il 13 dicembre 1900, poi a Washington (Stati Uniti) il 2 giugno 1911, a L’Aia (Paesi Bassi) il 6 novembre 1923, a Londra (Regno Unito) il 2 giugno 1934, a Lisbona (Portogallo) il 21 ottobre 1958, a Stoccolma (Svezia) il 14 luglio 1967.

L’ultima versione del testo, successivamente emendata il 28 settembre 1979, è stata ratificata dall’Italia con legge 28 aprile 1976 n. 424.

La modifica più importante è senza dubbio quella apportata a L’Aia, durante la quale è stato introdotto l’articolo 10 bis sulla unfair competition (concorrenza sleale), che, tra le altre cose, ha ispirato l’istituzione dell’art. 2598 c.c. nel nostro Codice Civile.

In virtù di tale disposizione gli Stati contraenti sono tenuti ad assicurare protezione contro ogni atto di concorrenza sleale ovvero contro ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesi in materia industriale o commerciale. In particolare, l’articolo vieta espressamente gli atti, di ogni natura, volti a creare confusione, o le false affermazioni che possano in qualche modo screditare lo stabilimento, i beni e le attività industriali o commerciali di un concorrente. Ancora, l’art. 10 bis proibisce espressamente le indicazioni o le affermazione che inducano in errore sulla natura, sui processi produttivi, sulle caratteristiche, sull’attitudine all’uso o sulla quantità delle merci.

I Paesi firmatari si impegnano a riconoscere ai cittadini degli altri Paesi gli stessi diritti in materia di proprietà industriale che sono riconosciuti ai propri cittadini, in virtù del diritto di reciprocità di cui all’articolo 2.

Ancora, l’articolo 4 riconosce il diritto di priorità a chiunque abbia depositato, in uno Stato contraente, una domanda di brevetto d’invenzione, di modello di utilità, di disegno o modello industriale, di marchio di fabbrica o di commercio. Il soggetto interessato godrà di un diritto di priorità per eseguire il deposito negli altri Paesi entro termini determinati costituiti da 12 mesi per i brevetti ed i modelli industriali e 6 mesi per i disegni e i modelli industriali e per i marchi di fabbrica e di commercio. Tale periodo decorre dal primo deposito della domanda in uno Stato dell’Unione.

Con la sottoscrizione della Convenzione, gli Stati firmatari hanno di fatto acconsentito a costituire l’Unione per la protezione della proprietà industriale.

L’Unione si è dotata di un’Assemblea, costituita da un rappresentante di ogni Governo che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti. L’Assemblea ha numerosi compiti, ma principalmente tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell’Unione, intraprendendo qualsiasi azione sia finalizzata al conseguimento dei suoi scopi.

L’Assemblea nomina, tra i propri membri, il Comitato Esecutivo, che è costituito da un numero pari ad un quarto dei paesi membri dell’Assemblea stessa e che si occupa principalmente di preparare l’ordine del giorno delle riunioni. Prende inoltre qualsiasi provvedimento utile all’esecuzione del programma dell’Unione.

I compiti amministrativi dell’Unione sono svolti dall’Ufficio Internazionale, che si occupa anche di raccogliere e pubblicare le informazioni relative alla proprietà industriale. Per maggiori approfondimenti, il testo integrale della Convezione può essere consultato sul sito internet della WIPO (World Intellectual Property Organization) che ne è l’Amministratore.

La WIPO anche nota con l’acronimo francese OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) è un’agenzia della Nazioni Unite, con sede a Ginevra (Svizzera) creata nel 1967 con lo scopo di incoraggiare l’attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale del mondo. Essa conta attualmente 189 Stati Membri e 250 osservatori ufficiali, di Organizzazioni Non Governative (ONG) e Organizzazioni Intergovernative, che hanno la facoltà di presenziare alle sue riunioni.

Fonte: a cura di Exportiamo, Avv. Giulia Di Piero, Studio Legale PMT, redazione@exportiamo.it

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