La nuova versione del Regolamento di Arbitrato è entrata in vigore lo scorso 1 marzo 2017 e verrà applicata solamente alle convenzioni arbitrali stipulate dopo tale data. Scopriamo insieme quali sono le principali novità introdotte!

La Camera di Commercio Internazionale (nota anche con il suo acronimo “ICC” – International Chamber of Commerce) è un istituto privato con sede a Parigi.

Fondata nel 1919, essa rappresenta a livello mondiale gli interessi delle imprese, ponendosi come obiettivo principale quello di promuovere gli investimenti internazionali e la libera circolazione di capitali, offrendo un supporto concreto alle società.

La sua attività si svolge sulla base di tre direttrici principali: i) la codificazione di norme; ii) la rappresentanza delle istanze delle imprese e iii) la risoluzione delle controversie.

Con riferimento al primo dei tre settori menzionati, la Camera di Commercio Internazionale è un leader indiscusso nell’elaborazione e codificazione di norme di natura privata e di modelli di contratti di internazionali. A tal proposito, non può non farsi riferimento alle Regole Incoterms ed alle Norme ed Usi Uniformi relative ai crediti documentari.

La ICC e, per l’Italia, la ICC Italia, offrono inoltre ai propri associati la possibilità di essere costantemente aggiornati mediante una ricca attività di formazione costituita da conferenze, seminari specialistici e corsi di formazione.

Come anticipato poc’anzi, la ICC assume un ruolo importante anche con riferimento alla risoluzione delle controversie ed infatti può vantare l’istituzione, sin dal lontano 1923, della Corte Internazionale di Arbitrato, che costituisce la principale istituzione a livello mondiale in materia di arbitrato commerciale internazionale.

La Corte amministra la soluzione delle controversie da parte dei Tribunali arbitrali in conformità al Regolamento di Arbitrato della ICC, che è stato recentemente oggetto di modifica.

La nuova versione del Regolamento è in vigore dal 1 marzo 2017 e si applicherà esclusivamente alle convenzioni arbitrali stipulate successivamente alla data della sua entrata in vigore.

La differenza principale rispetto alla precedente versione è costituita dall’introduzione di una procedura accelerata e semplificata, con tariffe ridotte, che sarà automaticamente applicata a tutti i procedimenti il cui valore non ecceda i 2 milioni di dollari, ad eccezione dei casi in cui le parti decidano espressamente di escluderne l’utilizzo.

Ovviamente, la nuova procedura potrà applicarsi anche ai procedimenti di valore superiore, purché vi sia una espressa scelta delle parti in tal senso. Inoltre, la Corte della Camera di Commercio Internazionale ha ora la facoltà di designare un arbitro unico, anche nel caso in cui la convenzione arbitrale disponga diversamente.

Si ricorda che presupposto indiscusso per poter far ricorso al procedimento arbitrale è l’inserimento, all’interno del contratto, di una clausola arbitrale. A tal proposito, la ICC fornisce addirittura l’indicazione di clausole tipo, raccomandando a tutte le parti che vogliono far riferimento all’arbitrato della ICC di inserirlo nei propri contratti.

Le clausole che la ICC mette a disposizione dei propri utenti sono le più varie.

Basti pensare che è disponibile una clausola tipo con riferimento alla nuova procedura accelerata, recentemente introdotta. Ancora, la ICC propone agli utenti anche una clausola cosiddetta “multi fase”, che può essere inserita in tutti i casi in cui l’arbitrato della ICC voglia essere usato come foro per la determinazione finale di una controversia a seguito di un tentativo di risoluzione effettuata con altri metodi, come ad esempio la mediazione.

Tutte le clausole tipo sono disponibili, in varie lingue, sul sito della Corte Internazionale di Arbitrato della ICC.

Ovviamente, le parti sono libere di modificare le clausole a proprio piacimento, adattandole alle singole fattispecie. In ogni caso, può essere utile determinare sin dal principio il luogo e la lingua dell’arbitrato, oltre ovviamente alla legge applicabile al merito. Inoltre, è auspicabile che le parti, nella definizione di un contratto, prestino particolare attenzione al luogo in cui esso dovrà essere eseguito ed all’eventuale esistenza di norme imperative che possano inficiare o rendere difficoltosa l’esecuzione del lodo arbitrale.

In ogni caso, in sede di inserimento di una clausola arbitrale all’interno di un contratto, si suggerisce di effettuare un esame preventivo delle Regole di Arbitrato, oltre che del sito della ICC, che offre dettagliate informazioni in merito all’intera procedura, ivi inclusa la simulazione delle spese da sostenere.

Oltre all’arbitrato, la ICC offre ai suoi utenti una procedura flessibile, finalizzata ad ottenere una soluzione negoziata con l’aiuto di un facilitatore neutrale: si tratta della mediazione.

Disciplinata dal Regolamento di mediazione in vigore dal 2014, essa è amministrata dal Centro Internazionale di ADR (Alternative Dispute Resolution). In particolare, il Regolamento di mediazione, se da un lato conferma la necessità di flessibilità, dall’altro lato si presta ad essere utilizzato in procedure combinate che siano volte alla risoluzione amichevole della controversia, quali la conciliazione o la valutazione neutrale.

Come per l’arbitrato, anche con riferimento alla mediazione, la ICC offre ai suoi utenti, membri e non, clausole standard da inserire nei contratti, raccomandandone l’inserimento. Anche in questo caso esse sono disponibili in varie lingue e possono essere scaricate dal sito della International Chamber of Commerce.

Fonte: a cura di Exportiamo, Avv. Giulia Di Piero, Studio Legale PMT, redazione@exportiamo.it

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